Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2025, n. 31879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31879 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
AL VE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31879/2025 Roma, li, 24/09/2025
- Presidente -
LO CI
LI AR
Sent. n. sez. 596/2025 UP - 06/06/2025 R.G.N. 9967/2025
AN AN
DE LA
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: BO CA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: AL VE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b Firmato Da: AN AN Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d0191
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi il 22 febbraio 2023 nei confronti di LU MB per il reato di cui all'art. 590- bis, commi 1, 2 e 8 cod. pen., in relazione all'art. 583, comma 1, nn. 1, 2, comma 2, n. 4, cod. pen., perché colpa generica nonché in violazione della disciplina del codice della strada cagionava a ZO IN (di anni 9 e mesi 6) lesioni personali gravissime, dalle quali derivava una malattia di durata superiore a giorni 40 e l'indebolimento di un senso, nonché uno sfregio permanente. Nello specifico, percorrendo la SS 9 in direzione San Rocco al Porto(Lo) - Piacenza, alla guida del veicolo Daihatsu, in stato di ebbrezza alcolica, all'approssimarsi di una curva, a causa dell'alterazione delle sue condizioni psicofisiche, dovute all'assunzione di sostanze alcoliche, ometteva di adeguare la velocità del veicolo alle caratteristiche della strada ed invadeva l'opposta corsia opposta di marcia scontrandosi frontalmente con l'autovettura Seat Ibiza sulla quale viaggiavano EO IN, EL GR con i rispettivi figli minori ZO e EL che stava sopraggiungendo sulla propria corsia di marcia, così cagionando le suddette lesioni colpose, nonché analoghe lesioni a EO IN con 10 giorni di prognosi, ad EL GR con 10 giorni di prognosi ed a EL IN con 14 giorni di prognosi. Reato aggravato dall'aver cagionato lesioni a più persone. Il Tribunale di Lodi ha ravvisato un concorso di colpa della parte civile, EO IN, così riconoscendo all'imputato l'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen.; ha concesso all'imputato i doppi benefici e lo ha condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola due motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di messa alla prova, avanzata in primo grado. Il riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., la prognosi favorevole sottostante la concessa sospensione condizionale della pena rappresentano elementi che fondano tutti una valutazione positiva sulla personalità dell'imputato, soggetto incensurato, tale rendere illogica e contraddittoria la motivazione sul punto;
2.2. Violazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 492 cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché manifesta illogicità della motivazione per avere negato detta concessione in ragione della mancanza di condotte riparatorie. Si tratterebbe di motivazione che non tiene conto che l'art. 168-bis cod. pen. non richiede necessariamente l'integrale risarcimento del danno cagionato. L'imputato ha attuato un risarcimento secondo le
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: AL VE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: AN AN Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
proprie disponibilità economiche, considerato che un successivo ed ulteriore risarcimento sarebbe stato fornito dall'assicurazione; l'intenzione di riparare il danno era peraltro comprovata dalle ulteriori condotte tenute dall'imputato, quali la ricerca di un ente, la disponibilità dello stesso, l'ammissione di colpa, la messa in contatto con l'assicurazione e il sollecito a questa per risarcire al più presto le persone offese.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. L'art. 168-bis cod. pen., nel fissare le condizioni per la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, stabilisce al comma 2 che la "messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato". La messa alla prova comporta, dunque, innanzitutto la prestazione di condotte riparatorie, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato. La disposizione dell'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che "La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati...". La sospensione del procedimento con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo che permette all'imputato (o anche all'indagato) di estinguere il reato attraverso il compimento di condotte ripristinatorie o risarcitorie e l'affidamento al servizio sociale. Il riconoscimento del beneficio non rappresenta un diritto incondizionato, atteso che la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all'esito di un percorso valutativo discrezionale da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come espressamente previsto dall'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera e altro, Rv. 266256). In sostanza, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati;
si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: AL VE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: AN AN Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. L'adeguatezza del programma, in particolare, deve essere indagata sia sotto il profilo della sua "coerenza" (con la gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto: Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070), sia sotto il profilo dell'essere esso stesso espressione dell'apprezzabilità dello sforzo sostenuto dall'imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno cagionato in dipendenza delle condotte da lui stesso poste in essere. In questi termini deve essere interpretato l'inciso "ove possibile", contenuto nel comma 2 dell'art. 168-bis cod. pen.: il risarcimento del danno deve corrispondere, appunto "ove possibile", al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o, comunque, allo sforzo "massimo" esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 cit.). Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere evidenziato il particolare disvalore della condotta accertata, che produceva lesioni gravi e gravissime alle parti civili, sottolineando la natura permanente delle lesioni provocate alla minore ZO IN, il notevole superamento della soglia alcolemica e la macroscopica violazione delle regole cautelari relative alla circolazione dei veicoli su strada, ha condiviso l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova emessa dal Tribunale di Lodi sull'assunto della «radicale carenza di qualsivoglia proposta di condotta riparatoria, reputando *del tutto inconferente» il riferimento operato dalla difesa - reiterato altresì nel secondo motivo del presente ricorso al fatto che, per accedere all'istituto premiale non sarebbe stato necessario un integrale risarcimento del danno. Diversamente da quanto assume il ricorrente, la ragione fondante del diniego non sta affatto nel risarcimento non integrale del danno ma nella constatazione giudiziale della radicale mancanza di un programma di cui il giudice avrebbe dovuto vagliare l'idoneità. Si legge invero nella sentenza impugnata come, nel caso che occupa, «sia mancato qualsivoglia sforzo riparatorio da sottoporre al vaglio del Tribunale entro il termine previsto dalla legge, di tal che non si era ab origine neppure posto un problema di ponderazione in merito alla congruità dell'offerta risarcitoria, ovvero circa la serietà della condotta riparatoria lato sensu intesa, in carenza di iniziative di sorta sotto questo aspetto». In sostanza, la richiesta di messa alla prova non era sorretta da alcuna concreta proposta riparatoria suscettibile di valutazione, dal momento che la lettera di scuse, con conseguente ammissione di colpa, è stata depositata soltanto all'udienza del 13 giugno 2022, mentre l'offerta della somma di euro 4.000,00, a titolo di parziale risarcimento del danno, è stata avanzata dopo tre anni dall'incidente. Quando il ricorrente ha avanzato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'unico elemento valutabile a disposizione del Giudice di primo grado era quindi la richiesta depositata presso l'UEPE, senza che fosse stato addotto alcun altro elemento utile circa la prognosi favorevole di buona condotta. Al momento della sua proposizione, invero, la domanda non era corredata né dalla lettera di scuse, con conseguente ammissione
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CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: AL VE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED Firmato Da: AN AN Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
di colpa, depositata, come si è detto, soltanto all'udienza del 13 giugno 2022, né dall'offerta della somma di euro 4.000,00, a titolo di parziale risarcimento del danno, depositata appunto dopo tre anni dall'incidente. Il percorso motivazionale espresso nel provvedimento impugnato, è pertanto logicamente corretto e congruo rispetto agli elementi di prova valutabili: a fronte del palese disvalore della condotta e della gravità dei postumi lesivi che ne sono derivati, il Giudice di primo grado non aveva a disposizione alcun elemento positivo che potesse sorreggere una prognosi positiva relativa alla futura astensione dalla commissione di ulteriori illeciti, quale necessario presupposto per l'ammissione alla messa alla prova la cui ratio è improntata alla risocializzazione e rieducazione secondo il parametro dell'art. 27, comma 3, Cost. Né il rigetto disposto dalla Corte di appello, si pone in contraddizione con il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.590-bis, comma 7, cod. pen., e tanto meno con la concessa sospensione condizionale della pena. Le circostanze del reato (in questo caso sono state riconosciute le attenuanti generiche e quella speciale di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen.), come è noto, sono elementi che afferiscono al reato, incidendo sulla misura della pena. L'istituto della messa alla prova trova invece la propria ratio nella necessità di decongestionare il processo penale attraverso un meccanismo premiale basato sulla prognosi favorevole di astensione dalla commissione in futuro di ulteriori reati e l'ammissibilità della richiesta presuppone necessariamente una valutazione prognostica positiva sulle possibilità rieducative dell'interessato prima dell'inizio del giudizio. Quanto, infine, alla sospensione condizionale della pena, deve osservarsi che il diniego della messa alla prova dell'imputato, contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena, non esprime alcuna contraddittorietà. Mentre la messa alla prova, infatti, trova la sua ragione fondante nella possibilità per il giudice di apprezzare l'intrapresa rimeditazione da parte dell'imputato delle ragioni della propria condotta e la disponibilità dal medesimo dimostrata a seguire un percorso di recupero, il cui positivo esito determina l'estinzione del reato, la sospensione condizionale si sostanzia in un giudizio prognostico del tutto precario e ritrattabile, il quale si radica su un accertamento di responsabilità consolidato in esito al giudizio ed è vincolato alla ragionevole previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario. Del tutto diverse si appalesano, dunque, pur nella proiezione prospettica del giudizio, le sfere operative dei due distinti istituti, l'uno preliminare al processo ed inteso ad evitarlo, l'altro incidente sulla effettività della sanzione a seguito del già intervenuto accertamento di responsabilità (sia pur con riguardo al processo minorile, cfr. Sez. 2, n. 37860 del 06/10/2021, M., Rv. 282198).
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CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: AL VE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED Firmato Da: AN AN Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore Daniela Dawan
Il Presidente
OR DO
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: AL VE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: AN AN Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019