Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
DARL 46 E 39 ST.NE GIUL Aula 'B' BOLLO 03 UI PACE) REPUBBLICA ITALIANA N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 0 0 7 DICASSAZION LA CORTE Oggetto risarcimento del danno IONE TERZA CIVILE da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11854/01 CARBONE Dott. Vincenzo Dott. Paolo Consigliere VITTORIA 1558 Cron. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Luigi RA DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO CATAPANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORRADO VINCENZO, DE VIVO ANTONIO, NUOVA TIRRENA COMP ASSIC SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 335/00 del Giudice di pace di emessa il 05/07/00 e depositata 1'08/08/00 (R.G.2002 SARNO, 2123 214/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO viene proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di Sarno, che ha rigettato la domanda di RA NT volta al risarcimento dei danni subiti dalla propria Fiat Uno in un incidente stradale per non avere il medesimo prova- to, а fronte dell'eccezione della convenuta società as- sicuratrice, di essere proprietario dell'autoveicolo danneggiato, ovvero che lo stesso si trovava nella sua disponibilità in base ad un diverso titolo;
che il ricorrente si duole - senza peraltro speci- ficamente qualificare la propria censura in relazione all'art. 360, nn. 1, 2, 3, 4 o 5, c.p.c. che il giudi- ce di pace abbia, omettendo di conferire adeguato ri- lievo all'autocertificazione dell'attore in ordine alla titolarità del proprio diritto di proprietà sull'autoveicolo ed alla documentazione relativa alle spese sostenute per ripararlo, disatteso il principio secondo il quale il difetto di titolarità attiva e pas- siva del rapporto dedotto in giudizio, non concernendo 2 la legittimazione ma attenendo al merito, deve essere provato da chi lo eccepisce e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice;
RITENUTO che
, al di là della confusione tra i con- cetti tra titolarità del diritto e di legittimazione attiva, il giudice di pace ha rigettato la domanda per non avere l'attore provato, a fronte della contestazio- ne della convenuta società, né il diritto di proprietà né il diverso titolo in base al quale deteneva 1'autoveicolo; che, nella parte in cui il motivo di ricorso pone una questione di distribuzione dell'onere della prova, è manifestamente infondato giacché, a seguito della contestazione del convenuto, compete all'attore provare la titolarità del diritto sul quale si fonda la propria pretesa e non anche al convenuto dimostrarne il difet- to;
che il giudizio sulla sussistenza della titolarità del diritto fatto valere dall'attore, nella parte in cui involge apprezzamenti di merito è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (ex art. 360, n. 5, c.p.c.), nella specie neppure dedotto;
che, per le sentenze necessariamente emesse dal giudice di pace secondo equità, come quella in esame, una violazione della legge sostanziale in tanto è con- 3 figurabile (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) in quanto con- cerna norme di diritto di livello superiore a quello della legge ordinaria (Cass., sez. un., n. 716 del 1999) e che nella specie non è denunciata la violazione di norme costituzionali o comunitarie;
che il ricorso va dunque respinto e che non sussi- stono i presupposti per provvedere sulle spese;
ESE visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. CE) Roma, 5 novembre 2002 .374 Il Presidente Il Consigliere est. A tuntuni IL CANCELLIERE C1 Alelin colleria 18.1.03 MERE C1 Dott.ssa Maria Ajello 4