Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato , ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo l'esistenza di diverse prestazioni lavorative eventualmente svolte dal socio esternamente alla società , nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA IE S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARINO ZUPPIROLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, ANTONINO SGROI, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA DEL 13/02/2001, rep. 70850;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 711/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 14/07/99 R.G.N. 1274/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato ZUPPIROLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega CARRARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al RE di Pesaro del 15.3.1995 la società cooperativa IE a r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 31.1.1995 ad istanza dell'INPS di Pesaro, per il pagamento di lire 422.211.596 a titolo di contributi omessi dall'1.7.1992 all'1.1.1993.
L'opponente sosteneva, fra l'altro, che ad essa non poteva essere negata la natura artigianale per il fatto di avere assunto la forma di società cooperativa a responsabilità limitata, e che nulla era dovuto per i soci lavoratori, sia per la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia per il fatto che i medesimi erano regolarmente iscritti agli albi degli artigiani e soggetti alle norme previdenziali per tale categoria.
Il RE, ritenuta la sussistenza dell'obbligazione contributiva per i soci lavoratori della cooperativa (ex art. 2, terzo comma, R.D. 28.8.1924, n. 1422), rilevava che l'obbligo contributivo era quello previsto per il settore artigianale e non per quello industriale;
ritenendo che il credito vantato dall'INPS riguardasse la differenza tra i due settori, accoglieva l'opposizione con sentenza del 9 maggio 1996. La decisione veniva appellata in via principale dall'INPS e in via incidentale dalla coop. IE.
L'Istituto previdenziale deduceva che il RE era incorso in errore nel ritenere che il credito azionato riguardasse la differenza tra i contributi per il settore industriale e quelli per il settore artigianale;
assumeva che la IE non aveva versato alcuna contribuzione. Criticava, poi, l'attribuzione della qualifica artigiana alla cooperativa a r.l.
Dopo che l'INPS aveva ricalcolato, in corso di causa, i contributi dovuti dalla cooperativa in caso di riconducibilità della stessa al settore artigiano, con sentenza del 18 maggio/14 luglio 1999 il Tribunale di Pesaro confermava che la IE doveva qualificarsi artigiana, non ostandovi la veste societaria di cooperativa a responsabilità limitata;
condannava la società a pagare la somma di lire 621.772.000, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale della cooperativa;
compensava fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la Cooperativa IE, soc. coop. a r.l.
L'INPS ha depositato solo procura, svolgendo le proprie difese all'udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa della ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione del R.D.L. 7 dicembre 1924 (regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158) e del R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184).
Assume che le disposizioni del 1924 si riferivano espressamente alle cooperative di lavoro e/o di produzione e lavoro, mentre a quell'epoca non esisteva la figura autonoma dell'imprenditore artigiano, compreso in una sezione speciale dell'industria. Rileva che solo nel 1956 è stata introdotta una disciplina organica dell'artigianato, con la successiva previsione dell'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, coadiuvanti e familiari a carico e dell'assicurazione IVS (leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 4 luglio 1959, n. 463). Deduce che non possono essere applicate alle imprese artigiane disposizioni arcaiche e superate, quali quelle dei regi decreti del 1924.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la difesa della cooperativa assume che la forma di società cooperativa a responsabilità limitata non è ostativa, ove ricorrano i requisiti, al riconoscimento della qualifica artigiana.
Con il terzo motivo, denunciando violazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, del d.P.R. 18 marzo 1956, n. 266 e della legge 4 luglio 1959, n. 463, la difesa della ricorrente ribadisce quanto già
sostenute con il primo motivo: i soci della cooperativa artigiana non possono essere considerati, per una sorta di fictio juris, come dipendenti, trattandosi di norma superata e prevista solo per le cooperative di lavoro o di produzione e lavoro. I soci della cooperativa avevano versato personalmente i contributi in qualità di artigiani, per gli stessi titoli azionati dall'INPS. Il versamento di analoga contribuzione, da parte della cooperativa, comporterebbe una illegittima locupletazione a favore dell'INPS.
