Sentenza 28 ottobre 2004
Massime • 1
La liquidazione dell'onorario e delle spese con addebito all'erario, prevista in favore del difensore d'ufficio dell'irreperibile dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'art. 32 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale), non può trovare applicazione anche in favore del difensore d'ufficio del latitante, attesa la distinzione che va operata tra l'irreperibilità, non necessariamente frutto di una condotta volontaria, e la latitanza, che invece deriva dalla scelta difensiva, volontariamente operata, di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2004, n. 48217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48217 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 28/10/2004
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1846
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 046287/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BARCELLONA ETTORE N. IL 07/07/1964;
avverso ORDINANZA del 13/03/2002 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 13.3.2002 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione proposta dall'avv. Ettore BARCELLONA avverso il decreto di rigetto di liquidazione degli onorari per la difesa di ufficio svolta nell'interesse di IN RÈ nel procedimento penale n. 145/1999 R.G. Trib., ha respinto il ricorso, trattandosi di imputato "latitante", e non essendo quindi applicabile la disciplina di cui all'art. 32 bis disp. att. c.p.p., che prevedeva la retribuzione secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato soltanto nel caso di difensore di ufficio di imputato "irreperibile".
L'avv. BARCELLONA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del succitato provvedimento per violazione di legge e illogicità della motivazione.
Il ricorrente ha sostenuto la assimilabilità delle due situazioni, quanto meno per analogia, essendo irreperibile anche il latitante , e distinguendo la legge processuale, per le due posizioni, solo le forme di notificazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente distinto, e ritenuto quindi non assimilabili, le situazioni del latitante e dell'irreperibile. Infetti, mentre il primo si sottrae volontariamente ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà e decide quindi di non presenziare al procedimento, l'irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere non volontaria ed incolpevole, e che diviene rilevante per la chiamata in giudizio (Cass. 18.12.1997 n. 5807). Per ciò che concerne la fattispecie in esame, l'art. 32 bis disp. att. c.p.p., vigente all'epoca della decisione impugnata, ed ora trasfuso nell'art. 117 D.P.R. 30.5.2002 a 115, riconosce il diritto del difensore di ufficio del solo imputato "irreperibile" ad usufruire del pagamento degli onorari secondo le modalità previste per il patrocinio a spese dello Stato (attualmente art. 82 D.P.R. 115/2002). L'invocata applicazione analogica da parte del ricorrente non è assolutamente da accogliere, stante la già citata distinzione dei comportamenti soggettivi del latitante e dell'irreperibile, il primo consistente nel sottrarsi al provvedimento limitativo della libertà personale e nell'esercitare volontariamente una strategia difensiva, il secondo non determinato necessariamente da una condotta volontaria.
Ne consegue che sia il tenore letterale della disposizione in esame, che si riferisce al solo "irreperibile", sia l'interpretazione logica della norma, consentono di escludere che il legislatore abbia inteso estendere il patrocinio a carico dello Stato a persona che sicuramente viola le disposizioni coercitive e si pone volontariamente in contrasto con statuizioni processuali (Cass.
3.7.2003 n, 32289). Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004