Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di continuazione, ai fini del calcolo delle pene la violazione più grave va individuata in quella punita più severamente, sicché nel concorso tra delitti e contravvenzioni, violazione più grave va considerata quella costituente delitto, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con un pena di maggiore quantità rispetto a quella prevista per il delitto; il discorso quantitativo serve, infatti, solo come integratore allorquando si tratti di pene di uguale specie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 22/1/1999
1. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N. 228
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Claudia Squassoni Consigliere N. 31753/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16.02.1998 con cui, ex art. 444 C.p.p., è stata applicata a LL NI, nato a [...] il [...], la pena della multa per i reati di cui agii art. 2 legge n. 50/1994 e 292, 295, 296 d.P.R. n. 43/1973;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato che, in tema di continuazione, questa Corte ha statuito che ai fini del calcolo delle pene, la violazione più grave va individuata in quella punita più severamente, sicché, nel concorso tra delitti e contravvenzioni, violazione più grave va considerata quella costituente delitto, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggior quantità rispetto a quella prevista per il delitto, il discorso quantitativo servendo come integratore solo allorquando si tratti di pene di eguale specie ( S.U. 27.03.1992, RV. 191128; S.U. 26.11.1997 n. 15, Vamelli);
Che il principio della determinazione in astratto della violazione più grave è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte (sent. 12.10.1993 n. 748, Cassata, 195805) e che "una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati "satelliti" non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti" - (S. U. 27.03.1992, RV 191129);
Che, nel caso in esime, è stato indicato quale reato più grave quello previsto dall'art. 2 della legge n. 50,/1994 che è punito con la sola reclusione, sicché correttamente non è stata applicata anche la pena pecuniaria dovendo l'aumento per il reato satellite intervenire - in applicazione dei suddetti principi - sulla sola pena detentiva;
Che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999