CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2023, n. 43977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43977 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43977 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/12/2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il 13/12/2021, il Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, in esito a giudizio abbreviato seguito a rito direttissimo, aveva dichiarato ND MO colpevole del delitto di cui all'art.73, co. 5 d.P.R. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art.75 stesso decreto, cedeva a AT NN gr. 0,3 lordi di so- stanza stupefacente del tipo cocaina di cui alla tab. I prevista dail'art.14 della legge medesima, con la recidiva specifica infraquinquennale, fatto commesso in Roma il 13 dicembre 2021, e l'aveva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore/ ND MO, deducendo)ci motivi,t di seguito enun- ciatc'p nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione/ lamentando travisamento della prova e, precisamente, del verbale di perquisizione personale e domiciliare acquisito ed utilizzato in ragione del rito prescelto. Si evidenzia che, mentre nella motivazione della sentenza impugnata viene indicato che i arabinieri rinvenivano nell'abitazione sostanza stupefacente e il bi- lancino di precisione utilizzato per la suddivisione della droga in dosi, in realtà la perquisizione domiciliare dava esito negativo e il bilancino di precisione intriso di polvere bianca e la sostanza stupefacente del tipo cocaina erano rinvenuti nel cor- tile condominiale. Il ricorrente aggiunge che la condanna del MO si è fondata anche sulle dichiarazioni della teste NA, la quale ha dichiarato di aver acqui- stato la sostanza stupefacente sequestrata per il corrispettivo di 25 euro. La sentenza impugnata ha escluso ogni rilievo della circostanza, eccepita dalla difesa, del mancato rinvenimento della somma di denaro, affermando che la stessa non è stata ricercata in quanto i carabinieri avevano immediatamente proceduto alla perquisizione domiciliare. In realtà, invece, il verbale di perquisizione smenti- rebbe tale affermazione dichiarando che si era proceduto alla perquisizione perso- nale del ricorrente senza rinvenire né denaro né ulteriori dosi di sostanza stupefa- cente. Si eccepisce, pertanto, che l'errata lettura del verbale di perquisizione abbia viziato di illogicità l'intero percorso motivazionale. 2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Ci si duole dell'avvenuta esclusione della causa di non punibilità per lieve en- tità "stante il carattere organizzato e stabile dell'attività". Il ricorrente contesta l'esistenza degli elementi dai quali desumere il carattere organizzato e stabile dell'attività, trattandosi di un minimo quantitativo di stupe- facente (g. 0,3 di cocaina) sequestrato, mentre sulla persona dell'imputato non è stata trovata altra sostanza stupefacente né tantomeno denaro. Il carattere organizzato dell'attività sarebbe smentito proprio dalle modalità della stessa, esercitata in maniera solitaria e senza vedette. Si sottolinea anche il carattere non abituale della condotta sussistendo a ca- rico del ricorrente un unico precedente penalei seppure della stessa indole. Pertanto, secondo la tesi proposta in ricorso, può dedursi che il comporta- mento del MO è stato occasionale ed episodico. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen. Si lamenta che la motivazione sulla dosimetria della pena risulti gravemente viziata in tema di comparazione tra opposte circostanze. Il ricorrente evidenzia che il caso che ci occupa non rientra nell'ipotesi prevista dall'art 69 co. 4 cod. pen. che, nel giudizio di bilanciamento, vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'articolo 99 co. 4 cod. pen. Si precisa che a carico del MO esiste un unico precedente penale, per cui la motivazione fornita sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche risulta viziata per violazione di legge. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ci si duole dell'omessa motivazione sulla richiesta del beneficio avanzata sia nelle conclusioni del giudizio di primo grado che in sede di appello articolando uno specifico motivo. Si evidenzia che il beneficio è stato richiesto sia sulla base dell'entità della pena inflitta in concreto che dell'entità del cumulo con quella precedentemente applicata su richiesta delle parti e pacifica era la sua concedibilità per non abitualità della condotta stante la sussistenza di un unico precedente. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità. Ci si duole dell'omessa motivazione sulla richiesta del beneficio avanzata nel quinto motivo di appello. 3 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla concedibilità della sospensione condi- zionale della pena e del lavoro di pubblica utilità con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto, con conseguente declaratoria ex art. 624 cod. proc. pen. di irrevocabilità della declaratoria di responsabilità 2. Il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è infondato. In relazione allo stesso non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 se- condo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipo- tesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non po- tendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del fribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e a riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata 4 su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Inoltre, va ribadito