Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
In tema di cosiddetta contestazione a catena, il rigetto dell'istanza di inefficacia della misura cautelare in carcere fondata sulla desumibilità dagli atti - proposta dall'imputato nei cui confronti siano emesse nell'ambito di procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti non connessi - ancorché relativa a "quaestio facti", come tale sottratta alla valutazione del giudice di legittimità - deve essere sorretta da una motivazione molto rigorosa al fine di non frustrare le finalità dell'istituto preordinate ad evitare contestazioni a catena atte a prolungare artificiosamente i termini di custodia cautelare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice della libertà, pur dando atto che 'in astrattò gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili da quelli posti a fondamento del primo titolo custodiale, ha fondato il rigetto dell'istanza sulla cospicuità del materiale di indagine e sulla conseguente necessità di tempo per gli opportuni approfondimenti, così da ritenere non arbitraria la separazione dei due procedimenti da parte del P.M., senza considerare che la notizia di reato relativa alla seconda ordinanza custodiale era pervenuta al P.M. sin dal 2005 ed era precedente alla notizia di reato che aveva legittimato la prima ordinanza cautelare e che, inoltre, gli atti di indagine sostanzialmente comuni ai due procedimenti erano stati compiuti negli anni 2006 e 2007, sicché dopo l'applicazione della prima misura custodiale nessun atto di indagine era stato compiuto. V. Corte cost. sent. n. 408 del 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2009, n. 39931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39931 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 18/09/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 1061
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 16960/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RI N. IL 22/10/1937;
avverso l'ordinanza n. 11099/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, depositata il 19/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Dott. FEBBRARO GIUSEPPE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Liguori Francesco, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A IL IO veniva applicata il 19 dicembre 2007 la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74; ciò avveniva nell'ambito di una indagine relativa al clan RT.
Il 21 aprile 2008 a IL IO, nell'ambito di un diverso procedimento, veniva applicata altra misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di frode processuale, falsità in atti pubblici, corruzione propria, delitti aggravati dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e commessi al fine di fare apparire il proprio congiunto IL HE incompatibile con il regime carcerario, con il fine, pertanto, di favorire un esponente di spicco del clan RT.
Il 28 dicembre 2008 il GIP presso il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza del IL intesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere in atto e relativa alla ordinanza custodiale del 21 aprile 2008 per decorrenza dei termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n.
3. L'istanza difensiva poggiava sul fatto che, pur essendo i fatti diversi e non connessi, risultava che gli elementi per emettere la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.
Il Tribunale del riesame di Napoli, con provvedimento del 19 febbraio 2009 - 3 aprile 2009, rigettava l'appello del IL e rilevava che il materiale di indagine sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria era eterogeneo, tanto è vero che era stato trasfuso in due distinte informative temporalmente lontane, redatte l'una dalla Squadra Mobile di Caserta e l'altra dai Carabinieri di Marcianise, che avevano dato luogo a distinte notizie di reato pervenute in tempi diversi all'organo inquirente.
Cosicché - concludeva il Tribunale - non si poteva ritenere arbitraria la separazione dei procedimenti e l'adozione di due misure cautelari in tempi diversi.
Con il ricorso per cassazione IL IO deduceva la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Rilevava il ricorrente che i reati di cui alla seconda ordinanza erano certamente stati commessi prima del suo arresto in esecuzione della prima misura custodiale e che gli indizi che legittimavano l'adozione della misura erano a disposizione della medesima Autorità Giudiziaria già al momento della emissione della prima misura cautelare, ovvero il 19 dicembre 2007.
Il ricorrente a fondamento di quanto detto faceva rilevare che la notitia di reato che aveva dato luogo alla prima misura era del 2007, mentre quella che era stata posta a fondamento della seconda misura era del 2005; entrambe erano state affidate allo stesso Pubblico Ministero.
Inoltre gli elementi di indagine erano stati raccolti per entrambi i procedimenti nel 2005 e nel 2006 e gli ultimi atti di indagine - interrogatorio dei collaboratori di giustizia IL HE e RU IA IA - erano stati compiuti nei mesi di agosto e settembre del 2007.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IL IO sono fondati. I principi enunciati dal Tribunale nella ordinanza impugnata appaiono sostanzialmente condivisibili. Non vi è dubbio, infatti, che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, 3 novembre 2005 n. 408), che ha, peraltro, ripreso una linea interpretativa dell'art. 297 c.p.p., comma 3, già esistente, anche se minoritaria, nella giurisprudenza di legittimità, la retrodatazione dei termini di custodia cautelare è possibile anche quando i fatti posti a fondamento dei due provvedimenti custodiali siano diversi e non connessi, a condizione però che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.
