Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9841 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
t E a N i O I l Z A i R c T 0 1 S I n G o E REPUBBLICA ITALIANA C R . S REMA DI CASSAZIONELA CORTE 398 A D 'IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E G T N E S E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 09126/99 Dott. Angelo Presidente GRIECO Dott. Giammarco Cons. Relatore CAPPUCCIO Cron.22444 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 08/05/01 Dott. Walter CELENTANO Consigliere OGGETTO: giudizio dinanzi alConciliatore-procedura ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: DO PO, elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio Magnanti,V.Veneto 7, presso l'avv. rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Carrano, giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
COMUNE di CAPACCIO intimato avverso la sentenza del giudice conciliatore di Capaccio n.15 del 20.07.97/20.03.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 6/1197 1 S 2001 udienza del 08/05/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Espone la sentenza impugnata che DO PO aveva convenuto in giudizio il Comune di Capaccio assumendo che in data 30.05.93 un automezzo del Comune, addetto alla raccolta dei r.s.u., aveva danneggiato la sua autovettura;
quantificava il danno in lire 900.000 e chiedeva che il Comune fosse condannato a risarcirlo. Con sentenza 20.7.97/20.3.98 il giudice conciliatore di Capaccio rigettava la domanda rilevando che la mancanza di estremi identificativi dell'automezzo “che si presumeva di proprietà del comune" rendeva la prova per testi offerta inammissibile per genericità. Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PO avanzando, con atto notificato il 27.04.99, due motivi di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Assume il ricorrente che l'avv. Carmine Francia, giudice conciliatore di Capaccio, avrebbe avuto l'obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 51 n.5 cpc;
peraltro, il ricorrente ha omesso, a suo tempo, di formalizzare -e quindi documentare le ragioni di astensione mediante istanza di ricusazione ed è pertanto inammissibile ogni censura volta a denunziare la nullità della sentenza per illegittima composizione del giudice. 2 مالا Caf Col primo motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cpc perché le parti erano state invitate a precisare le conclusioni e la causa era stata ritenuta in decisione, pur avendo il conciliatore, con ordinanza, rinviato la causa per il prosieguo. Il riferimento è, verosimilmente, all'art. 311 cpc che, nel testo previgente, rinviava, per la disciplina del processo dinanzi al conciliatore, alle norme relative al procedimento dinanzi al tribunale, in quanto applicabili. L'art. 189 cpc e la conseguente distinzione tra udienza di conclusioni ed udienza di discussione, tuttavia, non trova applicazione nel giudizio del conciliatore, che può quindi contestualmente invitare le parti a concludere e riservare la causa in decisione, implicitamente, in tal modo, dichiarando chiusa la fase istruttoria (art. 62 disp. att. cpc;
Cass. 1716/81). Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 244 cpc, in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale capitolata dal PO. Le ragioni che il ricorrente deduce riguardano, però, non una questione di regolarità procedurale, ma la condivisibilità del giudizio di genericità ed indeterminatezza espresso dal giudice rispetto ad una prova testimoniale capitolata senza -prima o mediante la stessa- individuare il mezzo responsabile del danno. Assume infatti il ricorrente che il veicolo era identificabile in quanto era un autocarro addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, funzione che risulta identificabile attraverso l'aspetto esteriore del veicolo;
operava, inoltre, nel territorio del Comune ne conseguiva, in via presuntiva, l'appartenenza al Comune stesso. In sostanza, la prova per testi avrebbe dovuto essere ammessa sulla base di un ragionamento 3 Caf ت و presuntivo e quindi di una motivazione che contrasta con quella esposta dalla impugnata sentenza. La sentenza del conciliatore, in quanto d'equità ratione valori, non è però ricorribile in cassazione per vizio di motivazione, mentre il richiamo all'art. 244 cpc-che regola il modo in cui la prova deve essere capitolata e che non è quindi assolutamente pertinente alle motivazioni addotte- non vale a trasformare l'oggetto della censura in vizio procedurale. Nulla per le spese perché il Comune non si è costituito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 8 maggio 2001 S ee Il Presidente i Gr Il Cons. est. J ar Cufferci CORTE SUPREMA D E Prima Sezione Civile L ELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti LUG. 2001 Cure To Il IL CANCELLIERE E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 4 Caf