Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'effetto estensivo della querela nel caso di delitti colposi, occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art. 113 cod. pen. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dall'evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell'art. 123 cod. pen., mentre nella seconda, essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2002, n. 40906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40906 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 09/07/2002
1. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - N. 938
3. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - N. 002545/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
1) OR OB N. IL 18/04/1942;
avverso SENTENZA del 27/09/2001 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PETITTI STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con declaratoria d'improcedibilità perché il resto è estinto per remissione di querela.
FATTO
Con sentenza in data 27 settembre 2001, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, aveva dichiarato OR RO e NU DE AR colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento, in solido tra loro, dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale immediatamente esecutiva per complessive lire 200 milioni.
Il OR e il NU erano imputati del reato di cui all'art. 590, commi primo e secondo, c.p., in quanto, "il primo, nella qualità di caporeparto della maternità nella divisione Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile di Livorno, il secondo nella qualità di medico della predetta divisione addetto al travaglio nel turno 8,00-14,00 del 25 luglio 1995, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, in presenza di una situazione di emergenza - la partoriente OL NI, madre di LL EN, veniva ricoverata presso l'Ospedale di Livorno Divisione di Ostetricia e Ginecologia alle ore 7,10 del 25 luglio 1995 alla 41^ settimana e mezza di gravidanza: alle ore 7,15 veniva rilevata la presenza di liquido tinto di meconio;
la paziente veniva sottoposta a monitoraggio elettronico dalle ore 7,46; il tracciato risultava fin dall'inizio di tipo ondulatorio ristretto e dalle 8,09 iniziavano a comparire ripetute ed ingravescenti decelerazioni di tipo precoce in corrispondenza delle contrazioni uterine;
dalle ore 8,50 in poi il tracciato risultava di tipo silente con persistenza delle decelerazioni precoci sempre più frequenti ed ingravescenti, situazione chiaramente "patologica che rendeva necessario effettuare un intervento cesareo al massimo entro trenta minuti - e pur essendo a conoscenza di tale situazione, il NU in tempo immediatamente successivo alle 8,50 essendogli stato mostrato il tracciato cardiotografico, e il OR a seguito della visita personalmente effettuata intorno alle ore 9,20, e nonostante venissero ulteriormente informati nel corso della mattinata dalle ostetriche presenti - che mostravano loro lo sviluppo del tracciato cardiotografico - della gravità della situazione, avendo entrambi omesso di prendere decisione terapeutica, non avendo provveduto per tutto il corso della mattinata all'effettuazione del cesareo e non avendo nemmeno somministrato farmaci tocolici che contrastassero la situazione in atto, sicché OL NI veniva sottoposta a cesareo solo alle ore 12,40 (intervento eseguito dal Dr. Chiari Giampaolo e Ciapini Raoul, con il risultato della estrazione di un feto fortemente asfittico, con fuoriuscita di meconio denso, verdastro e maleodorante con assenza totale di liquido amniotico), cagionavano alla neonata LL EN lesioni personali gravissime (grave sofferenza ipossico-ischemica con pericolo di vita, malattia di durata quantificabile in giorni sessanta e lesioni encefaliche permanenti comportanti indebolimento delle funzioni nervose centrali, in particolare fra l'altro ipoacusia). In Livorno il 25 luglio 1995. Avverso la sentenza di appello ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, OR RO, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d.P.R. n. 761 del 1979 e manifestamente illogica motivazione;
con il secondo, violazione dell'art. 40, secondo comma, c.p., e omessa e contraddittoria motivazione.
In data 17 giugno 2002, LL ON e OL NI rimettevano la querela presentata nei confronti di OR RO e NU DE AR, i quali accettavano la remissione. DIRITTO
A seguito della intervenuta remissione della querela, accettata dal OR e dal NU, la sentenza impugnata dal OR deve essere annullata senza rinvio per essere il reato a lui ascritto estinto per remissione di querela.
La pronuncia deve essere limitata alla posizione del solo OR, giacché nei confronti del NU, non avendo egli impugnato la medesima sentenza è divenuta irrevocabile (art. 152, comma terzo, c.p.; sul significato della espressione condanna contenuta nella citata norma, v., da ultimo, Cass., 31 maggio 2002, Malfatto, la quale ha chiarito che per "condanna" deve intendersi solo quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità).
Il NU, infatti, non può beneficiare dell'effetto estensivo della impugnazione proposta dal OR, ai sensi dell'art. 587, comma 1, c.p.p., dal momento che la formulazione dell'unico capo di imputazione, che si è prima trascritto, non consente di ritenere sussistente una ipotesi di cooperazione nel delitto colposo, essendo invece stata contestata un'ipotesi di concorso indipendente di cause colpose (Cass., 13 novembre 1974, Zucchella). In ordine alla differenza delle due ipotesi, è sufficiente rilevare la diversità di disciplina dell'effetto estensivo della querela, in relazione alla quale questa Corte ha affermato che nel caso dei delitti colposi, occorre Estinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art.113 c.p. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dell'evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti, a norma dell'art. 123 c.p. mentre nella seconda essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi (Cass., 20 ottobre 1966, Mutino;
Cass., 24 maggio 1988, Virno). Nè in favore del NU, può trovare applicazione l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 2, c.p.p., giacché l'impugnazione proposta da OR non deduce alcuna violazione della legge processuale.
In conclusione, poiché il NU non ha impugnato la sentenza emessa nei suoi confronti e poiché egli non può beneficiare dell'effetto estensivo della impugnatone proposta dal OR, non essendo il reato contestato a titolo di cooperazione colposa e, per altro verso, non essendo dedotta con il ricorso per Cassazione la violatone della legge processuale, la sentenza emessa nei confronti del NU, al momento della remissione della querela, era divenuta irrevocabile, di talché la remissione fatta anche nei suoi confronti, secondo quanto disposto dall'art. 152, terzo comma, c.p., non può operare. All'annullamento senza rinvio, nei confronti del OR, della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per remissione di querela, consegue la condanna del OR stesso al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p..
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da OR RO perché il reato a lui ascritto è estinto per remissione di querela. Condanna il OR a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002