La Corte di Cassazione, prendendo le mosse dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, ha, inoltre chiarito che per procedere a retrodatazione nel caso di procedimenti diversi e di fatti non connessi è necessario che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa Autorità Giudiziaria e che la loro separazione non sia frutto di una scelta del Pubblico Ministero (SS.UU. 19 dicembre 2006 - 10 aprile 2007, Librato, CED 235909). Ulteriore e fondamentale, anche se ovvio, presupposto è che al momento della emissione della prima ordinanza cautelare erano desumibili dagli atti gli elementi idonei a giustificare le misure applicate con la ordinanza o con le ordinanze successive (vedi SS. UU. Librato, citata e ancora prima SS.UU. 22 marzo 2005 - 10 giugno 2005, n. 21957, Rahuilia). È del tutto evidente, infine, che per effettuare la retrodatazione nelle ipotesi indicate è necessario che il Pubblico Ministero procedente disponga concretamente di un quadro indiziario di tale gravità e completezza che gli permetta di apprezzare in tutta al loro valenza probatoria la sussistenza degli elementi legittimanti l'adozione di ulteriori ordinanze cautelari nei confronti di soggetti già raggiunti da precedenti misure cautelari (così Cass., Sez. 6^, 28 febbraio 2007 - 24 aprile 2007, n. 16 492). Come si è già detto siffatti principi, correttamente indicati nella ordinanza impugnata, sono del tutto condivisibili;
non convincono però l'applicazione che degli stessi è stata fatta nel caso concreto e la motivazione del provvedimento impugnato, che appare in molti punti carente.
È certamente vero che il problema della desumibilità è una quaestio facti, ed in quanto tale sottratta alla valutazione della Corte di legittimità (vedi Cass., Sez. 6^ 28 febbraio 2007 - 24 aprile 2007, n. 16492), ma è altresì vero che la motivazione che sorregge la decisione deve essere molto rigorosa al fine di non frustrare la finalità dell'istituto, che è quella di evitare contestazioni a catena al fine di prolungare artificiosamente i termini di custodia cautelare.
Orbene il Tribunale, pur dando atto che in astratto gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili da quelli posti a fondamento del primo titolo custodiale, ha, in buona sostanza, fondato il provvedimento di reiezione della istanza del IL sul fatto che il materiale indiziario era cospicuo e necessitava di tempo per gli opportuni approfondimenti, cosicché la separazione dei due procedimenti da parte del Pubblico Ministero non appariva arbitraria.
Si tratta di una motivazione generica che non tiene conto dei dati concreti risultanti dal procedimento.
È emerso, infatti, che la notitia di reato relativa alla seconda ordinanza custodiale era pervenuta al Pubblico Ministero sin dal 2005 ed era addirittura precedente alla notitia di reato che aveva legittimato la seconda ordinanza cautelare che era del 2007. È altresì emerso che gli atti di indagine concernenti i due procedimenti, atti sostanzialmente comuni sia perché concernevano attività dell'indagato in favore del clan RT sia perché i collaboratori di giustizia avevano riferito sui fatti oggetto di entrambi i procedimenti, erano stati compiuti nel corso degli anni 2006 e 2007, tanto che dopo la applicazione della prima misura cautelare nessun ulteriore atto di indagine sembra essere stato compiuto.
Ebbene su tali circostanze di sicuro rilievo la ordinanza impugnata non si è per nulla soffermata.
La stessa ordinanza ha dato atto che i due procedimenti si fondavano essenzialmente sugli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali e su chiamate di correo, atti di indagine che, a quanto è dato comprendere, si riferivano, come già rilevato, ad entrambi i procedimenti e che, pertanto, erano ben noti al Pubblico Ministero già al momento della richiesta di emissione della prima misura custodiale.
Ma - ha osservato il Tribunale - con riferimento alla seconda misura custodiale è stata necessaria la acquisizione di una ponderosa documentazione medica, volta a dimostrare che le condizioni di salute di IL HE, apparentemente incompatibili con il regime carcerario, erano state artatamente procurate dallo stesso detenuto, e di altri documenti, necessari per riscontrare le chiamate di correo.
Si tratta senz'altro in linea generale di una corretta osservazione;
soltanto che il Tribunale ha dimenticato di chiarire se la documentazione necessaria per gli adeguati riscontri sia stata acquisita dal Pubblico Ministero prima o dopo la emissione della prima misura custodiale, precisazione certamente necessaria avendo l'indagato sostenuto che le intercettazioni telefoniche erano del 2005, che la acquisizione documentale era pure del 2005 e che l'esame di medici e funzionari dell'amministrazione penitenziaria era stato effettuato nel 2005 e nei primi mesi del 2006.
Se, infatti, quanto sostenuto dall'indagato fosse vero e se dopo il mese di agosto del 2007 nessun ulteriore atto di indagine fosse stato compiuto, il ragionamento sviluppato dal Tribunale non potrebbe ritenersi corretto, apparendo la decisione di procedere con due diverse ordinanze custodiali frutto di una scelta del Pubblico Ministero non necessitata da obiettive esigenze processuali. Le carenze motivazionali indicate impongono, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli ex art.310 c.p.p. per un nuovo esame.
La Cancelleria è tenuta ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli ex art. 310 c.p.p. per nuovo esame;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009