che il vizio della prova travisata, è ravvisabile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetté "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1^n. 24667 del 15.06.2007 Rv. 237207). Ebbene, nel caso che ci occupa, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare la Corte territoriale ha descritto puntualmente la dinamica dei fattj, precisando altresì che il bilancino era stato rinvenuto "nell'area sottostante alla finestra" dove era stato posto dalla madre dell'imputato, sorpresa nell'atto di di- sfarsi dello strumento. Il ricorso si sofferma su aspetti marginali della decisione, a fronte di un'azione delittuosa che è caduta ampiamente sotto la diretta percezione degli operanti e che ha trovato conferma nelle dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, in data 11/12/2021, alléj 91, i Carabinieri della stazione di Roma Casilina si recavano nei pressi dell'in- gresso del comprensorio ubicato al civico 130 di via Fiamma nel quartiere Cine- città, a seguito di numerose segnalazioni secondo le quali tale ND detto "Ar- mandino" effettuava nelle ore serali attività di spaccio di stupefacenti. A seguito di servizio di appostamento, verso le 22:25, gli operanti notavano l'avvicinarsi di un'autovettura Smart e vedevano il MO mentre si acco- stava al finestrino del veicolo di detta vettura e, dopo una breve conversazione con la conducente, si allontanava all'interno del comprensorio seguito dalla donna, successivamente identificata in NA NN. I due si trattenevano per qualche minuto all'interno della palazzina D (ove il MO risultava essere domiciliatario) dopodiché, nell'approssimarsi all'uscita, i tarabinieri notavano il Ca- samonica consegnare un piccolo involucro nelle mani della donna che provvedeva a riporlo nella propria borsa. A questo punto i militari intervenivano e la Impagna- tiello spontaneamente consegnava la sostanza stupefacente detenuta nella borsa che poi risultava essere cocaina del peso di grammi 0,3. Si procedeva quindi alla perquisizione all'interno dell'abitazione del MO e, giunti dinanzi all'abita- zione di costui, il MO iniziava a proferire frasi in lingua sinti tra cui l'e- spressione "li bedi" che significa le guardie. Stante la resistenza da parte delle persone all'interno dell'appartamento gli agenti riuscivano ad aprire la porta dell'a- bitazione mediante una lastra radiografica e una volta introdottisi al suo interno si recavano nel bagno dove notavano la finestra spalancata e la presenza di una 5 donna, poi identificata in MO TA, madre dell'imputato, con il braccio proteso all'esterno della finestra affacciata sul cortile condominiale. Nell'area sot- tostante all'affaccio della finestra veniva rinvenuto un bilancino di precisione intriso di sostanza polverosa di colore bianco ì un involucro di carta cellophane contenente grammi 20 di cocaina e pertanto MO TA veniva deferita in stato di libertà. Sentita a sommarie informazioni NA NN confermava quanto constatato dalla polizia giudiziaria, dichiarando di essere assuntrice di sostanza stupefacente e di acquistarla previo contatto telefonico proprio da MO Ar- mando. In sentenza si dà atto logicamente che nessun rilievo assume la circostanza che non sia stata rinvenuta la somma di danaro pagata dall'acquirente per la ces- sione, anche in considerazione del fatto che la stessa non è stata ricercata, tenuto conto che la cessione era avvenuta sotto la diretta osservazione degli operanti. Non si rileva, pertanto, alcun travisamento, tanto più che si versa in una ipo- tesi di doppia conforme. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il carattere stabile ed organizzato dell'attività, quale emergente dalle specifiche modalità del fatto. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Util l n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. Infondato è anche il motivo afferente al mancato riconoscimento della pre- valenza delle circostanze attenuanti generiche. Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'effetto della recidiva, diversa- mente da quanto opina il ricorrente, lascia intendere che i giudici di appello ab- biano ritenuto di non poter andare oltre il giudizio di equivalenza in ragione dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato. E ciò facendo hanno operato legitti- mamente una scelta rientrante nella loro discrezionalità. Sul punto va ricordato che, secondo il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di 6 merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi- trio o di ragionamento manifestamente illogico e siano sorrette da sufficiente mo- tivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equi- valenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). Nel caso di spe- cie, del tutto congrua la motivazione che valorizza la personalità dell'imputato. 5. Fondata, invece, è la doglianza secondo cui la Corte capitolina non ha for- nito alcuna risposta agli specifici motivi di appello con cui si chiedeva la conces- sione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità (rispettivamente motivo IV, pag. 7 e motivo V pag. 8 dell'atto di appello a firma dell'Avv. Luca Cianferoni). Il mancato inserimento di tali motivi tra quelli di gravame nel merito riassunti a pag. 2 del provvedimento impugnato evidenzia che la Corte capitolina ne ha omesso la valutazione in ragione di una svista. Su tali punti, pertanto, dovrà tornare il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospen- sione condizionale della pena e del lavoro di pubblica utilità e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023 Il C sigliere estensore Il Presidente /I
