Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2009, n. 39931
CASS
Sentenza 18 settembre 2009

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In tema di cosiddetta contestazione a catena, il rigetto dell'istanza di inefficacia della misura cautelare in carcere fondata sulla desumibilità dagli atti - proposta dall'imputato nei cui confronti siano emesse nell'ambito di procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti non connessi - ancorché relativa a "quaestio facti", come tale sottratta alla valutazione del giudice di legittimità - deve essere sorretta da una motivazione molto rigorosa al fine di non frustrare le finalità dell'istituto preordinate ad evitare contestazioni a catena atte a prolungare artificiosamente i termini di custodia cautelare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice della libertà, pur dando atto che 'in astrattò gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili da quelli posti a fondamento del primo titolo custodiale, ha fondato il rigetto dell'istanza sulla cospicuità del materiale di indagine e sulla conseguente necessità di tempo per gli opportuni approfondimenti, così da ritenere non arbitraria la separazione dei due procedimenti da parte del P.M., senza considerare che la notizia di reato relativa alla seconda ordinanza custodiale era pervenuta al P.M. sin dal 2005 ed era precedente alla notizia di reato che aveva legittimato la prima ordinanza cautelare e che, inoltre, gli atti di indagine sostanzialmente comuni ai due procedimenti erano stati compiuti negli anni 2006 e 2007, sicché dopo l'applicazione della prima misura custodiale nessun atto di indagine era stato compiuto. V. Corte cost. sent. n. 408 del 2005).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2009, n. 39931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39931
    Data del deposito : 18 settembre 2009

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