Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 1
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare l'aver disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di altri imputati dello stesso reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). V. Corte cost., ord. n. 367 del 2002.
Commentari • 2
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1. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale - l'ennesima - sul tema della incompatibilità del giudice penale. A conti fatti, e se si escludono alcuni risvolti concernenti le regole del giudizio incidentale di costituzionalità, l'approdo della Corte vale semplicemente a ribadire conclusioni già raggiunte in precedenti occasioni. Tuttavia, nella specie, la Consulta si è trovata a fronteggiare una pluralità di quesiti, di complessa e sofferta costruzione, tali da spostare l'attenzione, in via quasi prevalente, sul tema dei rapporti interni agli uffici giudiziari, che chiaramente domina la logica dell'ordinanza di rimessione. La situazione di partenza era banale. Un giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2005, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 01/12/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2104
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14410/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN UA, nato in [...] il [...];
contro l'ordinanza 17 settembre 2004 della Corte d'appello di Milano. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Lette le conclusioni formulate dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. UA AR propone ricorso contro la ordinanza 21 febbraio 2005 con la quale la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare Dr.ssa Giovanna Verga, ritenendo non configurabile l'incompatibilità della Dr.ssa Verga solo perché in un separato procedimento ha disposto il rinvio a giudizio di altri imputati concorrenti nel medesimo fatto-reato di traffico di stupefacenti e, in ogni caso, per avere risolto questione preliminari di carattere processuale prima della separazione in due diversi procedimenti dovuta alla richiesta di giudizio abbreviato formulata da alcuni imputati, fra i quali lo stesso UA AR.
2. Con un primo motivo, il ricorrente contesta l'argomento in rito svolto dalla Corte d'appello in punto di tardività dell'istanza di ricusazione, in quanto sarebbe evidente dagli atti che la causa di ricusazione non è affatto insorta a seguito del decreto che dispone il giudizio, bensì solo il giorno 8 febbraio 2005 e cioè alla prima udienza del giudizio abbreviato cui ha partecipato lo stesso magistrato, Dr.ssa Verga che aveva disposto in precedenza il rinvio a giudizio di altri coimputati.
2.1. Quanto al merito, il ricorrente rileva che l'interdipendenza delle posizioni del ricusante UA AR e AR TO risulta dal tenore delle carte processuali messe a disposizione della difesa che avrebbero dovuto essere valutate dalla Corte d'appello. Il riferimento è al capo 22 della rubrica rendeva assolutamente evidente l'eccepita incompatibilità, derivante dalla positiva valutazione di elementi a carico di TO AR al momento del rinvio a giudizio. Inoltre, la costruzione accusatoria, come recepita dal giudice per le indagini preliminari in sede di rinvio a giudizio avrebbe dovuto compoertae una dichiarazione d'incompatibilità, trattandosi di posizioni inequivocabilmente identiche quelle di UA AN e TO AN.
Ad avviso del ricorrente, analoghe censure vanno rivolte alle decisioni assunte dal giudice dell'udienza preliminare su questioni preliminari aventi ad oggetto eccezioni assolutamente comuni ai due imputati. La Corte d'appello non ha considerato tale questioni e non ha tenuto conto che le stesse dedotte preliminarmente sono state ritenute dalla Dr.ssa come parte integrante delle discussioni finali, in tal modo "svuotandole" della stessa natura preliminare.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Anzitutto, va rilevato che la decisione, da parte della Corte territoriale, sul merito dell'istanza di ricusazione rende assolutamente priva di rilievo la questione relativa alla tardività dell'istanza de qua e comporta l'assoluta carenza d'interesse del ricorrente al riguardo.
1.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre, anzitutto, precisare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2002, ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi dalla L. n. 397 del 2000 hanno determinato profonde trasformazioni dell'udienza preliminare per le valutazioni di merito e contenuti delle decisioni che il giudice è chiamato a compiere sul complessivo quadro probatorio, tenuto conto che le valutazioni di merito non sono più caratterizzate dalla originaria sommarietà e i contenuti delle pronunce hanno assunto una diversa e maggiore pregnanza ex art. 425 c.p.p.. Le decisioni rese all'esito dell'udienza preliminare devono considerarsi "giudizi idonei a pregiudicarne altri e ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che l'udienza preliminare deve essere compresa nel raggio d'azione dell'istituto dell'incompatibilità disciplinato dall'art. 34 c.p.p. anche al di là della limitata previsione del comma 2 bis del medesimo art. 34 (C. Cost. n. 335 del 2002). L'udienza preliminare è, dunque, da considerare funzione pregiudicante e pregiudicata al pari di quelle svolta nel giudizio di merito, nonostante il Giudice delle leggi abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. ritenendo sufficiente affermare che l'udienza stessa, in quanto momento del giudizio, rientra pienamente nelle previsioni dell'art. 34 c.p.p., che dispongono l'inompatibilità a giudicare del giudice che abbia disposto sulla medesima res iudicanda (C. Cost. n. 335 del 2002 e n. 367 del 2002).