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43977 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/12/2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il 13/12/2021, il Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, in esito a giudizio abbreviato seguito a rito direttissimo, aveva dichiarato ND MO colpevole del delitto di cui all'art.73, co. 5 d.P.R. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art.75 stesso decreto, cedeva a AT NN gr. 0,3 lordi di so- stanza stupefacente del tipo cocaina di cui alla tab. I prevista dail'art.14 della legge medesima, con la recidiva specifica infraquinquennale, fatto commesso in Roma il 13 dicembre 2021, e l'aveva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore/ ND MO, deducendo)ci motivi,t di seguito enun- ciatc'p nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione/ lamentando travisamento della prova e, precisamente, del verbale di perquisizione personale e domiciliare acquisito ed utilizzato in ragione del rito prescelto. Si evidenzia che, mentre nella motivazione della sentenza impugnata viene indicato che i arabinieri rinvenivano nell'abitazione sostanza stupefacente e il bi- lancino di precisione utilizzato per la suddivisione della droga in dosi, in realtà la perquisizione domiciliare dava esito negativo e il bilancino di precisione intriso di polvere bianca e la sostanza stupefacente del tipo cocaina erano rinvenuti nel cor- tile condominiale. Il ricorrente aggiunge che la condanna del MO si è fondata anche sulle dichiarazioni della teste NA, la quale ha dichiarato di aver acqui- stato la sostanza stupefacente sequestrata per il corrispettivo di 25 euro. La sentenza impugnata ha escluso ogni rilievo della circostanza, eccepita dalla difesa, del mancato rinvenimento della somma di denaro, affermando che la stessa non è stata ricercata in quanto i carabinieri avevano immediatamente proceduto alla perquisizione domiciliare. In realtà, invece, il verbale di perquisizione smenti- rebbe tale affermazione dichiarando che si era proceduto alla perquisizione perso- nale del ricorrente senza rinvenire né denaro né ulteriori dosi di sostanza stupefa- cente. Si eccepisce, pertanto, che l'errata lettura del verbale di perquisizione abbia viziato di illogicità l'intero percorso motivazionale. 2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Ci si duole dell'avvenuta esclusione della causa di non punibilità per lieve en- tità "stante il carattere organizzato e stabile dell'attività". Il ricorrente contesta l'esistenza degli elementi dai quali desumere il carattere organizzato e stabile dell'attività, trattandosi di un minimo quantitativo di stupe- facente (g. 0,3 di cocaina) sequestrato, mentre sulla persona dell'imputato non è stata trovata altra sostanza stupefacente né tantomeno denaro. Il carattere organizzato dell'attività sarebbe smentito proprio dalle modalità della stessa, esercitata in maniera solitaria e senza vedette. Si sottolinea anche il carattere non abituale della condotta sussistendo a ca- rico del ricorrente un unico precedente penalei seppure della stessa indole. Pertanto, secondo la tesi proposta in ricorso, può dedursi che il comporta- mento del MO è stato occasionale ed episodico. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen. Si lamenta che la motivazione sulla dosimetria della pena risulti gravemente viziata in tema di comparazione tra opposte circostanze. Il ricorrente evidenzia che il caso che ci occupa non rientra nell'ipotesi prevista dall'art 69 co. 4 cod. pen. che, nel giudizio di bilanciamento, vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'articolo 99 co. 4 cod. pen. Si precisa che a carico del MO esiste un unico precedente penale, per cui la motivazione fornita sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche risulta viziata per violazione di legge. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ci si duole dell'omessa motivazione sulla richiesta del beneficio avanzata sia nelle conclusioni del giudizio di primo grado che in sede di appello articolando uno specifico motivo. Si evidenzia che il beneficio è stato richiesto sia sulla base dell'entità della pena inflitta in concreto che dell'entità del cumulo con quella precedentemente applicata su richiesta delle parti e pacifica era la sua concedibilità per non abitualità della condotta stante la sussistenza di un unico precedente. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità. Ci si duole dell'omessa motivazione sulla richiesta del beneficio avanzata nel quinto motivo di appello. 3 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla concedibilità della sospensione condi- zionale della pena e del lavoro di pubblica utilità con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto, con conseguente declaratoria ex art. 624 cod. proc. pen. di irrevocabilità della declaratoria di responsabilità 2. Il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è infondato. In relazione allo stesso non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 se- condo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipo- tesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non po- tendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del fribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e a riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata 4 su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Inoltre, va ribadito che il vizio della prova travisata, è