Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale la Corte di appello ha convalidato l'arresto e contestualmente applicato la misura della custodia cautelare in carcere della persona richiesta in consegna, comporta l'immediata liberazione del detenuto e va pronunciato senza rinvio, non residuando in capo al giudice d'appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo "status libertatis" del consegnando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 18076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18076 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 600
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaspare - Consigliere - N. 10709/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UH RE, nato a [...] il [...];
colpito da mandato di arresto europeo n. 248, emesso in data 12 maggio 2011, dal Tribunale di Braila (Romania);
avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
UH RE, colpito da mandato di arresto europeo n. 248, emesso in data 12 maggio 2011, dal Tribunale di Braila (Romania), sulla base della sentenza n. 222 del 25.01.2011 che lo condannava alla pena di anni 5 (cinque) di reclusione per il reato di furto aggravato (previsto e punito dagli artt. 208 e 209 c.p. rumeno), ricorre avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere pronunciata dalla Corte di appello di Roma. Risulta agli atti che il ricorrente alle ore 15.35 del 1 marzo 2012 è stato tratto provvisoriamente in arresto, ai fini della consegna, in quanto colpito da mandato di arresto europeo n. 248, in data 12 maggio 2011, dal Tribunale di Braila (Romania), sulla base della sentenza n. 222 del 25.01.2011 che lo condannava alla pena di anni 5 (cinque) di reclusione per il reato di furto aggravato (previsto e punito dagli artt. 208 e 209 c.p. rumeno). Il consigliere delegato dal presidente della Corte di appello, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per la convalida dell'arresto, ha contestualmente disposto la custodia cautelare in carcere del consegnando, ritenendo, allo stato, tale misura come l'unica atta a garantire che l'arrestato non si sottragga alla consegna, avuto riguardo alla natura del reato contestatogli e dell'entità della pena inflittagli.
I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della carenza di motivazione sul ritenuto pericolo di fuga, semplicemente affermato e non desunto dai parametri richiesti dalla corrente giurisprudenza, che esigono invece l'effettiva concretezza del pericolo.
Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato il provvedimento fondato sulla natura e gravità del reato (nella specie un furto) ed alla entità della pena inflitta (anni 5 di reclusione).
Con un terzo motivo si prospetta mancata esposizione delle ragioni per cui l'esigenza cautelare poteva essere soddisfatta da misure meno afflittive.
Le doglianze sono fondate per quanto verrà ora argomentato e la gravata ordinanza va annullata senza rinvio con ordine di immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. In tema di mandato di arresto europeo, questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 5, deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole e accettabile giudizio prognostico, il quale deve essere illustrato mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (cass. pen. sez. 6, 4052/2008 Rv. 238393). Orbene, in applicazione di tale principio, deve quindi essere annullata senza rinvio l'ordinanza di custodia in carcere nella quale, come nella specie, il pericolo di fuga sia stato testualmente e genericamente motivato, con sintetico e non argomentato apprezzamento, alla natura del reato contestato (reato contro il patrimonio) ed alla entità della pena inflitta (anni cinque di reclusione).
Tale decisione comporta l'immediata liberazione della persona detenuta e deve essere pronunciata senza rinvio, non residuando in capo al giudice d'appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo "status libertatis" dell'estradando (cfr in termini: cass. pen. sez.6, 25986/2010, r.v. 247828). Alla decisione di annullamento segue l'immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale presso la Corte suprema, ex art.626 c.p.p., per i provvedimenti occorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la liberazione immediata di UH RE se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012