Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2004, n. 48217
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Sentenza 28 ottobre 2004

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La liquidazione dell'onorario e delle spese con addebito all'erario, prevista in favore del difensore d'ufficio dell'irreperibile dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'art. 32 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale), non può trovare applicazione anche in favore del difensore d'ufficio del latitante, attesa la distinzione che va operata tra l'irreperibilità, non necessariamente frutto di una condotta volontaria, e la latitanza, che invece deriva dalla scelta difensiva, volontariamente operata, di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2004, n. 48217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48217
    Data del deposito : 28 ottobre 2004

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