Osserva preliminarmente la Corte che il secondo motivo, con il quale si sostiene la possibilità di ottenere la qualifica artigiana, nella ricorrenza dei requisiti di legge, anche per le società cooperative a responsabilità limitata, è inammissibile.
Sia il RE che il Tribunale hanno, infatti, riconosciuto la natura artigiana della società ricorrente;
la censura contro una presunta decisione sfavorevole, in realtà inesistente, risulta inammissibile per carenza di interesse.
Il primo ed il terzo motivo, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi diretti ad affermare la qualifica di artigiano di ciascun socio della cooperativa, con conseguente esonero della stessa da ogni contribuzione, sono infondati.
Già con sentenza n. 2242 del 3 marzo 1988 questa Corte ha affermato che "la norma dell'art. 2, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 14221 (regolamento di esecuzione del r.d. n. 3184 del 1923
sull'assicurazione invalidità e vecchiaia), secondo la quale, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti, si riferisce pure alle società cooperative artigiane, le quali pertanto - senza che in contrario possa trarsi argomento dalle leggi n. 1533 del 29 dicembre 1956 e n. 463 del 4 luglio 1959 - sono tenute al versamento dei contributi per i propri soci lavoratori, in relazione alle retribuzioni loro corrisposte, ancorché i medesimi siano individualmente iscritti all'albo delle imprese artigiane e siano tenuti al versamento dei contributi in relazione ai redditi di lavoro autonomo percepiti per la loro attività individuale". Tale principio è stato ulteriormente confermato anche alla luce della legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla scorta della considerazione che gli artt. 2, 3 e 4 di tale legge (così come le norme del codice civile sulle società cooperative e la precedente legge sull'artigianato n. 860 del 1956) non sono affatto incompatibili con il citato terzo comma del r.d. n. 1422 del 1924 e non ne hanno, quindi, provocato l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass., 8 novembre 2000, n. 14496). La attuale vigenza dell'art. 2, comma terzo, del r.d. n. 1422 del 1924 - che, attuando una fictio iuris propria della legislazione previdenziale, considera, ai fini contributivi, la cooperativa datrice di lavoro dei propri soci - è stata anche di recente ribadita dalla Corte (v. Cass., 16 luglio 2002 n. 10319). Solo la sentenza n. 7380 del 30 maggio 2001 si è parzialmente discostata da tale orientamento, affermando che il principio generale stabilito dall'art. 22, comma 3, r.d. n. 1422/1924, trova una parziale deroga, limitatamente all'obbligo contributivo delle cooperative artigiane per i propri soci lavoratori, nella legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni per gli artigiani) e nella legge 4 luglio 1959, n. 463 (che ha esteso agli artigiani ed ai loro familiari la tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti), nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'INPS per il pagamento dei contributi previdenziali, la misura ed il regime giuridico di questi devono essere conformati a quelli previsti per gli artigiani. Ritiene il Collegio che vada, invece, per le ragioni di seguito illustrate, riconfermato l'orientamento espresso, fra le altre, dalle sentenze n. 2242 del 1988 e n. 14496 del 2000, e si debba riaffermare tale principio: il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili ("retribuzioni") corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società, ovviamente nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio (e non dalla società) nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei contributi relativi.
È opportuno ricordare (e sottolineare) che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stata estesa ai titolari di imprese artigiane (ed ai loro familiari collaboratori) con la legge 4 luglio 1959, n. 463), dopo che con legge n. 1533 del 1956 era stata resa obbligatoria per la categoria la assicurazione contro le malattie.
Tale legge faceva riferimento, per la individuazione dei soggetti assicurati, ai titolari di imprese che avessero i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3) della legge 25 luglio 1956, n.860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.
Gli articoli citati prevedevano, tra l'altro, che il titolare della impresa artigiana operasse anche manualmente nella stessa, che avesse la piena responsabilità dell'azienda ed assumesse tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione. Non dissimile è la definizione di imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato): "è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".