ravvisabile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetté "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1^n. 24667 del 15.06.2007 Rv. 237207). Ebbene, nel caso che ci occupa, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare la Corte territoriale ha descritto puntualmente la dinamica dei fattj, precisando altresì che il bilancino era stato rinvenuto "nell'area sottostante alla finestra" dove era stato posto dalla madre dell'imputato, sorpresa nell'atto di di- sfarsi dello strumento. Il ricorso si sofferma su aspetti marginali della decisione, a fronte di un'azione delittuosa che è caduta ampiamente sotto la diretta percezione degli operanti e che ha trovato conferma nelle dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, in data 11/12/2021, alléj 91, i Carabinieri della stazione di Roma Casilina si recavano nei pressi dell'in- gresso del comprensorio ubicato al civico 130 di via Fiamma nel quartiere Cine- città, a seguito di numerose segnalazioni secondo le quali tale ND detto "Ar- mandino" effettuava nelle ore serali attività di spaccio di stupefacenti. A seguito di servizio di appostamento, verso le 22:25, gli operanti notavano l'avvicinarsi di un'autovettura Smart e vedevano il MO mentre si acco- stava al finestrino del veicolo di detta vettura e, dopo una breve conversazione con la conducente, si allontanava all'interno del comprensorio seguito dalla donna, successivamente identificata in NA NN. I due si trattenevano per qualche minuto all'interno della palazzina D (ove il MO risultava essere domiciliatario) dopodiché, nell'approssimarsi all'uscita, i tarabinieri notavano il Ca- samonica consegnare un piccolo involucro nelle mani della donna che provvedeva a riporlo nella propria borsa. A questo punto i militari intervenivano e la Impagna- tiello spontaneamente consegnava la sostanza stupefacente detenuta nella borsa che poi risultava essere cocaina del peso di grammi 0,3. Si procedeva quindi alla perquisizione all'interno dell'abitazione del MO e, giunti dinanzi all'abita- zione di costui, il MO iniziava a proferire frasi in lingua sinti tra cui l'e- spressione "li bedi" che significa le guardie. Stante la resistenza da parte delle persone all'interno dell'appartamento gli agenti riuscivano ad aprire la porta dell'a- bitazione mediante una lastra radiografica e una volta introdottisi al suo interno si recavano nel bagno dove notavano la finestra spalancata e la presenza di una 5 donna, poi identificata in MO TA, madre dell'imputato, con il braccio proteso all'esterno della finestra affacciata sul cortile condominiale. Nell'area sot- tostante all'affaccio della finestra veniva rinvenuto un bilancino di precisione intriso di sostanza polverosa di colore bianco ì un involucro di carta cellophane contenente grammi 20 di cocaina e pertanto MO TA veniva deferita in stato di libertà. Sentita a sommarie informazioni NA NN confermava quanto constatato dalla polizia giudiziaria, dichiarando di essere assuntrice di sostanza stupefacente e di acquistarla previo contatto telefonico proprio da MO Ar- mando. In sentenza si dà atto logicamente che nessun rilievo assume la circostanza che non sia stata rinvenuta la somma di danaro pagata dall'acquirente per la ces- sione, anche in considerazione del fatto che la stessa non è stata ricercata, tenuto conto che la cessione era avvenuta sotto la diretta osservazione degli operanti. Non si rileva, pertanto, alcun travisamento, tanto più che si versa in una ipo- tesi di doppia conforme. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il carattere stabile ed organizzato dell'attività, quale emergente dalle specifiche modalità del fatto. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Util l n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. Infondato è anche il motivo afferente al mancato riconoscimento della pre- valenza delle circostanze attenuanti generiche. Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'effetto della recidiva, diversa- mente da quanto opina il ricorrente, lascia intendere che i giudici di appello ab- biano ritenuto di non poter andare oltre il giudizio di equivalenza in ragione dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato. E ciò facendo hanno operato legitti- mamente una scelta rientrante nella loro discrezionalità. Sul punto va ricordato che, secondo il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di 6 merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi- trio o di ragionamento manifestamente illogico e siano sorrette da sufficiente mo- tivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equi- valenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). Nel caso di spe- cie, del tutto congrua la motivazione che valorizza la personalità dell'imputato. 5. Fondata, invece, è la doglianza secondo cui la Corte capitolina non ha for- nito alcuna risposta agli specifici motivi di appello con cui si chiedeva la conces- sione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità (rispettivamente motivo IV, pag. 7 e motivo V pag. 8 dell'atto di appello a firma dell'Avv. Luca Cianferoni). Il mancato inserimento di tali motivi tra quelli di gravame nel merito riassunti a pag. 2 del provvedimento impugnato evidenzia che la Corte capitolina ne ha omesso la valutazione in ragione di una svista. Su tali punti, pertanto, dovrà tornare il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospen- sione condizionale della pena e del lavoro di pubblica utilità e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023 Il C sigliere estensore Il Presidente /I