CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/07/2023, n. 33188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33188 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 33188 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 10/07/2023 Motivi della decisione 1.ZO ON ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'art. 131-bis cod. pen. Nello specifico, si duole del fatto che il giudice di merito abbia valorizzato la circostanza che il prevenuto, nel volgere di due anni, sia stato colto tre volte alla guida di autoveicolo senza titolo abilitativo, ciò rendendo, nella prospettiva dei giudicanti, il fatto non lieve ed ha evidenziato nel che le precedenti contestazioni avevano valenza meramente amministrativa Va ribadito il principio normativo in vigore per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". In tal senso il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione.Ciò, del resto, trova conferma nella pronunce di questa Corte Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018 Ud. (dep. 14/06/2018 ) Rv. 273405 - 01 Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 Cc. (dep. 08/02/2018) Rv. 272209 - 01. Tale orientamento si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie. (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, Rv. 260304). Ciò, del resto, trova conferma nella disposizione di cui all'art.
8-bis della legge n. 689/81 che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi;
norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il citato art.
8-bis, oltre a disporre che la reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta", prescrive che "Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo", ed inoltre che "Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato". Tutto ciò a conferma della necessità che la "reiterazione" dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di "recidiva nel biennio" che integra il reato in disamina - si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Nel caso di specie, il giudice territoriale non ha fatto buon governo della normativa e dei principi di diritto riportati (p.3 della sentenza impugnata): infatti, sia nel capo di imputazione che nella sentenza gravata e in quella di primo grado si fa genericamente riferimento all'accertamento dei CC di Orbassano in data 2.06.2019, ma nulla si afferma in ordine alla definitività dell'accertamento medesimo. Sicché, non essendo presente alcun accertamento definitivo delle violazioni amministrative contestate, di esse non potrà tenersi conto ai fini della sussistenza, nel caso de quo, del reato di guida senza patente. Va disposto pertanto l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Torino, per quanto di eventuale competenza. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 33188 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 10/07/2023 Motivi della decisione 1.ZO ON ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'art. 131-bis cod. pen. Nello specifico, si duole del fatto che il giudice di merito abbia valorizzato la circostanza che il prevenuto, nel volgere di due anni, sia stato colto tre volte alla guida di autoveicolo senza titolo abilitativo, ciò rendendo, nella prospettiva dei giudicanti, il fatto non lieve ed ha evidenziato nel che le precedenti contestazioni avevano valenza meramente amministrativa Va ribadito il principio normativo in vigore per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". In tal senso il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione.Ciò, del resto, trova conferma nella pronunce di questa Corte Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018 Ud. (dep. 14/06/2018 ) Rv. 273405 - 01 Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 Cc. (dep. 08/02/2018) Rv. 272209 - 01. Tale orientamento si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie. (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, Rv. 260304). Ciò, del resto, trova conferma nella disposizione di cui all'art.
8-bis della legge n. 689/81 che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi;
norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il citato art.
8-bis, oltre a disporre che la reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta", prescrive che "Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo", ed inoltre che "Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato". Tutto ciò a conferma della necessità che la "reiterazione" dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di "recidiva nel biennio" che integra il reato in disamina - si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Nel caso di specie, il giudice territoriale non ha fatto buon governo della normativa e dei principi di diritto riportati (p.3 della sentenza impugnata): infatti, sia nel capo di imputazione che nella sentenza gravata e in quella di primo grado si fa genericamente riferimento all'accertamento dei CC di Orbassano in data 2.06.2019, ma nulla si afferma in ordine alla definitività dell'accertamento medesimo. Sicché, non essendo presente alcun accertamento definitivo delle violazioni amministrative contestate, di esse non potrà tenersi conto ai fini della sussistenza, nel caso de quo, del reato di guida senza patente. Va disposto pertanto l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Torino, per quanto di eventuale competenza. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023.