Sentenza 30 settembre 1999
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore(La S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto che integrasse gli estremi della scarico il percolamento intrinseco di cumuli di vinacce ,derivanti dalla distillazione, e di ceneri depositate sul terreno prospiciente la distilleria e il dilavamento di tale complessivo materiale per effetto delle acque meteoriche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1999, n. 12186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12186 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 30.09.99
1. Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2 " DE MAIO Guido " N.3168
3. " MORGIGNI NI " REGISTRO GENERALE
4. " MANNINO S. CE " N.6835/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO IO
avverso la sentenza in data 5.11.98 del ET di Padova Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GUIDO DE MAIO udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Siniscalchi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv.to Copusso Franco.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 5.11.99 del ET di Padova, AN IO fu condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di lire quattro milioni di ammenda, beneficio della non menzione, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 27 e 389 lett. a) DPR 547/55 ("per non avere, nella qualità di legale rappresentante della ditta omonima, provvisto le postazioni di lavoro sopraelevato, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difese equivalenti", in Arre il 5.3.97).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AN, il quale ne ha, con il primo motivo, denunciato nullità per violazione degli artt. 521-522 c.p.p., rilevando che la contestazione di cui al decreto di citazione era "per non avere provvisto le postazioni di lavoro sopraelevate, su tutti i lati aperti, di parapetti con arresto al piede di difese equivalenti"; il ricorrente lamenta, "al di là della difficoltà di interpretazione di simile astrusa formulazione", "che l'imputato è stato condannato non già per il mancato approntamento dei parapetti normali ma... per il mancato uso da parte dei dipendenti di cinture di sicurezza" (la cui mancanza non sarebbe mai stata contestata). Il motivo è infondato, pur dovendosi dare atto che la contestazione di cui al decreto di citazione era diversa (e nei termini indicati nel ricorso) da quella riprodotta in testa alla sentenza ("parapetti con arresto al piede di difese equivalenti", invece che "parapetti normali con arresto al piede o difese equivalenti"). Infatti, nel dibattimento (e anche nella fase precedente di natura amministrativa) l'imputato è stato pienamente in grado di difendersi, dal momento che, a seguito dell'accertamento dell'infrazione, gli era stata "impartita" la prescrizione ex art. 20 D.l.vo 758/94 di provvedere all'eliminazione della violazione mediante l'apposizione di parapetti "o di barriere equivalenti" (v. verb. contravv. a f. 8); nel successivo verbale di sopralluogo (f. 9) veniva accertato (e contestato) che il contravventore aveva acquistato le cinture di sicurezza, che tuttavia "non venivano utilizzate"; infine, nel decreto penale di condanna era riportata, sia pure con una interpolazione a pena tra le due precedenti parole dattilografate, la disgiuntiva "o", prima della dicitura "difese equivalenti". Nessuna possibilità di dubbio, quindi, che l'imputato, sia pure Nel contesto dell'erronea formulazione del decreto di citazione, sia stato messo in grado di difendersi dall'accusa di non aver utilizzato le cinture di sicurezza (rientranti specificamente nella nozione di "difese equivalenti"). Questa Corte ha precisato al riguardo che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio della correlazione tra imputazione e sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso il complessivo iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. Sez, Un. 22.10.96 n. 16, Di Francesco). Con il secondo motivo è stata denunciata carenza di motivazione ed eccessività della pena, in quanto il ET "ha applicato una pena finale di lire 4 milioni di ammenda concedendo le attenuanti generiche" e.. quindi, partendo "da una pena base di lire 6 milioni (inspiegabilmente più vicina al massimo che al minimo... senza motivare la ragione di tale sua determinazione". Anche tale motivo è infondato, appunto perché la pena finale (quattro milioni di ammenda) è di poco superiore al minimo edittale (tre milioni). Del resto, l'adeguamento della pena nella sua concretezza costituisce più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, per cui, quando il giudice fissa la pena (come nel caso in esame) in una misura intermedia tra il minimo e il massimo, ciò vale a fare ritenere, che egli abbia considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi indicati nell'art.133 c.p. (peraltro, nella specie, espressamente richiamato, in aggiunta alla specifica sottolineatura dell'incensuratezza). Con il terzo motivo b stata denunciata "ingiustificata mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art.163 c.p. e carenza di motivazione sul punto". Si lamenta che "il ET si è limitato a concedere il beneficio della non menzione di cui all'art.175 c.p. senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur avendo concesso all'imputato le attenuanti generiche... ". La censura è infondata per vari ordini di ragioni. Innanzi tutto, tale ulteriore beneficio non risulta essere stato chiesto dal difensore in sede di discussione finale ed è pacifico che il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale, qualora la relativa richiesta non sia stata formulata nel giudizio. Altrettanto pacifico è: I)che non sussiste incompatibilità tra concessione delle attenuanti generiche e mancata concessione della sospensione condizionale, date le diverse finalità cui mirano i detti benefici;
2) che i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, pur presentando elementi comuni, sono distinti e diversi, con l'effetto che la concessione dell'uno non implica necessariamente la concessione dell'altro. Il quarto motivo, con cui è stato denunciato vizio di motivazione ("carenza e, nella sua mera apparenza,, manifesta illogicità"), è, invece, inammissibile perché si limita a prospettare questioni di fatto e una diversa valutazione delle risultanze processuali, non deducibili in sede di legittimità. È sufficiente, al riguardo, rilevare la critica cui vengono sottoposte le dichiarazioni del teste ZI e la conseguente asserita impossibilità di caduta o di pericolo "dal lato occupato dalla mezzena dell'animale da lavorare" (pagg.
4-5 del ricorso). Non essendo meritevoli di accoglimento le censure mosse, il ricorso va rigettato con conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, il 30 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1999