Sentenza 31 ottobre 2006
Massime • 1
Il reato di frode nelle pubbliche forniture è reato di pura condotta e non di evento, sicché non è ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilità da causalità omissiva. (La Corte ha così escluso che il direttore di mensa di una società, appaltatrice dei servizi di ristorazione dei degenti e del personale di alcuni presidi ospedalieri, potesse rispondere per violazione degli obblighi di controllo inerenti alla funzione, e quindi per l'omesso impedimento della fornitura di generi alimentari di qualità diversa ed inferiore a quella prevista nel contratto di appalto, in contrasto con le prescrizioni del capitolato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2006, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 31/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1344
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24989/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RL, nato a [...] il [...];
2) CC OB, nato a [...] il [...];
3) IG NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27 ottobre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv.to FABRETTI Guido, per la parte civile (Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti QUADRI Giovanni, difensore di FF RL, e VITALE Renzo, difensore di CC OB e IG NT, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata il 22 maggio 2003 dal Tribunale della stessa città nei confronti di RL AR, CC OB e NT IG, in ordine al reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), per avere, nei rispettivi ruoli svolti all'interno della ditta Pedus Service, che aveva ottenuto l'appalto per la gestione del servizio di ristorazione dei degenti e del personale dei presidi ospedalieri rientranti nell'ambito di competenza dell'Azienda ospedaliera "Ospedale Riuniti" presso l'Ospedale di Gattinara di Trieste, fornito generi alimentari di qualità diversa ed inferiore a quella prevista nel contratto di appalto, in palese contrasto con le prescrizioni del capitolato. In particolare, i giudici di appello, dopo aver precisato che all'epoca delle violazioni contestate il contratto di fornitura e il relativo capitolato erano pienamente operativi, hanno ritenuto CO e GL, in qualità di direttori della produzione della Pedus Service - il primo fino al maggio 1999 e l'altro successivamente - responsabili del reato contestato, in quanto ad essi spettava la scelta di individuare i beni alimentari da fornire agli ospedali;
per quanto riguarda AR, direttore di mensa, i giudici, esclusa l'ipotesi del concorso, lo hanno considerato colpevole in base all'art. 40 cpv. c.p., per aver violato specifici obblighi di controllo e di verifica facenti capo a lui ed inerenti ad una funzione di controllo effettivamente esercitata, anche se non in modo continuativo.
2. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, attraverso i loro rispettivi difensori.
2.1. AR, con il primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 356 c.p. e la mancanza di motivazione, censurando la sentenza impugnata che ha riconosciuto la sua responsabilità alla stregua dell'art. 40 cpv. c.p.. Secondo il ricorrente il reato di frode nelle forniture è strutturalmente incompatibile con una affermazione di colpevolezza omissiva, richiedendosi da parte dell'agente una condotta fraudolenta necessariamente positiva. Con un secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 40 cpv. c.p., sotto un diverso profilo, attinente alle funzioni di fatto espletate dall'imputato - semplice dipendente - cui comunque non competeva la cura delle forniture. In sostanza, critica la sentenza per avergli imputato un mancato impedimento dell'evento nonostante l'inesistenza di una situazione in ragione della quale fosse tenuto a compiere un'attività di controllo effettiva della fornitura, dal momento che il suo compito consisteva nell'effettuare un controllo puramente amministrativo sugli ordinativi che altri stabilivano. Con il terzo motivo ha rilevato un vizio di motivazione in ordine al profilo soggettivo del reato contestato, del tutto carente nella sentenza.
2.2. CC e IG con il primo motivo, contenuto nel loro ricorso congiunto, hanno dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento di determinanti circostanze processuali:
in particolare, censurano la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 356 c.p., concretizzatosi, secondo l'accusa, in una serie di violazioni del capitolato sui servizi di mensa, ritenendo erroneamente in vigore il contratto di appalto, sebbene da una corretta interpretazione delle missive datate 30 giugno 1999 e 3 ottobre 2001 indirizzate dall'ente pubblico ai Carabinieri del NAS doveva risultare l'inoperatività di tale contratto. Si evidenzia, a tal proposito, come l'azienda ospedaliera non avesse mai rivolto alcuna contestazione circa le forniture alimentari prima dell'intervento dei NAS, a dimostrazione del fatto che neppure il soggetto pubblico considerasse operativo il contratto di appalto, operatività che le parti avevano fissato al momento in cui vi sarebbe stata l'ultimazione e la consegna delle opere di ristrutturazione.
Con altro motivo viene censurata la sentenza per aver ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato. Tra l'altro, si mette in risalto la circostanza che i due imputati erano semplici "capo cuochi", senza accesso ad alcuna forma di pagamento dei prodotti, senza alcun tipo di incentivo o premio di produzione, ma solo dipendenti a stipendio fisso, senza alcun interesse diretto e personale a realizzare forme di risparmio in frode al contratto d'appalto stipulato dalla Pedus Service a danno dell'azienda ospedaliera.
