Sentenza 10 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA IT LIANA0 19 15 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 12192/98 Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere- Cron.4010 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 300 per diritt U FEB. 2001 BUDANO MARIA LOREDANA, CASASANTA CHIARA, FONTANA il _ IL CANCELLIERE FRANCESCHINA, FONTANA MARIA CONCETTA, DI GIRONIMO ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER CANCELLERIA PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CC063410 - ricorrenti
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 2000 persona del legale rappresentante pro tempore, 5263 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, -1- Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 413/97 del Tribunale di VASTO, depositata il 08/07/97 R.G.N. 201/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con separati atti depositati il 6 luglio 1996, le Sig.re RI LO UD, HI AS, RA TA, MA TT TA e UN Di GI ricorrevano al TO del lavoro di Vasto nei confronti dell'INPS chiedendo la condanna dell'Istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, a pagare loro tale spettanza, maturata per le somme per ciascuna indicate, alle dipendenze della s.r.l. Urano, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pescara in data 26/31 gennaio 1984. Con sentenza in data 15 novembre 1996, n.360/96, il ET dichiarava cessata tra le parti la materia del contendere e rigettava implicitamente (quanto meno secondo la lettura della sentenza fatta dal Tribunale in sede di appello) la domanda delle lavoratrici per il pagamento delle somme pretese a titolo di mensilità non corrisposte. Le spese erano interamente compensate tra le parti. Su appello delle lavoratrici, il Tribunale, con sentenza in data 4 luglio 1997 /8 luglio 1998, in parziale riforma della sentenza condannava l'INPS a pagare alle lavoratrici la somma per ciascuna indicata (con rivalutazione ed interessi) a titolo di trattamento di fine rapporto e confermava nel resto l'impugnata sentenza. Ha ritenuto il Tribunale, in ordine al primo motivo di appello, concernente il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione anteriori alla data del fallimento, che, a parte taluni rilievi sulla modalità di proposizione della relativa domanda avanti al ET (in particolare, con riferimento alla mancata esposizione della causa petendi e cioè del fatto costitutivo) doveva concludersi, come implicitamente aveva ritenuto il primo giudice, per la non spettanza di quanto domandato per tale titolo per m i 1219298.doc 3 V perché la procedura concorsuale si era iniziata é chiusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 1992, n.80 (introduttivo dell'obbligo a carico del Fondo). Il secondo motivo di appello, concernente il pagamento del trattamento di fine rapporto, meritava, invece, accoglimento in quanto non vi era stata una valida offerta di pagamento da parte dell'INPS che potesse dare luogo alla dichiarata cessazione della materia del contendere. Le spese del grado erano compensate. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le lavoratrici con unico motivo. L'INPS si è limitato a depositare procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di ricorso, le lavoratrici deducono violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.99 e 112 c.p.c., in relazione all'art.360, nn.3 e 5 c.p.c. - Omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art.360, n.5 c.p.c.) e lamentano che il Tribunale abbia erroneamente escluso che avanti al primo giudice fosse stata formulata la richiesta volta ad ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione. Per contro, lo stesso ET aveva precisato nella prima parte della motivazione che le ricorrenti avevano azionato nei confronti dell'INPS la somma corrispondente a quella dedotta in sede di istanza di ammissione al passivo comprensiva quindi oltre che del TFR anche delle retribuzioni non percepite. La domanda era stata così correttamente individuata anche in relazione alle difese dello 1219298.doc stesso Istituto che, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto che fosse respinta la domanda relativamente alle retribuzioni non percepite. Il Tribunale non avrebbe, dunque, potuto neutralizzare l'azione formalmente proposta, tanto meno in quanto, quale giudice di appello, non era stato investito del punto relativo alla qualificazione della domanda, di talché era anche ravvisabile difetto di pronuncia in ordine al primo motivo di quella impugnazione. Il motivo non merita accoglimento. Lo stesso Tribunale ha dato atto che la domanda era stata proposta per somme superiori a quelle che sarebbero spettate per il