Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
L'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato previsto dal comma quinto dell'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 è il dolo specifico costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, situazione questa che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di cittadini extracomunitari che avevano versato, per accedere in territorio italiano, somme oscillanti tra i 1200 ed i 1500 euro ai membri di un'organizzazione avente come scopo quello di favorire l'ingresso illegale di stranieri in Italia).
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione, sezione I Penale, sentenza 24 aprile 18 giugno 2013, n. 26457https://www.asgi.it/ · 18 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2012, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 17/01/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 46
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 18868/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AH EL LI N. IL 20/11/1981;
2) BD SE BE ED ME N. IL 01/03/1976;
3) NE ED LS ED N. IL 30/12/1973;
avverso la sentenza n. 2308/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 gennaio 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava:
DE AL AS RE LT colpevole dei delitti previsti dagli art. 110, art. 112 c.p., comma 1, n. 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, e successive modifiche (capo 1), artt. 110, 81 cpv c.p., D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis, (capi 13, 14), 416 c.p. (capo 23) e, tenuto conto della riduzione per il rito, lo condannava alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed Euro diecimila di multa;
HA AM AY AM colpevole dei reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, (capo 9), artt. 110, 81 cpv c.p., art. 497 bis c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis, (capo 10), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 122 (capo 21), art. 416 c.p. (capo 23), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 110, commi 12 e 3 bis (capo 24) e, tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di sette anni, otto medi e venti giorni di reclusione ed Euro 1.500 di multa;
AB BA BE AM ME colpevole dei reati previsti dall'art. 110, art. 112 c.p., n. 1, D.Lgs n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, (capo 1), art. 81 cpv c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., n.1, art. 5, comma 8 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (capi 11, 12, 13, 14,
15), art. 416 c.p. (capo 23) e, con la riduzione del giudizio abbreviato, lo condannava alla pena di sette anni e otto mesi di reclusione ed Euro 420.000 di multa.
Dichiarava gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti durante l'espiazione della pena e disponeva nei loro confronti l'espulsione a pena espiata.
2. Il 30 novembre 2010 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluse le aggravanti di cu all'art. 416 c.p., comma 5, quanto al capo 23), e di cui alla L. n.146 del 2006, art. 4 in relazione agli altri capi, rideterminava la pena detentiva inflitta a AL DE in cinque anni di reclusione, ad AB BA BE AM ME in sette anni, due mesi, venti giorni di reclusione, a HA AM AY AM in sette anni, quattro mesi, venti giorni di reclusione. Confermava nel resto la decisione di primo grado.
3. I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sulla base del contenuto delle intercettazioni svolte, degli esiti dei servizi di osservazioni e pedinamenti, delle risultanze delle attività di perquisizione e sequestro, delle dichiarazioni acquisite.
4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguenti doglianze DE AL AS RE LT lamenta mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova della partecipazione al reato associativo, fondata su un'argomentazione meramente assertiva e non dimostrativa di un consapevole e volontario contributo, causalmente rilevante, alla vita del sodalizio.
Si duole, inoltre, della mancanza della motivazione in ordine al capo 13) delle imputazioni con riferimento alla quale, nell'ambito della impugnazione avverso la decisione di primo grado, la difesa aveva chiesto di limitare la responsabilità soltanto ad alcuni episodi. HA AM AY AM denuncia, con riferimento al capo 24 delle imputazioni, l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che la sentenza ha ritenuto sussistente l'ipotesi di cui al terzo comma, pur in assenza di elementi indicativi della sussistenza del dolo specifico, mentre più correttamente sarebbero stati ravvisabili di elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dal primo comma della medesima disposizione.
Evidenzia, inoltre, la mancata acquisizione di elementi obiettivi e univoci da cui inferire il volontario e consapevole contributo concorsuale all'introduzione illegale nel territorio dello Stato di centocinquanta extracomunitari.
