Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
In tema di obblighi contributivi delle società cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 R.D. n. 1422 del 1924 (da ritenersi tuttora vigente in forza dell'art. 140 D.L. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello stesso R.D.L., della legge delegata R.D. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del R.D. n. 3184 del 1923) che, con una "fictio", ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in senso contrario il disposto del d.P.R. n. 602 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 R.D. n. 1422 del 1924. Detto principio della equiparazione ai fini contributivi della posizione del socio lavoratore di società cooperativa al lavoratore subordinato assume una valenza generale che ne consente l'estensione alle assicurazioni cosiddette minori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10319 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, insieme agli avv.ti Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Domenico Ponturo che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Soc. Coop. a r.l. LA CROMA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett. dom. in Roma, via Circonvallazione Clodia n.29, presso lo studio del prof. Pietro Ricci che, unitamente all'avv. Antonino Coppolino, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Piacenza in data 12 novembre 1998, n. 313 (R.G.N. 1444/1997);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27/2/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi l'avv. Fabrizio Correra, per delega, e l'avv. Pietro Ricci;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale n. 502 dell'8 agosto 1994 ispettori dell'NP accertavano che la società cooperativa a responsabilità limitata La Croma aveva omesso il versamento di contributi minori (T.B.C. C.U.A.F. T.F.R.) per il periodo aprile 1981-giugno 1994 ed era pertanto debitrice del relativo importo, oltre che delle somme aggiuntive, a seguito della qualificazione dei rapporti dei soci prestatori d'opera come rapporti di lavoro subordinato nonché per il disposto dell'art. 2 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 che prevede che le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci, impiegati in lavori da esse assunti.
La detta società cooperativa, operante nel campo della musica (orchestrale), conveniva l'NP davanti al Pretore del lavoro di Piacenza e, deducendo che i soci avevano prestato la loro attività in base ad un accordo sociale senza alcun elemento di subordinazione e che la ratio del richiamato art. 2 era da porsi in relazione all'esecuzione dei lavori assunti a favore di terzi, chiedeva l'annullamento dell'anzidetto verbale d'accertamento. Nel costituirsi in giudizio, l'Istituto eccepiva l'infondatezza della domanda sul rilievo che il principio dettato dall'art. 2 del r.d. n. 1422 aveva una valenza generale e che la subordinazione dei lavoratori soci era stata desunta dagli ispettori dal comportamento della cooperativa che aveva stipulato contratti per i soci e concordato compensi con emissione delle relative fatture. Con sentenza del 20 marzo 1997 il Pretore, in accoglimento del ricorso, previo annullamento del verbale n. 502 del 1994 dell'Ispettorato, riteneva nella specie applicabile la citata normativa ma, avendo accertato la natura autonoma dei rapporti di lavoro dei soci, dichiarava non dovuti dalla società cooperativa i contributi minori.
La decisione, su gravame dell'Istituto, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 12 novembre 1998. Osservava, in particolare, il Tribunale che: le società cooperative, in forza dell'art. 2,comma terzo, del R.D. n. 1422 del 1924, sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione, per l'invalidità e vecchiaia non per tutti i propri soci, ma solo per quelli che vengono impegnati per eseguire lavori che esse abbiano assunto per conto di terzi, a meno che non si sia instaurato un rapporto di lavoro con i soci stessi e fatti salvi i casi di svolgimento delle attività previste dal DPR n. 602 del 1970; nella specie non si verteva in una delle attività previste dal detto DPR n. 602 del 1970, ne' l'NP aveva offerto rigorosamente di dimostrare la ricorrenza delle anzidette condizioni;
dovevano essere, infatti, disattese le istanze istruttorie volte a provare modalità proprie del lavoro subordinato nel rapporto fra la cooperativa e i soci in quanto le circostanze dedotte non erano decisive per concludere circa la sussistenza di un simulato rapporto societario;
sul punto, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la presenza di modalità proprie del lavoro subordinato non implicava la sussistenza di un tale rapporto allorché, come nella specie, l'attività lavorativa si era tradotta in prestazioni dirette al conseguimento dei fini sociali.