Con l'ultimo motivo i ricorrenti deducono ancora mancanza di motivazione della sentenza, ritenendo che non abbia valutato il comportamento dell'Azienda Ospedaliera che, applicando la penale contrattualmente prevista, ha dimostrato di escludere ogni ipotesi di frode.
Successivamente, CC e IG hanno presentato memorie difensive con cui, invocando la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, hanno puntualizzato il senso dei motivi già dedotti, sostenendo che ad una attenta lettura delle missive datate 30 giugno 1999 e 3 ottobre 2001 inviate ai Carabinieri del NAS dall'ente ospedaliero, i giudici avrebbero dovuto desumere che all'epoca dell'ispezione il servizio di mensa non era ancora operativo, per cui la fornitura non era assoggettata al rispetto delle norme contenute nel capitolato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Deve essere accolto il ricorso del AR, nei limiti di seguito indicati.
Il reato di frode nelle pubbliche forniture è reato di pura condotta e non di evento, che si consuma nel momento in cui l'agente effettua la fornitura attraverso una dolosa esecuzione del contratto, fornendo cose per specie, qualità o quantità diverse da quelle pattuite (Sez. 6^, 30 marzo 2000, n. 6262, D'Alessandro). Infatti, la norma incriminatrice di cui all'art. 356 c.p., è posta a tutela dell'interesse dell'amministrazione a che le sue necessità siano soddisfatte tempestivamente ed in modo leale, prescindendo del tutto dall'eventuale danno patrimoniale arrecato al pubblico contraente (Sez. 6^, 25 marzo 1998, n. 5102, Minervini). La natura di reato di pura condotta è funzionale ad una anticipazione e maggior effettività della tutela, che non resta condizionata al verificarsi di un danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente. Ne consegue che, come per tutti i reati in cui manchi l'evento, non è ipotizzabile per questo delitto una responsabilità da causalità omissiva, così come invece ha fatto la sentenza impugnata, che ha riconosciuto la colpevolezza di AR RL alla stregua dell'art. 40 cpv. c.p., ritenendo, sostanzialmente, che fosse titolare di una posizione di garanzia, con specifici obblighi di controllo sul contratto di appalto, anche con riferimento alla verifica della qualità dei prodotti forniti.
La ricostruzione interpretativa contenuta in sentenza non appare corretta sotto un duplice ordine di motivi.
In primo luogo perché, come si è detto, non è ipotizzabile una responsabilità da causalità omissiva, dal momento che il reato in questione è privo di evento e l'art. 40 cpv. c.p., prevede questo tipo di responsabilità solo nel caso in cui l'agente non abbia impedito l'evento dannoso o pericoloso, pur avendo l'obbligo giuridico di impedirlo.
Inoltre, dallo stesso tessuto argomentativo della sentenza impugnata emergono una serie di incertezze e contraddizioni sull'effettività del ruolo di controllo affidato all'imputato, in quanto risulta che questi svolgesse un'attività di verifica soltanto documentale, peraltro successiva all'invio della fornitura, ne' è stato accertato se avesse poteri di intervento diretto sui coimputati CC e IG, tali ad esempio da impedire la fornitura di prodotti difformi da quelli oggetto del capitolato, ovvero se dovesse riferire il risultato dei controlli ad altri soggetti in posizione apicale all'interno della ditta.
In conclusione, l'attribuzione della responsabilità a norma dell'art. 40 cpv. c.p., appare del tutto priva di fondamento, mentre è rimasta del tutto inesplorata la verifica di un coinvolgimento del AR a titolo di concorso, secondo l'imputazione originariamente contestata, con conseguente necessità di accertare anche il profilo dell'elemento soggettivo, trascurato sotto ogni profilo dalla motivazione della sentenza impugnata.
Per queste ragioni, la sentenza, con riferimento alla sola posizione di RL AR deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio, che tenga conto dei principi suindicati.
4.1 ricorsi presentati da CC e IG sono, invece, infondati.
4.1. Il primo motivo contenuto nel ricorso congiunto - ripreso anche nelle note difensive - attiene a questioni di fatto non proponibili in questa sede e rispetto alle quali la sentenza impugnata ha offerto una completa e logica motivazione, smontando le tesi difensive dirette a dimostrare la non operatività del contratto di appalto dei servizi e del relativo capitolato.
Infatti, i giudici di appello hanno escluso che dalle due missive del 30 giugno 1999 e del 3 ottobre 2001, spedite dall'Azienda sanitaria, potessero emergere dati da cui desumere che il rapporto contrattuale non fosse ancora in atto e che non fossero sorti obblighi a carico degli imputati: si tratta di due lettere ritenute del tutto indifferenti rispetto alla vigenza del contratto, in quanto, anche riconoscendo che nella prima fase dell'effettuazione del servizio fossero in corso lavori di ristrutturazione o altro, tale situazione non ha inciso sull'obbligo di fornire i prodotti indicati nel capitolato.