solo trattamento di fine rapporto, così da lasciar essa supporre che ricomprendesse anche altro titolo creditorio nei confronti dell'Istituto; e ha anche dato atto che l'INPS, nel costituirsi in giudizio, aveva ammesso di dovere solo l'equivalente del trattamento di fine rapporto mentre aveva esplicitamente contestato di essere tenuto anche al pagamento delle mensilità non corrisposte dal datore di lavoro - e che (pure l'Istituto) riteneva essere state richieste col ricorso - in quanto ne sarebbe già stata corrisposta la liquidazione stragiudiziale con nota del 1° luglio 1996 reiterata con raccomandata del 1° agosto successivo. Non solo, ma con nota autorizzata depositata l'11 novembre 1996 le ricorrenti avevano negato, come pure il Tribunale rileva, di avere ricevuto le comunicazioni ora dette ed avevano contestato i conteggi per rivalutazione ed interessi spettanti anche solo sulle somme capitali dovute per trattamento di fine rapporto (così lasciando ritenere, nella prospettazione implicita del Tribunale, che erano pretesi accessori anche su somme dovute per un ulteriore titolo). Una volta che il ET aveva identificato e implicitamente respinto (secondo la lettura della sentenza fatta del Tribunale) la domanda relativa alle ultime mensilità, in assenza di uno specifico motivo di appello su tale identificazione e qualificazione 1219298.doc S della domanda (ulteriore, rispetto a quella relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto), non sembrano pertinenti le osservazioni premesse dal giudice di appello circa la mancata enunciazione nell'atto introduttivo della causa petendi relativa. Ma, osserva la Corte e il rilievo appare assorbente che (seppure con - - scarsa aderenza con le considerazioni del giudice di appello da ultimo esposte) lo stesso Tribunale ha poi affermato in motivazione che doveva inequivocabilmente concludersi per la non spettanza delle somme pretese a titolo di ultime tre mensilità non corrisposte, per essere la procedura concorsuale intervenuta e conclusa ben prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n.80/1992 cit.; tale convincimento il Tribunale ha poi ribadito affermando che se dunque merita conferma la pronuncia del ET quanto alla non spettanza delle ridette somme deve al contempo accogliersi il secondo motivo di appello con riforma del capo della decisione [relativo al trattamento di fine rapporto] sulla cessazione della materia del contendere. Pur non essendo immune la decisione del Tribunale da profili di incoerenza, certo è che il giudice di appello ha ritenuto che il ET avesse deciso (seppure non esplicitata la pronuncia in un autonomo capo del dispositivo) nel merito della domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità, tanto che la aveva implicitamente respinta. Il Tribunale ha poi confermato tale pronuncia (conferma nel resto l'impugnata sentenza) argomentando nel merito, come sopra detto. Le ricorrenti non hanno impugnato questo specifico capo della sentenza del Tribunale con riferimento alla ratio decidendi se non con il motivo - evidentemente, per quanto detto, infondato che il Tribunale avrebbe omesso di motivare e non - avrebbe considerato nel merito la questione della spettanza delle tre mensilità. Per completezza deve aggiungersi che il Tribunale si è anche diffuso a considerare le sorti di una eventuale domanda (diversa questione avrebbe potuto 1219298.doc evidentemente farsi ...) che fosse stata, in ipotesi, proposta, volta ad ottenere l'indennizzo del danno da inosservanza da parte dello Stato italiano di disposizioni comunitarie, ex art.2, comma settimo, legge n.80/1992, cit., ma si tratta, chiaramente, -di un tema sviluppato a soli fini illustrativi (per porre bene in risalto – per contrasto o contrapposizione con quella domanda le due diverse domande, effettivamente - avanzate, sulle quali il giudice di appello ha ritenuto in concreto di doversi pronunciare) con argomentazioni prive di rilievo in ordine alle critiche contenute nel motivo ora in esame. Le considerazioni svolte inducono, dunque, assorbito ogni altro profilo di censura, a rigettare il ricorso. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l'INPS svolto una concreta attività difensiva. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2000. IL PRESIDENTE Roparis be upuris IL CONSIGLIERE ESTENSOR "V 3 0 I A 1 3 S D S . 5 , T A O . T R L , N A L ' A O L S 3 B L E I 7 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E P - D S D 8 I - Depositata in Cancelleria I A 1 N S T 1 G S N 10 FEB. 2001 O E O E S P oggi, A I G M D I A G IL COLLABORATORE E A E M , A O E L CANCELLERIA R O D T P T R E I U T A T S R S T L I I R N L D G O E E E C S 1219298.doc 7 D R E O