Sottolinea, altresì, l'intrinseca contraddizione esistente tra l'affermazione che il buon esito della traversata di Babil era strumentalmente prodromico ad ulteriori viaggi e la ritenuta configurabilità del reato, fondata peraltro sul contenuto di un'unica conversazione intercettata.
Lamenta, infine, erronea applicazione della legge penale con riguardo alla disposta espulsione, trattandosi di persona incensurata ed essendo tutti gli episodi contestati permeati dalla volontà di consentire a cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno di trarre dal lavoro mezzi di sussistenza.
AB BA BE AM ME denuncia, a sua volta, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, osservando che il giudice d'appello si è limitato a riprodurre pedissequamente le considerazioni svolte dal giudice di primo grado senza procedere ad un autonomo apprezzamento in ordine alla sussistenza degli elementi obiettivi e subiettivi della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, non sorretti da dati probatori univoci.
Lamenta, inoltre, mancanza e contraddittorietà della motivazione anche con riferimenti ai capi di imputazione contestati ai capi 11, 12, 13, 14, 15, essendo rimasto indimostrato che il ricorrente avesse provveduto a falsificare i permessi di soggiorno dei suo connazionali. Sottolinea, poi, che vi è un'evidente sovrapposizione tra le contestazioni contenute ai capi 11 e 15, considerato che il nome di AM SS ID BD EI (capo 15) era proprio quello usato dall'imputato e indicato nel suo permesso di soggiorno. Si duole, infine, della mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 c.p.. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Con riferimento alle censure formulate da DE AL AS RE LT e DE BA BE AM ME in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dall'art. 416 c.p., il Collegio osserva quanto segue.
1.1. Il reato associativo previsto dall'art. 416 c.p. si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o, comunque, stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico- penalistica dei fatti programmati;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira con predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza e la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale.
1.2.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove, con argomentazione compiuta e logicamente articolata, ha evidenziato, anche mediante il richiamo delle considerazioni già sviluppate dal giudice di prime cure - peraltro oggetto di autonoma valutazione critica - che dalle intercettazioni ritualmente svolte, dalle indagini di polizia giudiziarie svolte, dalle attività di sopralluogo, pedinamento e osservazione e dalle dichiarazioni acquisite risultava l'operatività di un articolato sodalizio finalizzato allo svolgimento di attività tese a favorire l'illegale ingresso e permanenza in Italia di individui entrati clandestinamente, organizzando matrimoni simulati tra questi e ragazze compiacenti aventi cittadinanza italiana, creando e procurando loro permessi di soggiorno e documenti di identità falsi ovvero avviandoli clandestinamente al lavoro presso ditte disponibili ad assumere dipendenti non in regola con il permesso di soggiorno. All'interno del gruppo criminale, i membri insediati in Italia trattavano con i soggetti interessati, mentre gli altri eseguivano le direttive che venivano loro impartite e seguivano in Libia le sorti dei cittadini extracomunitari che venivano lì concentrati in attesa di partire per l'Italia.
I giudici di merito hanno, inoltre, argomentato, attraverso la valutazione attenta degli elementi probatori acquisiti, che gli elementi di spicco dell'associazione erano gli imputati AB BA BE AM ME detto ABbasset e HA AM AY AM detto SH, con i quali collaborava attivamente DE AL AS RE LT. Gli associati si avvalevano della cooperativa di pulizie, di cui era amministratore HA AM AY AM detto SH (la "Società italiane cooperativa", con sede in Milano), per avviare al lavoro immigrati clandestini non in regola con il permesso di soggiorno. Questo implicava lo sforzo organizzativo accessorio consistente nel confezionamento di falsi documenti che consentivano ai lavoratori di superare i controlli dell'autorità. Inoltre i ricorrenti potevano contare, oltre alla dotazione dell'impresa, di automezzi per portare i lavoratori in fabbrica.
