Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Non è in contrasto con l'art. 2108 cod. civ. l'interpretazione del giudice di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta goduta dall'autista per l'attività svolta fuori sede eccedente l'orario giornaliero contrattuale - aveva escluso che competesse, per la stessa attività, il diritto al compenso per lavoro straordinario, poiché la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 65 del CCNL degli addetti al settore terziario)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai signori Magistrati:
dr. Giacomo De Tommaso Presidente
dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
dr. Luciano Vigolo Consigliere
dr. Federico Roselli Consigliere
dr. Camillo Filadoro Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI US, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 195 presso l'avv. Sergio Vacirca, che lo rappresenta e difende per mandato rilasciato con scrittura privata con firma autenticata dal dr. Giovanni Barone, notaio in Vicenza, in data 11 giugno 1998, n. 158064 rep.
ricorrente
CONTRO
GO IA & C. s.r.l., in persona dell'A.U. sig. IA GO, con sede in Olmo di Creazzo (VC), ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Boezio n. 6 presso lo studio dell'avv. Ettore Paparazzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine del controricorso;
controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vicenza, in data 24 marzo - 29 luglio 1995, n. 25/95 n. 117 R.G. del 1994;
udita nella pubblica udienza del 17 giugno 1998 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Sergio Vacirca per il ricorrente;
udito l'avv. Riccardo Chilosi per delega dell'avv. Ettore Paparazzo per la resistente società;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor US TI interponeva appello innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Vicenza avverso la sentenza n. 9 pronunciata il 17 gennaio - 3 febbraio 1994 dal locale Pretore, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato, tra le altre, la domanda proposta dal TI medesimo al fine di ottenere la condanna della GO IA & C. S.r.l., presso la quale aveva lavorato come autista dal 2 giugno 1987 al 31 dicembre 1988, al pagamento della somma di lire 20.926.294 pretesa per il lavoro straordinario da lui svolto quotidianamente nelle trasferte fuori sede. Il Pretore aveva negato che al lavoratore spettasse per questa attività, compiuta oltre il normale orario di otto ore giornaliere, uno specifico compenso in aggiunta all'indennità di trasferta prevista dall'art.65 c.c.n.l. del settore terziario, applicabile nella fattispecie, e già ad esso corrisposta dal datore di lavoro. A queste conclusioni il giudice di prime cure era giunto sulla scorta dell'interpretazione delle norme contrattuali, che l'aveva portato ad escludere che detta indennità di trasferta avesse una funzione di rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute nei viaggi fuori sede dall'autista. Di conseguenza, avendo invece natura retributiva ed essendo prevista per il servizio extraurbano prestato oltre le otto ore giornaliere, questa indennità andava a compensare il lavoro straordinario e quindi per questo titolo al TI non spettava alcuna ulteriore retribuzione.
A sostegno dell'impugnazione il lavoratore contestava, l'interpretazione del C.C.N.L. effettuata dal Pretore, assumendo che, al contrario, vari elementi del contratto collettivo, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza dovevano far ritenere cumulabili e non alternativi l'indennità di trasferta ed il compenso per lo straordinario.
L'appellante si doleva altresì del mancato riconoscimento delle retribuzioni richieste con riferimento agli obblighi derivanti dall'art. 36 Cost. La GO IA & C. S.r.l. contestava l'impugnazione, sostenendo che doveva essere condivisa l'interpretazione data dal Pretore alle norme contrattuali collettive.
Con sentenza in data 24 marzo - 29 luglio 1995 il Tribunale di Vicenza rigettava l'appello e compensava le spese del grado. Osservava il Tribunale che meritava piena conferma l'interpretazione data dal Pretore all'art. 65 C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del terziario e la funzione retributiva e non di rimborso spese attribuita all'indennità di trasferta, ivi prevista per gli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarro in servizio extraurbano e per il lavoro eccedente le otto ore giornaliere.
A fondamento di tale conclusione valevano i seguenti argomenti, la cui valenza non era contraddetta dalle contrarie deduzioni dell'atto di appello: 1) l'art. 65 non prevede la facoltà del datore di lavoro di corrispondere in luogo dell'indennità di trasferta le spese di viaggio effettivamente sostenute dall'autista; 2) detta indennità compete al dipendente solo quando il servizio extraurbano ecceda le otto ore e quindi ha finalità evidentemente corrispondenti al compenso per il lavoro straordinario;
3) la misura dell'indennità varia a seconda delle fasce orarie, senza considerare le spese per i pasti, la cui consumazione possa essere o meno compresa all'interno di ciascuna fascia;
4) la difficoltà di verificare il lavoro svolto dall'autista, per la sua natura discontinua, giustifica la retribuzione in maniera forfettaria del lavoro stesso per il tempo successivo alle ordinarie otto ore.
