Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2016, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE ASR 1 85 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 7/1/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA dott. Francesco M. Ciampi - Presidente n. 1/2016 - Consigliere - dott. Salvatore Dovere dott. Eugenia Serrao - Consigliere - REGISTRO GENERALE dott. Ugo Bellini - Consigliere - n. 14284/2015 - Consigliere rel.- dott. Marco Dell'Utri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL NA n. il 23/8/1985 (dico 1983) A avverso l'ordinanza n. 2/2014 pronunciata dalla Corte d'appello di Tren- to, sezione distaccata di Bolzano, il 18/11/2014; sentita nella camera di consiglio del 7/1/2016 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; : lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. L. Riel- lo, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la liquidazione degli interessi legali. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 18/11/2014, la corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, giudicando in sede di rinvio a seguito di due precedenti sentenze di annullamento pronunciate dalla corte di legittimità, ha disposto la liquidazione, in favore di NA AL, della somma di euro 672,21, oltre agli interessi legali dalla data del provvedimento al saldo, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dall'istante in relazione a un'imputazione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale la posizione della AL era stata archiviata.
2. Avverso il provvedimento della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel condannare l'amministrazione ricorrente al pagamento degli interessi sulla somma capitale liquidata, nonostante la mancata impugnazione, da parte della AL, dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza di riparazione del 12- 28/12/2012 (successivamente annullata dalla Corte di cassazione) che, pur avendo condannato l'erario al pagamento dell'indennità in favore della AL, aveva omesso di riconoscerne gli interessi;
con la conseguente violazione, ad opera della corte territoriale, del giudicato (o del divieto di reformatio in peius a danno dell'amministrazione debitrice), dovendo ritenersi non più ritrattabile -a seguito della sostanziale acquiescenza della AL, attestata dalla mancata impugnazione sul punto della prima ordinanza la questione concernente il - dovere dell'erario di corrispondere gli interessi sull'indennità riparatoria liquidata. Sotto altro profilo, l'amministrazione ricorrente censura il riconoscimento degli interessi sulla somma capitale liquidata in favore della AL, non avendone quest'ultima mai rivendicato il pagamento (con la conseguente violazione del principio di necessaria corrispondenza tra 'chiesto' e 'pronunciato'), ed avendo in ogni caso la corte territoriale erroneamente fissato la decorrenza del calcolo di detti interessi dalla data del provvedimento di liquidazione, anziché dalla data di passaggio in giudicato di quest'ultimo, in conformità al conforme (e consolidato) insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
3. Con nota depositata in data 25/6/2015, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali. 2 4. Con memoria depositata in data 23712/2015, il Ministero ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato. Osserva il collegio come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi legali dovuti sull'indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita assumono, non già natura moratoria, bensì corrispettiva, e devono essere corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito avente natura non risarcitoria può ritenersi certo, liquido ed esigibile (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 45706/2011, Rv. 251595). Con specifico riguardo al debito per interessi corrispettivi, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza civile di questa Corte, varrà in via generale evidenziare come la domanda di pagamento di detti interessi ben possa sopravvenire all'originaria introduzione del giudizio (eventualmente anche in appello), atteso che gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art. 1282 c.c., natura accessoria rispetto al credito vantato, per cui la relativa statuizione, a differenza da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 c.c., non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella concernente il credito stesso e, pertanto, non può considerarsi tardiva la domanda di interessi corrispettivi sulla somma capitale, proposta per la prima volta in grado di appello, posto che, una volta riconosciuta detta somma capitale, gli interessi decorrono ex lege (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5913/2001, Rv. 546146). Viceversa, l'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori costituisce obbligazione distinta da quella relativa al capitale e deve, perciò, formare oggetto di un'autonoma domanda espressamente proposta nel corso del giudizio di primo grado, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale;
da tanto conseguendo che deve ritenersi improponibile la domanda degli interessi moratori proposta per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4188/1979, Rv. 400702). Ciò posto, benché la domanda di riconoscimento degli interessi legali sull'indennità a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione ben possa sopravvenire nel corso del giudizio (attesa la relativa natura corrispettiva e non moratoria), deve ritenersi comunque indispensabile, ai fini del ridetto riconoscimento, che l'istante proponga formalmente la corrispondente domanda, diversamente dovendo ritenersi che l'eventuale pronuncia di riconoscimento del giudice avvenga inammissibilmente ultra petita, in violazione del principio 3 generale di diritto processuale sancito dall'art. 112 c.p.c., ai sensi del quale "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa". Nel caso di specie, non risultando che la AL abbia mai formalmente avanzato, nel corso del giudizio, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull'indennità riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dal giudice a quo deve ritenersi avvenuto ultra petita e dunque illegittimamente. -Da tale premessa, discende in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'amministrazione ricorrente l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali (fermo il resto), non comportando, detta determinazione, l'esercizio di alcuna discrezionalità da parte di questa corte di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali;
statuizione che elimina. Così deciso in Roma il 7/1/2016 Il Consigliere estensore E UPREMA Marco Dell'Utri T R С fer O Il Presidente C Francesco M. CiampiChampi IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott KULLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIALO Dott Gum RUELLObuy do 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO Le Corte Suprema di Cassazione - Quarta Sez. , s e Perole - con ordinanza n. 24160/16 dec 11/5/2016 depositata il 10/6/2016 : Dispure la correzione delle intestazione (p-1) della sentenza n.1856/2016 m. 18 (R.G. n. 14284/2015) di questa Corte, Sezione 4 jenale, in data 7gennaio 2016, depositata il 18де шаю 2016, nel senso che, subito dogo la indicazione a sul ricorso progosto da:>>, l'espressione LL AL NA, n. il 23/8/198377 è sostitui ta con la seguente: 4 Ministero dell'Economia 4 e delle Finanzey. DI N Rome, 28 LUG 2016 E R Il Funzionario Giudiziario P U E Filippo GRECO S T R O C