AB BA BE AM ME detto ABbasset si occupava, inoltre, del confezionamento e della predisposizione dei documenti falsi e dei contatti con i clienti con i quali manteneva rapporti grazie al determinante contributo di DE AL AS RE LT.
1.3. Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1^, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203). In realtà, i ricorrenti, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà dei ricorrenti di dar vita ad un sodalizio teso a favorire l'illecito ingresso e l'illegale permanenza in Italia di cittadini extracomunitari entrati clandestinamente.
2. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso, prospettati da tutti i ricorrenti, concernenti la configurabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5. Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non è sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, ma è necessario che ricorra il dolo specifico. Esso è costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose (Sez. 1^, 23 ottobre 2003, n. 46070). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato, sulla base dell'analisi delle conversazioni telefoniche, delle dichiarazioni acquisite e degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, che le attività gestite dall'organizzazione, stabilmente strutturata, volte a favorire ed agevolare l'ingresso illegale in Italia di cittadini extracomunitari in violazione delle disposizioni contenute nel testo unico sull'immigrazione erano svolte per fini di lucro, atteso che tutti gli stranieri, per potere accedere in territorio italiano, dovevano corrispondere ai membri dell'associazione rilevanti somme di denaro, oscillanti tra i 1.200 e i 3.000 Euro.
I giudici di merito, attraverso l'attenta lettura delle conversazioni captate, apprezzate anche alla luce del restante compendio probatorio, hanno correttamente sottolineato il pieno, consapevole e volontario contributo, causalmente rilevante, fornito dai ricorrenti alla consumazione degli illeciti, la cui qualificazione è stata giustamente ricondotta all'ipotesi disciplinata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e successive modifiche, considerata la finalizzazione delle condotte, volte al conseguimento di rilevanti, illeciti profitti quale corrispettivo delle attività svolte in vista dell'illegale ingresso e permanenza in Italia di un elevato numero di cittadini extracomunitari. Nè, sotto altro profilo, possono trovare ingresso in questa sede i rilievi difensivi tesi ad una non consentita lettura alternativa delle prove acquisite, in ordine alle quali l'iter logico-argomentativo è stato sviluppato in maniera esauriente e senza discrasie o contraddizioni.
3. Esaminata in quest'ottica appare manifestamente priva di pregio anche l'ulteriore doglianza prospettata da HA AM AY AM con riferimento alla disposta espulsione. Per un verso, infatti, si tende a confutare la misura, disposta dai giudici in attuazione di una specifica previsione di legge, muovendo da una non ammissibile lettura alternativa dei dati probatori;
per altro verso si contesta genericamente la sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione della misura, di cui, peraltro, ricorrevano i parametri applicativi ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15. 4. Manifestamente infondate sono anche le altre censure dedotte da BE BA BE AM ME in relazione ai delitti contestati ai capi di cui ai nn. Da 11 a 15 compreso della rubrica.
Al riguardo occorre premettere che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, n. 10951). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, n. 10951). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae all'evidenza alle censure che le sono state mosse con riferimento ai delitti contestati ai n. 11, 12, 13, 14, 15 della rubrica, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha correttamente ricostruito le condotte illecite di falsificazione dei permessi di soggiorno poste in essere dal ricorrente, indicando puntualmente le singole circostanze di tempo e di luogo di consumazione, i soggetti concorrenti nella commissione dei reati, i destinatari dei documenti così artificiosamente predisposti, le false generalità apposte su ciascuno di essi. A fronte di elementi probatori univocamente espressivi della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, il ricorrente si limita o a prospettare una diversa lettura dei fatti, non ammessa nel giudizio di legittimità, ove la motivazione della sentenza sia (come nel caso di specie) sorretta da una solida argomentazione, oppure a contestare genericamente la valenza dei dati probatori, univocamente espressivi della coscienza e della volontà di AB BA BE AM ME di predisporre falsi permessi di soggiorno destinati a persone illegalmente entrate in Italia.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012