Per la legge "artigiano" è, dunque, solamente l'"imprenditore artigiano", il "titolare dell'impresa artigiana". L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997, n. 133, estende poi la qualifica di artigiana anche all'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi fissati nella legge stessa, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Il terzo comma dell'art. 3 (inserito dall'art. 1 della l. n. 133/1997) dispone che è altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi richiesti dalla legge: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
L'art. 4 della legge n. 443/85 dispone poi che, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali, sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana. Fondamentale, infine, è la disposizione di cui all'ultima parte del quinto ed ultimo comma dell'art. 3 della legge: "In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana".
Dal sistema sopra delineato risulta che, sul piano previdenziale, sono assicurati come artigiani gli imprenditori artigiani (anche se l'assicurazione è estesa ai familiari collaboratori); e che, potendo l'imprenditore artigiano essere titolare di una sola impresa, l'eventuale ulteriore attività che il titolare di impresa artigiana individuale dovesse svolgere come socio di una società cooperativa, potrebbe essere svolta non come socio amministratore della società (stante la ricordata incompatibilità), ma, appunto, nella qualità di semplice socio, cui la ricordata fictio conferisce, ai fini previdenziali, la posizione di dipendente.
Si consideri, ancora, che la partecipazione dei familiari dell'imprenditore artigiano all'attività dell'impresa, con le relative conseguenze tanto sul piano previdenziale che su quello delle dimensioni dell'impresa artigiana (art. 4, comma secondo, n. 3, della legge n. 443 del 1985), è impossibile allorquando l'impresa artigiana ha forma societaria, atteso che le società, anche cooperative, non hanno certo familiari;
e che la eventuale partecipazione al lavoro dell'impresa artigiana societaria dei familiari del socio (e non dell'imprenditore artigiano) deve necessariamente trovare un titolo diverso (di dipendente o di socio). Ulteriore conferma del sistema così delineato si ha nella disciplina legislativa dettata per i consorzi fra imprese artigiane: tali consorzi vanno iscritti in una separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, mentre ai fini assicurativi e previdenziali la legge dispone espressamente che i titolari delle imprese artigiane, associate nei consorzi o in società consortili, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 463 del 1959, sull'assicurazione IVS per gli artigiani: v. art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei ricordati principi, condannando la cooperativa a pagare all'INPS la contribuzione previdenziate, prevista per il settore artigiano, in relazione agli utili corrisposti ai soci;
ne' la dedotta iscrizione dei ricordati soci nell'albo delle imprese artigiane come imprenditori artigiani titolari di imprese individuali, con il conseguente versamento di contributi legati a tale diversa attività (contributi comprensivi della protezione assicurativa dei familiari collaboratori dell'imprenditore artigiano, esclusi da ogni partecipazione lavorativa, in tale veste, nella società cooperativa), esonerava la cooperativa dal pagamento dei contributi sugli utili corrisposti ai soci lavoratori in corrispettivo dell'opera prestata nella cooperativa.
Se, poi, l'iscrizione di tutti i soci della cooperativa nell'albo delle imprese artigiane e, quindi, negli elenchi di cui alla legge n. 463 del 1959, quali titolari di impresa artigiana, è stato ricollegato alla sola attività esercitata nella cooperativa (con la quale non sarebbe sorta, quindi, una impresa artigiana, ma ne sarebbero sorte sette, otto o più imprese artigiane, quanti erano i soci, più una: ad es. con cinque soci che costituiscono una impresa artigiana sorgerebbero sei imprese artigiane), si tratta, con tutta evidenza, di una iscrizione che, per quanto sopra spiegato, non è legittima (non potendo tutti i soci della società cooperativa artigiana a responsabilità limitata essere qualificati come titolari o contitolari dell'impresa); i relativi contributi eventualmente versati potranno essere ripetuti.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al rimborso, in favore del resistente Istituto, delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 10,50 per spese e di euro 2.500,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003