Non era provata un'occupazione continuativa dell'autista per l'intera durata del servizio extraurbano prestato. D'altra parte il R.D. 6 dicembre 1923 n., 2657 comprende tra le occupazioni che richiedono per la loro natura un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia anche quelle del personale addetto al trasporto di persone o di merci e dunque, a norma dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, l'attività lavorativa degli autisti non rientra nella nozione di lavoro effettivo, considerata dalla legge stessa per la determinazione della sua durata massima prevista dall'art. 1 e per la conseguente attribuzione del carattere di straordinario al lavoro prestato oltre questo limite. Nemmeno dalla mancata inclusione del lavoro di autista tra quelli che l'art. 35 C.C.N.L. considera di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia possono trarsi elementi a sostegno della dedotta esistenza di una norma di natura convenzionale che contempli per questa attività la possibile retribuzione dello straordinario, tenuto conto che l'invocata disposizione si limita a prevedere per i lavori ivi richiamati una maggiore durata dell'orario normale, ma nulla dice per gli altri lavori che la legge stessa definisce discontinui e che esclude dal compenso per lo straordinario. Non era pertanto ravvisabile, nella specie, un patto di conglobamento tra distinti trattamenti retributivi, non sussistendo lavoro straordinario comportante diritto a maggiorazione della retribuzione.
Non sussisteva la lamentata inosservanza dei minimi retributivi prescritti dall'art. 36 della Cost.. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 29 luglio 1996, il signor US TI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
La GO IA & C. S.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 5 settembre 1996.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, denunziando omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 2108 c.c. e 36 Cost., nonché insufficienza di motivazione, deduce che nel giudizio di primo grado aveva sostenuto che l'indennità di trasferta doveva essere corrisposta in aggiunta al compenso per lavoro straordinario e, subordinatamente che, se l'indennità avesse avuto funzione retributiva, il giudice avrebbe dovuto verificare la congruità degli importi corrisposti in via forfettaria rispetto alla prestazione resa. Detti temi erano stati riproposti in appello. In particolare egli aveva dedotto che la durata della prestazione era, secondo la regola generale, di 40 ore settimanali, non applicandosi l'eccezione delle 45 ore settimanali, per il personale discontinuo, indicato testualmente dall'art. 35, come lavoro discontinuo quello dell'autista.
Spettava quindi la retribuzione per il lavoro straordinario. Ammettere la sostitutività della diaria nei confronti dello straordinario significava introdurre un principio di conglobamento della retribuzione, comportante una illogica disparità di trattamento e contrastante con la consolidata giurisprudenza in tema di requisiti del patto di conglobamento, per la cui validità è necessario che sia determinata l'entità di ciascuno dei compensi, in modo da consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge, e nella misura da questa stabilita.
Dette argomentazioni erano state del tutto ignorate dal giudice d'appello, che aveva preso in esame solo le norme contrattuali contenute nell'art. 65 (relativo all'indennità di trasferta) e nell'art. 35 (regolante la limitazione dell'orario di lavoro con riferimento ad alcune attività di natura discontinua), ed aveva ignorato gli altri articoli relativi anch'essi all'orario di lavoro e la ricostruzione sistematica della struttura temporale della prestazione, prospettata dall'appellante.
Alla luce dell'interpretazione dell'art. 65 da parte dei giudici vicentini, si imponeva una verifica di legittimità della clausola contenuta in detto articolo. Ciò era ancor più necessario per l'acquisizione al processo di dati indiscutibili relativi allo svolgimento del lavoro effettivo risultante dai dischi tachigrafici, il cui esame era stato omesso., Risultavano così violati i principi generali in materia di limitazione dell'orario di lavoro e di proporzionalità tra quantità della prestazione e retribuzione espressi dall'art. 2108 c.c. e dall'art. 36 della Cost. Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (v. "ex plurimis" Cass. 24 gennaio 1997 n. 714). Ora nella specie ne' gli uni ne' l'altra sono ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata.