In sostanza, secondo la sentenza impugnata, "la precarietà del servizio o la contingente interruzione dell'erogazione del gas" non hanno avuto alcun nesso con la diversa e più bassa qualità dei prodotti forniti alle strutture ospedaliere, con la conseguenza che deve ritenersi presente il presupposto del reato di cui all'art. 356 c.p., costituito dall'esistenza del rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
4.2. Del reato contestato sussiste anche l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza di non adempiere al contratto utilizzando mezzi fraudolenti. I ricorrenti, con il secondo motivo - sviluppato anche nelle note difensive -, hanno censurato la sentenza anche sotto il profilo della mancata prova del dolo, assumendo che non vi sia stata alcuna malafede nell'esecuzione del contratto.
In realtà, deve rilevarsi che ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di frode in pubbliche forniture, è necessaria e sufficiente la cosciente volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite, escludendo che ciò sia avvenuto a titolo di mera colpa (Sez. 6^, 23 gennaio 2004, n. 13904, Barone;
Sez. 6^, 23 maggio 2003, n. 34952, Mozzo). La giurisprudenza ha precisato che l'espressione "commette frode", contenuta nell'art. 356 c.p., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, potendosi riferire ad ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l'illecito in esame è quelle generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta (Sez. 6^, 17 novembre 1999, n. 1823, Berardini); per cui è sufficiente che l'adempimento sia affetto da malafede contrattuale, potendo configurarsi il reato anche nel caso in cui vi sia la dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute (o dal campione) senza che occorra necessariamente la consegna dell'aliud pro alio in senso civilistico (Sez. 6^, 11 gennaio 1996, n. 5502, Zini;
Sez. 3^, 22 ottobre 1991, n. 11373, Leonardi;
Sez. 6^, 26 giugno 1987, n. 11449, Del Gaudio). Nel caso di specie, secondo i giudici di merito, la sussistenza del dolo è dimostrata non solo dal fatto obiettivo della fornitura di generi alimentari di qualità diversa ed inferiore rispetto a quanto contrattualmente previsto, ma soprattutto dalla circostanza che i due imputati abbiano approfittato della situazione che ha caratterizzato la prima fase di applicazione ed esecuzione del contratto, in cui mancava un apposito servizio di controllo e verifica del servizio da parte dell'Azienda sanitaria, che ha favorito la condotta fraudolenta posta in essere. Ed è proprio tale condotta di approfittamento, rivelatrice di una malafede contrattuale esplicatasi attraverso un espediente malizioso, che costituisce quel quid pluris rispetto al semplice inadempimento civile, privo di rilievo penale. Scopo della disposizione dell'art. 356 c.p., è infatti quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendo tale contratto al riparo da comportamenti generalmente fraudolenti del fornitore.
4.3. Nel secondo motivo di ricorso è contenuta anche una censura alla sentenza diretta a mettere in dubbio che i due imputati possano essere considerati soggetti attivi del reato di frode nelle pubbliche forniture. Infatti, secondo la difesa CC e IG, in quanto semplici "capo cuochi", non avevano accesso ad alcuna forma di pagamento dei prodotti e non ricevevano incentivi o premi di produzione, ma erano semplici dipendenti a stipendio fisso, senza alcuna forma di interesse diretto e personale a favorire la ditta per la quale lavoravano.
Sul punto i giudici di merito hanno riferito che i due imputati all'interno della Pedus Service hanno svolto, in periodi diversi, le mansioni di direttori di produzione, precisando che ad essi spettava l'attività di ordinazione dei prodotti alimentari, di controllo della qualità e quantità delle materie prime in arrivo, "verificandone la rispondenza con lo standard del capitolato", nonché di controllare "il corretto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali inerenti l'appalto", garantendo "in modo continuativo e giornaliero, l'applicazione dei modelli gestionali nel rispetto del capitolato e del manuale operativo aziendale". È inoltre stato accertato che furono i due imputati a ordinare e utilizzare i prodotti difformi dalle previsioni del capitolato. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti appaiono corrette le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, escludendo che al CC e al IG fosse impedita ogni decisione al riguardo e riconoscendo ai due imputati la qualità di soggetti attivi del reato, dal momento che ad essi competeva il potere di scelta degli alimenti, in relazione alla marca, al fornitore e al prezzo, con piena consapevolezza e percezione delle difformità rispetto agli accordi.
4.4. Infondato è, infine, l'ultimo motivo, che confonde il piano della responsabilità penale, con quello civilistico. Deve ritenersi, infatti, del tutto irrilevante quanto dedotto in relazione al presunto atteggiamento dell'Azienda sanitaria, che dinanzi all'inadempimento della ditta fornitrice avrebbe "optato" per una "definizione amministrativa", trattandosi di questione irrilevante ai fini del riconoscimento della responsabilità penale degli imputati.
4.5. Al rigetto dei ricorsi presentati da CC e IG consegue la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedale Riuniti di Trieste", costituitasi parte civile, che si ritiene di liquidare in Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive, oltre iva e CPA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RL AR e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio.
Rigetta i ricorsi di OB CC e NT IG e condanna i suddetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla costituita parte civile le spese del grado liquidate in Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007