Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, che aveva individuato la pena base in anni due di reclusione, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2014, n. 28164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28164 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/05/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1069
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 6079/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI HA N. IL 16/01/1985;
avverso la sentenza n. 5987/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del 18/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. RH HA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Perugia in data 18.04.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la detenzione di gr. 22 di hashish. Il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale, in ordine al mancato apprezzamento della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'adozione di sentenza liberatoria, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte annulli senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Perugia. L'esponente ha considerato che, pure a fronte della inammissibilità del ricorso, sussistevano i presupposti per annullare la sentenza in oggetto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato una favorevole modifica del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono. Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., (Cass. Sez. U, sentenza n. 5777 del 27.03.1992, dep. 15.05.1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Cass. Sez. U, sentenza n. 10372 del 27.09.1995, dep. 18.10.1995, Serafino, Rv. 202270). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Nè l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Occorre, peraltro, rilevare che, nel caso di specie, il giudice ha rilevato che sulla base delle risultanze acquisite - verbale di arresto, verbale di perquisizione e sequestro, analisi della sostanza - doveva escludersi la sussistenza delle condizioni per procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. 4. Tanto ritenuto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare l'illegittimità della pena inflitta al prevenuto, in riferimento al reato di cui al capo a) della rubrica.
Invero, l'inammissibilità del ricorso non impedisce a questa Corte regolatrice di annullare la sentenza impugnata, in ragione delle modifiche normative che sono intervenute dopo il deposito del presente ricorso. Deve in questa sede ribadirsi che per il caso di modifiche normative sopravvenute, l'inammissibilità del ricorso non impedisce l'adozione di una pronuncia di annullamento da parte della Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. 6^, sentenza n. 21982, del 16 maggio 2013, n. 21982, Rv 255674, ove l'inammissibilità del ricorso non ha impedito l'annullamento della sentenza impugnata, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata al caso di giudizio).
Deve, allora, considerarsi che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, di talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle 2^ e 4^ dell'art. 14, nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, risulta ricompresa dal minimo di sei mesi al massimo di quattro anni di reclusione, oltre la multa.
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 12.02.2014 n. 32 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1.
Le disposizioni colpite dalla declaratoria illegittimità costituzionale avevano introdotto significative modifiche nell'ordinamento, apportando una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette "leggere", fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990. Occorre considerare che, a causa della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della citata sentenza n. 32 del 2014, la pena edittale relativa all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rispetto alla detenzione a fine di spaccio di sostanze rientranti nelle tabelle 2^ e 4^, è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre la multa, laddove il testo oggetto della declaratoria di incostituzionalità, stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio, compreso da uno a sei anni di reclusione, oltre la multa.
È poi appena il caso di rilevare che il trattamento sanzionatorio ora richiamato risulta, in concreto, più favorevole rispetto all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1.
Ai fini di interesse, si rileva, infatti, che a seguito delle richiamate modifiche è oggi prevista, per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., la pena della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
Si osserva poi che la materia di interesse è stata peraltro oggetto di un ulteriore intervento correttivo, ad opera della L. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, recante Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (pubblicata in G.U. n. 115 del 20.05.2014). Per effetto del richiamato intervento normativo, il tenore del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è il seguente: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 10.329". La cornice sanzionatoria, per il caso di cui dell'art. 73, comma 5, cit., pertanto, risulta compresa - sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti - tra il minimo di sei mesi ed il massimo di quattro anni di reclusione, oltre la multa.
In conclusione, la cornice edittale applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, anche in base al principio di retroattività della legge più favorevole, ex art. 2 c.p., comma 4, prevede pene sensibilmente inferiori, rispetto a quelle alle quali hanno fatto riferimento le parti nel concludere l'accordo di poi ratificato dal giudice.
Ed invero, la pena base, in riferimento alla detenzione della richiamata aliquota di hashish, di cui al capo a), è stata determinata in due anni di reclusione oltre la multa, pena che, rispetto ai limiti di pena oggi applicabili, si colloca in una diversa fascia del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, deve rilevarsi che la valutazione effettuata dal giudice, nell'apprezzare la congruità della pena concordata dalla parti, non risulta altrimenti conferente, stante l'intervenuta modifica sostanziale del quadro sanzionatorio di riferimento. Non è chi non veda, allora, che l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice concerne l'applicazione di una pena che non può ritenersi congrua, rispetto ai fatti per i quali si procede.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, giacché l'evidenziata incongruità della pena applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., rende invalido il patto concluso dalle parti. Deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia, perché proceda a nuovo giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tali ipotesi, le parti sono reintegrate nella facoltà di rinegoziare l'accordo sulla pena su altre basi e che, in mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014