L'NP ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito la società cooperativa La Croma con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.2, 3^ comma, RD 28 agosto 1924, n. 1422,nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nell'affermare la natura autonoma dei rapporti di lavoro dei soci, non ha considerato il chiaro dettato dell'art. 2, comma 3^, che, come norma di carattere generale, impone l'assoggettamento a contribuzione dei compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperativa, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura del rapporto stesso e anche quando l'attività del socio si configuri come adempimento del contratto sociale. In conformità di tale indirizzo il legislatore ha esteso ai soci di cooperativa l'assicurazione con la DS (art. 2 r.d. n. 2270 del 1924), gli assegni familiari (art. 1 DPR n. 797 del 1955) e la TBC (RD n. 1343 del 1928). In pratica la normativa che disciplina l'attività delle cooperative di lavoro, equiparando ai fini previdenziali i soci lavoratori ai lavoratori subordinati, consente di estendere a tale categoria di lavoratori la copertura assicurativa obbligatoria parificando corrispondentemente, sul piano contributivo, le cooperative ai datori di lavoro.
Il motivo va accolto perché fondato.
Secondo orientamento prevalente di questa Corte Suprema - che va in questa sede ribadito in quanto si condividono le ragioni poste a sostegno - in tema di obblighi contributivi delle società cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 r.d. n. 1422 del 1924 (da ritenersi tuttora vigente in forza dell'art. 140 d.l. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello stesso r.d.l. della legge delegata r.d. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del r.d. n. 3184 del 1923) che, con una fictio, ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in senso contrario il disposto del d.P.R. n. 602 del 1970,che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 r.d. n. 1422 del 1924 (cfr., Cass., 29 maggio 2000, n. 7094; 2000, n. 5450 e 2000, n. 2175, in mot., per la ricognizione del quadro normativo vigente;
contra, Cass., 2 settembre 1997, n. 8370). Per altro verso si rileva che al principio della equiparazione, ai fini contributivi, della posizione del socio lavoratore di società cooperativa al lavoratore subordinato, previsto dall'anzidetto art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 relativamente all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, può ben riconoscersi una valenza generale che ne consente l'estensione alle assicurazioni c.d. minori. Anche tali situazioni contributive finiscono, infatti, con l'assolvere le medesime finalità perseguite dal legislatore nella prima ipotesi in quanto strumentali all'assicurazione del socio lavoratore che svolge la sua attività in senso lato nell'ambito del contratto sociale. Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata sentenza che, nell'escludere l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 2,comma terzo, del r.d. n. 1422 del 1924 della società cooperativa La Croma, operante nel settore musicale, poiché l'attività dei soci lavoratori, anche se ascrivibile al contratto sociale, era stata realizzata con modalità tipiche dei rapporti autonomi, non ha considerato la sostanziale equiparazione, ai fini assicurativi in generale, della posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati. Sotto tale profilo non ha pregio l'argomento addotto da controparte circa la legittimazione dell'EN a ricevere i contributi da doversi versare in relazione alla posizione di soci lavoratori orchestrali poiché le c.d. assicurazioni minori - come nel caso in esame - sono dovute proprio all'NP (vedi Cass., 3 luglio 1981, n. 4327). Nè tanto meno ha pregio il richiamo alle decisioni della Corte Costituzionale n. 334 del 1995 e n. 30 del 1996 - che involgono la materia del fondo di garanzia - od a leggi successivamente emanate, afferenti a settori diversi (ad es. la legge 24 giugno 1997, n. 196, che, all'art. 24, contiene una serie di norme riguardanti soci delle cooperative di lavoro) e comunque prive del carattere di retroattività (legge 3 aprile 2001, n. 1423, in tema di "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", la quale, all art. 1, comma terzo, faculta il socio alla scelta del tipo di rapporto di lavoro instaurando, con riflessi ai fini fiscali e previdenziali).
Il ricorso va perciò accolto e la sentenza deve essere cassata. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. decide la causa nel merito e rigetta la domanda della società cooperativa La Croma compensando le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della società cooperativa La Croma;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002