Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2002, n. 9122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9122 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ITALIANO LA CORTE SU NEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente - R.G.N. 18087/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 24723 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 Rel. ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
S.P.A., in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1470 -1- avversO la sentenza n. 396/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 11/07/00 R.G.N. 649/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato GIOVANNI EMILIO IACOBELLI per delega SALVATORE IACOBELLI;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 18087/01 ud. 5 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per decreto ingiuntivo depositato nella 1. Con ricorso Pretura del lavoro di Casamassima, il Cancelleria della ricorrente LE EU ha dedotto di essere dipendente dell'Ente Poste Italiane e di essere addetto al recapito della posta ordinaria;
che I'EPI, con circolare n. 2 del 7.4.94 - precedentemente affidato affidava ai portalettere il servizio in appalto a terzi di consegna delle stampe di peso superiore a - 500 grammi;
che a fronte di tale incarico, l'Ente avrebbe corrisposto un cornpenso giornaliero ragguagliato a 10 minuti per ogni portalettere che effettuava il servizio;
di avere quotidianamente effettuato la consegna di sistematicamente e stampe con peso superiore a 500 grammi;
che, pertanto, avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del cornpenso di cui alla già citata circolare n. 2 del 1994, pari a lire 1.904.215, come da conteggi in atti. Il Pretore adito emetteva il richiesto decreto ingiuntivo. L'Ente Poste Italiane promuoveva rituale opposizione chiedendo la revoca dei provvedimenti monitori e contestando la fondatezza del diritto vantato dai lavoratori, basato su una errata interpretazione della circolare n. 2 del 1994. Con sentenza n. 46 del 1999 il Pretore di Casamassima rigettava la proposta opposizione accogliendo le deduzioni svolte dal dipendente e condannando la società alle spese. 3 Avverso tale sentenza l'Ente Poste Italiane ha proposto rituale appello e concludendo per l'integrale riforma della sentenza di primo grado Con sentenza del 6-26 giugno 2000 la Corte d'Appello di Bari ha proposto dall'Ente, rigettando la domandaaccolto l'appello dell'originario ricorrente e revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. In particolare la Corte d'appello ha ritenuto che la circolare in questione non possa porsi a fondamento di rivendicazioni salariali o cornpensi forfetari mai riconosciuti dalla datrice di lavoro. Ha osservato la Corte che una circolare che ridisegna l'impegno lavorativo di una categoria di lavoratori, quali i portalettere, per determinare, nell'ambito organizzativo del servizio recapito, il fabbisogno del personale, senza alcuna contrattazione con le 00. SS di categoria, non può porsi a base di rivendicazioni salariali о compensi forfetari mai espressamente riconosciuti dalla datrice di lavoro. Avverso questa pronuncia il LE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso la società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. 4 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 36 Cost. e 2099 c.c.), nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa del ricorrente erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto la circolare n. 2 cit. quale fonte del diritto alla prestazione economica richiesta. Fonte è, invece, la prestazione maggiormente onerosa, conseguente alla attribuzione portalettere dei compiti relativi alla consegna delleal stampe voluminose, compiti in precedenza svolti da terzi c.d. accollatari, che trova la sua ratio e tutela direttamente nella legge costituita dagli art.36 Cost. e art.2099 C.C. che sanciscono il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato Nel caso di specie, venendosi a modificare il sinallagma l'accumulo in capo ai lavoratori portaletterecontrattuale con di nuovi e diversi compiti, che determinano un maggiore consegue, inaggravio della prestazione complessiva svolta, ne ossequio al dettato legislativo innanzi richiamato, il diritto medesimi a vedersi attribuito un emolumento economico, dadei aggiungersi alla normale retribuzione, che sia idoneo a compensare la maggiore quantità ed onerosità della prestazione complessivamente eseguita Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 C.C in relazione al contenuto della circolare 2/94 e del successivo telex del 7.7.1994. Sostiene che la circolare suddetta e la 5 ي ك successiva condotta delle parti collettive consacrata nei del 13.10.1995 e del verbali di incontro del 26.5.1994 ' riconoscimento da 14.12.1995, costituiscano la riprova del parte dell'azienda della debenza nella misura di 10 minuti della retribuzione convenzionale per la remunerazione della prestazione in parola. Ritiene la sentenza impugnata che si sia trattato esclusivamente di una enunciazione di una diversa organizzazione del lavoro e che come tale non può porsi a base di rivendicazioni salariali о compensi forfettari Ma anche sotto tale profilo - sostiene la difesa del ricorrente - la sentenza impugnata non può essere condivisa in quanto male interpreta il contenuto di detta circolare facendo cattiva contrattuale prevista dagli applicazione dell'ermeneutica artt. 1362 e segg. c.c. - i cui due motivi possono essere esaminati 2. Il ricorso non è fondato. congiuntamente- La questione posta dalla difesa del ricorrente è già stata più volte esaminata da questa Corte (Cass. 29 settembre 2000 n.12908, Cass. 12 giugno 2001 n. 7969, e, più recentemente, Cass. 25 il cui orientamento va confermato in febbraio 2002 n.2682), questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. In particolare ha osservato Cass. 29 settembre 2000 n.12908, che nella sostanza oggetto della controversia e' 1'interpretazione della circolare n. 2 citata, se cioe' con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere, ovvero un criterio 6 1 di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e cioe' al solo fine della determinazione del fabbisogno del personale. La Corte ha rammentato che nel giudizio di legittimita' le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale о della insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, mentre la mera, l'interpretazione proposta dal ricorrente e contrapposizione fra quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna dell'annullamento di quest'ultima (v. ex utilita' ai fini plurimis Cass. 10 marzo 1999 n. 2096). E' da aggiungere poi che le norme sull'interpretazione dei neicontratti si applicano anche ai negozi unilaterali limiti della compatibilita' dei criteri stabiliti dagli artt. la particolare natura e struttura della1362 SS. CC. con predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non puo' aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n. 11712). La circolare e' un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attivita' degli organi dell'ente (poi società). Precipuo compito del giudice del 7 merito era pertanto quello di interpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto, che l'aveva posta in essere. Nella specie la Corte d'appello con motivazione sufficiente e non contraddittoria ha escluso che nella circolare fosse stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. puo' affermarsi che, trattandosi di una prestazione Ne' aggiuntiva, questa doveva comportare una maggiorazione della retribuzione stessa. La stessa Corte d'appello pone in luce, invero, che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalita' del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro che non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare quale fatta dalla Corte d'appello ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un per la valutazione della complessiva criterio di stima prestazione giornaliera. Questa interpretazione della circolare suddetta rende ultronei i rilievi svolti dalla difesa del ricorrente in ordine alla 36 Cost.). Laretribuzione proporzionata e sufficiente (art. prevista dimensione temporale del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500 - così interpretata la circolare - individuava null'altro che una specifica frazione della complessiva prestazione lavorativa dei portalettere e tale frazione, isolatamente considerata, non poteva comportare di per sè sola un necessario adeguamento della controprestazione al 8 h parametro costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente, che implica invece una valutazione complessiva delle due prestazioni del sinallagma e non già limitata a singole voci o componenti della retribuzione. In definitiva la motivazione della Corte d'appello appare congrua e logica, di tal che il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. la Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Ettore Mercurioчи ский Time The anni Amoroso (Giovanniv frowelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 61U.2002- IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI PEGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA 3 DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 9