1.3. Nonostante l'udienza preliminare sia da annoverare tra le funzioni "pregiudicanti" per un ulteriore "giudizio" e "pregiudicate" da un precedente "giudizio" per tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 34 c.p.p., il ricorso è in ogni caso infondato perché l'operatività della regola introdotta dalla sentenza additiva n. 371 del 1996 invocata dai ricorrenti non è nel senso prospettato con il ricorso.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non esclude dalla partecipazione al "giudizio" a carico di un imputato il giudice che, pronunciandosi nei confronti di altri soggetti, abbia già valutato la posizione di tale imputato in ordine alla sua responsabilità (C. Cost. n. 371 del 1996), va riferita ad ipotesi di concorso necessario nel medesimo reato e, in ogni caso, a ipotesi "assolutamente estreme" non anche a tutte le ipotesi di concorso eventuale per le quali la valutazione deve essere compiuta "caso per caso".
Il Giudice delle leggi, in particolare, ha chiarito che si deve escludere che il pregiudizio, nelle ipotesi di assoggettamento dei concorrenti a procedimenti distinti dinanzi allo stesso giudice, ricorra sempre e necessariamente (C. Cost. n. 113 del 2000) ed è poi pervenuto, con sentenza n. 283 del 2000, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 37 c.p.p., comma 1 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. E allora, in presenza di procedimenti distinti a carico di concorrenti nel medesimo reato, non si configura per lo stesso giudice un divieto di partecipare ai diversi "giudizi", perché trattasi di ipotesi non ricompresa tra le fattispecie di incompatibilità prevedibili in astratto, bensì tra quelle da annoverare tra i casi di astensione e ricusazione del giudice in ordine alle quali è imprescindibile un indagine in concreto "caso per caso".
2. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto la manifesta infondatezza della ricusazione, e nel rispetto del principio di diritto enunciato, ha in concreto escluso che nei provvedimenti indicati come pregiudizievoli risulti alcuna anticipazione di giudizio o, in ogni caso, una valutazione della posizione di AR UA. In particolare, sono stati singolarmente analizzati i provvedimenti e si è escluso che il rinvio a giudizio abbia potuto comportare una valutazione anche della posizione del correo. Quanto alla questioni preliminari, la Corte d'appello ha rilevato che si è trattato di ordinanze su temi di ordine processuale e, come tali, assolutamente ininfluenti a configurare un anticipazione di giudizio su posizioni singoli degli altri concorrenti e di UA AR. Correttamente, inoltre, si è posto in risalto che la riprosizione nel giudizio abbreviato, peraltro meramente ipotizzata, delle stesse questione processuali, che non attengono al "merito della responsabilità", non potrebbe essere pregiudicata dalle valutazione già compiuta in sede di udienza preliminare.
2.1. Le censure riproposte in questa sede si caratterizzano per la loro e strema genericità e sono affidate a formule generiche e prive di riferimenti a dati "concreti", non potendo essere tali il mero rinvio a un capo di imputazione che descrive il concorso nella medesima condotta e ai provvedimenti che si assumono pregiudizievoli, senza chiarirne nello specifico le ragioni in modo da apprezzare la sussistenza di ipotesi "assolutamente estreme" e tali da comportare la deroga alla competenza funzionale del giudice dell'udienza preliminare.
L'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare, Dr.ssa Verga, non può configurarsi soltanto perché ha in precedenza disposto il rinvio a giudizio di altri correi e in particolare di TO AR per concorso nel delitto di traffico di stupefacenti, senza però porre in rilievo le circostanze che nel singolo caso concreto abbiano potuto determinare un'anticipazione di "giudizio" anche sulla posizione del correo UA AR e affidando le ragioni della ricusazione al generico e neutro rilievo che lo stesso giudice ha in tal caso già effettuato una valutazione sulla condotta degli imputati riguardante lo stesso reato. Di regola a una mera "comunanza di imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti tali da formare oggetto di autonomo valutazioni, scindibili l'una dall'altra" (C. Cost. n. 367 del 2002). A tale conclusione la Corte Costituzionale è giunta - in tal modo escludendo l'operatività del regola introdotta con la pronuncia additiva n. 371 del 1996 - proprio in una fattispecie in cui la questione di costituzionalità era prospettata con riferimento all'udienza preliminare e aveva ad oggetto l'ipotesi di imputati, in concorso con altri già in precedenza giudicati nel giudizio abbreviato dallo stesso giudice, del reato di traffico illecito e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
3. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto dalle ragioni esposte per la reiezione del ricorso che rivelano la sussistenza della "responsabilità processuale", che il fondamento della sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sentenza Costituzionale 20 giugno 1964, n. 69.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali, nonché a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1.000,00 (mille).
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006