Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10319
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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In tema di obblighi contributivi delle società cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 R.D. n. 1422 del 1924 (da ritenersi tuttora vigente in forza dell'art. 140 D.L. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello stesso R.D.L., della legge delegata R.D. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del R.D. n. 3184 del 1923) che, con una "fictio", ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in senso contrario il disposto del d.P.R. n. 602 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 R.D. n. 1422 del 1924. Detto principio della equiparazione ai fini contributivi della posizione del socio lavoratore di società cooperativa al lavoratore subordinato assume una valenza generale che ne consente l'estensione alle assicurazioni cosiddette minori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10319
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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