Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 238
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato , ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo l'esistenza di diverse prestazioni lavorative eventualmente svolte dal socio esternamente alla società , nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 238
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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