Sentenza 19 maggio 2010
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La revoca dell'indulto conseguente a condanna successiva per delitto non colposo è consentita solo se quest'ultima sia irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 20907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20907 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1517
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2879/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR RE N. IL 10/01/1965;
avverso l'ordinanza n. 368/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del 30/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 15.07.2009 il Tribunale collegiale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di RA SA il beneficio dell'indulto a lui concesso, nella misura di anni 1 e mesi 2 di arresto, con provvedimento 13.01.2009. Rilevava invero detto Tribunale come il RA fosse stato condannato con sentenza di primo grado per reato ex art. 416 bis c.p. con condotta permanente commessa quindi fino alla sentenza emessa in data 07.12.2007. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: la condotta associativa doveva ritenersi essere cessata nel Luglio 2006 - e dunque prima dell'entrata in vigore della legge concessiva di indulto - per dissociazione manifestata con missiva con cui si dichiarava l'intenzione di collaborare con la giustizia.
3. Il Procuratore generale depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, merita accoglimento.
Ed invero deve rilevarsi, con osservazione prioritaria quanto assorbente rispetto a qualsiasi profilo dedotto, che il condono può essere revocato per successiva condanna solo ove quest'ultima sia decisione passata in giudicato. Orbene, nella presente fattispecie occorre rilevare che il provvedimento impugnato ha revocato il già concesso indulto sulla base, testualmente, di una sentenza di primo grado. Dal necessario accesso agli atti non è dato cogliere se la sentenza in questione, posta come causa di revoca (per art. 416 bis c.p., Gip Napoli depositata il 18.02.2008), sia divenuta irrevocabile, mancando tale attestazione sulla sentenza stessa, e non risultando la medesima sull'ultimo cumulo emesso dal P.M. acquisito in atti. Tanto premesso, è di tutta evidenza come l'impugnata ordinanza debba essere annullata per violazione di legge con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione per nuovo esame che provveda in proposito dopo avere verificato, quale condizione prioritaria, se la sentenza posta come causa della revoca dell'indulto sia definitiva, verificherà poi se il reato associativo, per sua natura permanente, si sia protratto anche dopo il 02.05.2006, discrimine cronologico in materia di indulto posto dalla L. n. 241 del 2006.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010