Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
La remissione extraprocessuale tacita della querela può essere desunta solo da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza di punizione, aventi un significato univoco e chiaro e tali da non lasciare adito a dubbi o possibilità di diverse interpretazioni; tali caratteri non sono riscontrabili nell'abbandono della causa civile instaurata per ottenere il risarcimento dei danni, a fortiori allorchè il querelante abbia provveduto a "trasferire", attraverso la costituzione di parte civile, l'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale, così dimostrando l'espressa volontà di volere insistere nella richiesta di punizione dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 26634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26634 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 27/04/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 713
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 001080/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ TO N. IL 17/02/1933;
avverso SENTENZA del 22/04/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Napolitano Roberto.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Roma, in data 11/11/2002, dichiarava IZ TO, responsabile di ingiuria continuata nei confronti di ME AN, ME AN e ME AU e la condannava alla pena di Euro 200,00 di multa. Pena sospesa. Risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati in complessive Euro 5.000,00. Condanna provvisoriamente esecutiva.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata del 22/4/2003, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato contestatole al capo B), per le ingiurie a carico di ME AU, per difetto di querela. Riduceva la pena inflitta ad Euro 150,00 di multa, nonché il risarcimento dei danni ad Euro 1.000,00 e le spese di costituzione. Confermava nel resto e dichiarava compensate le spese sostenute dalle parti civili nel grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata, prospettando varie censure. Con la prima denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, sostenendo che l'abbandono dell'azione civile implicava, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello "avendo la querelante posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di punizione" una tacita remissione extraprocessuale di querela. Lamenta ancora che la querela del ME AN, non conteneva alcuna ratifica, ma era stata solamente depositata già firmata, per cui non risultava garantita l'autenticità della firma già apposta. Nel merito, essendovi stato un litigio per questioni condominiali, sicuramente vi era stata una reciprocità di ingiurie, tanto più che, all'epoca, vi era a carico di ME AN un procedimento per ingiurie in danno dell'imputata, pronunciate nello stesso contesto.
Lamenta, poi, violazione degli articoli 191, 192, 197 e 210 c.p.p., in quanto la sentenza di condanna si fondava sulle dichiarazioni delle parti offese e di Di QU e CO, sentiti come testi, ma a quel tempo ME AN e la CO, risultavano indagati per ingiuria ai danni dell'imputata, per cui trattavasi di reati connessi ex art. 371 c.p.p.. Lo stesso Di QU era stato denunciato dalla SCHILIZZI. Quindi, le testimonianze poste a base della condanna erano state illegittimamente acquisite ed erano inutilizzabili e, inoltre, nella specie non erano state osservate le formalità di cui all'art. 64, n. 3 C.p.p.. Contesta, infine, che il danno morale era stato ritenuto senza che sussistesse alcun elemento circa la sua esistenza.
Inoltre, le spese erano state compensate con riguardo alle parti civili, ma non nei confronti di ME AU, soccombente nel giudizio di appello. Se ne chiede la condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni processuali sollevate dal ricorrente sono infondate. Con riguardo al presunto abbandono della causa civile radicata per i fatti oggetto del procedimento penale, non è possibile dedurre un comportamento tacito di remissione extraprocessuale della querela. Infatti "fermo restando che la querela è un atto giuridico di natura negoziale, con il quale il titolare del relativo diritto, invoca, attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà, l'inizio dell'azione penale, anche per la sua remissione è necessaria una manifestazione espressa di volontà di natura contraria da parte dello stesso soggetto" ex art. 152.2 C.P. la remissione tacita può essere desunta solo da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'azione, univoci e chiarì nel loro significato, tali da non lasciare dubbi o possibilità di interpretazioni diverse. A tal fine, non è consentito desumere dall'abbandono della causa civile instaurata per ottenere il risarcimento dei danni, la volontà contraria al perseguimento dell'autore dei fatti denunciati, ma nemmeno l'eventuale rinvio della causa civile per conciliazione "peraltro non intervenuta" costituisce manifestazione tacita della volontà di rimettere la querela. In ogni caso, tale venir meno della volontà di persistere è del tutto insussistente atteso che il ME AN non ha fatto altro "attraverso la costituzione di parte civile" che trasferire l'azione civile per il risarcimento dei danni, nel processo penale, dimostrando in tal modo l'espressa volontà di volere insistere nella richiesta di punizione dell'imputato.
Manifestamente infondata e non specifica risulta invece, l'ulteriore eccezione di improcedibilità dell'azione penale, in quanto la querela sottoscritta da ME AN, in proprio e nell'interesse del figlio minore AN, è stata presentata personalmente dal ME presso il Commissariato di P.S. di Centocelle ed identificato dall'autorità ricevente (art. 337.4 c.p.p.). La sottoscrizione è richiesta solamente quando il deposito della querela avvenga a mezzo di un incaricato e non quando essa sia effettuato dalla stessa parte offesa.
Nel merito, la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una decisione, non va confusa con una rinnovata vantazione delle risultanze acquisite.
L'indagine di legittimità va limitata all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, mentre non sussiste la possibilità di sindacare le fonti di prove utilizzate dal giudice di merito. Quindi, non integra gli estremi di un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa "e logicamente più favorevole per il ricorrente" valutazione delle risultanze dibattimentali. Nella specie, il ricorrente non sottopone a sindacato la logicità della motivazione, ma attraverso una diversa ricostruzione degli accadimenti, rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, peraltro già valutata dal giudice di appello, intende pervenire a diverse conclusioni, in punto di responsabilità.
In sostanza, non viene sindacata l'illogicità della sentenza, ma le conclusioni corrette ed adeguate alle quali sono pervenuti i giudici. Nè le deduzioni difensive denunciano una motivazione incompatibile con la ricostruzione della condotta degli imputati. Inoltre, le eventuali minime incongruenze sono ininfluenti, una volta che le deduzioni difensive, anche se non compiutamente esaminate, siano tuttavia incompatibili con la decisione impugnata. I giudici di primo grado e dell'impugnazione, nella specie, hanno sulla base di plurime acquisizioni testimoniali dibattimentali, tutte coincidenti e convergenti nel senso prospettato dall'accusa, accertato la responsabilità dell'imputato e l'insussistenza della ricorrenza di qualsiasi ipotesi di reciprocità delle accuse. E manifestamente infondata anche la questione relativa alla condanna al risarcimento del danno morale che, ex art. 185 C.P., che consegue come effetto necessario alla condanna penale.
Risulta, invece, fondato il motivo di ricorso con il quale si censura la mancata liquidazione delle spese a favore dell'imputato in ordine alla parte civile ME AU, soccombente nei giudizio d'appello, atteso che l'imputato come risulta dagli atti aveva avanzata una specifica richiesta in tal senso, non considerata dai giudici territoriali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle spese relative alla soccombenza della parte civile ME AU, che liquida in Euro 1550,00 di cui Euro 1200,00 per onorari di avvocato. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004