Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 26634
CASS
Sentenza 27 aprile 2004

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La remissione extraprocessuale tacita della querela può essere desunta solo da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza di punizione, aventi un significato univoco e chiaro e tali da non lasciare adito a dubbi o possibilità di diverse interpretazioni; tali caratteri non sono riscontrabili nell'abbandono della causa civile instaurata per ottenere il risarcimento dei danni, a fortiori allorchè il querelante abbia provveduto a "trasferire", attraverso la costituzione di parte civile, l'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale, così dimostrando l'espressa volontà di volere insistere nella richiesta di punizione dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 26634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26634
    Data del deposito : 27 aprile 2004

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