Punti centrali della motivazione del Tribunale sono l'interpretazione dell'art. 65 del CCNL, relativo all'indennità di trasferta, ed il R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 relativo alle occupazioni che richiedono per loro natura un lavoro discontinuo. In relazione al primo, il Tribunale, in conformità
all'interpretazione del Pretore, ha ritenuto che l'indennità di trasferta ha natura retributiva (e non di rimborso spese), con motivazione esente da vizi logici, laddove ha argomentato che:
1) l'art. 65 non prevede la facoltà del datore di lavoro di corrispondere in luogo dell'indennità di trasferta le spese di viaggio effettivamente sostenute dall'autista;
2) detta indennità compete al dipendente solo quando il servizio extraurbano ecceda le otto ore e quindi ha finalità evidentemente corrispondenti al compenso per il lavoro straordinario;
3) la misura dell'indennità varia a seconda delle fasce orarie, senza considerare le spese per i pasti, la cui consumazione possa essere o meno compresa all'interno di ciascuna fascia;
4) la difficoltà di verificare il lavoro svolto dall'autista, per la sua natura discontinua, giustifica la retribuzione in misura forfettaria del lavoro stesso per il tempo successivo alle ordinarie otto ore.
Il Tribunale ha altresì ritenuto, sulla base delle risultanze testimoniali, che non era provata un'occupazione continuativa dell'autista per l'intera durata del servizio extraurbano prestato ed anche nelle necessarie soste che questa attività comportava. A tal punto il Tribunale ha correttamente ricordato che il r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657 comprende tra le occupazioni che richiedono per la loro natura un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia anche quello del personale addetto al trasporto di persone o di merci e che dunque, a norma dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, l'attività lavorativa degli autisti non rientra nella nozione di lavoro effettivo considerata dalla legge stessa per la determinazione della sua durata massima prevista dall'art. 1 e per la conseguente attribuzione del carattere di straordinario al lavoro prestato oltre questo limite.
Tale normativa non viene presa in esame dal ricorrente, che fa invece perno sull'art. 35 del CCNL, che non include il lavoro di autista tra quelli considerati di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia, per dedurne che il lavoro svolto oltre le normali 40 ore settimanali deve essere considerato lavoro straordinario. Ma non può al riguardo non ribadirsi la correttezza logico - giuridica dell'interpretazione dell'art. 35 predetto da parte del Tribunale, allorché questo evidenzia che dalla mancata inclusione del lavoro degli autisti tra quelli considerati di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia non possono trarsi elementi a sostegno dell'esistenza di una norma convenzionale che contempli per quest'attività la possibile retribuzione dello straordinario, tenuto conto che detta disposizione si limita a prevedere per i lavori ivi richiamati una maggiore durata dell'orario normale, ma nulla dice per gli altri lavori che la legge stessa definisce discontinui e che esclude dal compenso per lo straordinario.
Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso che il lavoro svolto dal TI oltre le otto ore giornaliere può avere integrato lavoro straordinario comportante il diritto alla relativa maggiorazione della retribuzione e che dunque non è a parlarsi di un patto di conglobamento fra i distinti trattamenti retributivi (indennità di trasferta e straordinario), che non può sussistere, mancando nella disciplina collettiva la previsione di un compenso per lo straordinario prestato dagli autisti, che si aggiunga o sia alternativo all'indennità di trasferta.
L'interpretazione data dal Tribunale all'art. 65 del CCNL non è in contrasto con l'art. 2108 c.c., in quanto la disciplina di carattere inderogabile, dettata, in tema di lavoro straordinario, dal predetto articolo si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate, quanto alla limitazione del relativo orario, dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e dal r.d. 10 settembre 1923, n. 1955 e non è
estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia - alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dagli artt. 1 e 3 del r.d.l. n. 693 del 1923 e art. 6 del Regolamento n. 1955 del 1923 - (tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657). Nè è ravvisabile una necessità di adeguamento della retribuzione per indennità di trasferta, in relazione ai criteri di cui all'art. 36 Cost., in quanto, come ha osservato il Tribunale, è stata accertata l'erogazione al lavoratore dell'intera retribuzione, prevista dalla contrattazione collettiva (non comprendente il compenso per lo straordinario), che deve presumersi conforme al dettato costituzionale non potendo ritenersi che l'esclusione dalla retribuzione di una singola voce di essa violi l'art. 36 della Cost., dovendosi avere riguardo, a tal fine, alla complessiva retribuzione corrisposta al lavoratore.
Va infine, per completezza, osservato che è del tutto ininfluente il generico richiamo all'omesso esame del lavoro effettivo risultante dai dischi tachigrafici.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società resistente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire 21.000, oltre lire 3.000.000= per onorario difensivo. Così deciso in Roma il 17 giugno 1998.