Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della Corte di appello ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed ha applicato all'estradando la misura della custodia cautelare in carcere, comporta l'immediata liberazione della persona detenuta e deve essere pronunciato senza rinvio, non residuando in capo al giudice d'appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo "status libertatis" dell'estradando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2010, n. 25986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25986 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1156
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 17306/2010
ha pronunciato la seguente: N. 23919/2010
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FL ES;
contro le ordinanze 29 marzo 2010 e 13 aprile 2010 della Corte d'Appello di Potenza;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio dei provvedimenti impugnati.
Udito per il ricorrente l'avvocato Mazzoccoli Pietro. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 29 marzo 2010 il Presidente della Corte d'Appello di Potenza convalidava l'arresto di FL ES, colpito da mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Olt (Romania) per l'espiazione della pena di otto anni di reclusione per furto aggravato, e applicava al medesimo la misura della custodia in carcere in attesa della consegna.
2. Successivamente, il 13 aprile 2010, il medesimo Presidente, rilevato che - come chiarito da nota del Ministero della Giustizia - la procedura a carico del ES non era quella del MAE ma, ratione temporis, quella dell'estradizione (reato commesso il 29 marzo 1999), revocava gli atti riguardanti la procedura per il mandato di arresto europeo e confermava la misura coercitiva della custodia in carcere ai sensi dell'art. 715 c.p.p., in attesa di estradizione.
3. Contro tali provvedimenti ricorre il ES il quale, rilevato come l'ordinanza 13 aprile 2010 sia affetta da nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di difesa, in quanto adottata in pendenza dell'impugnazione dell'ordinanza 29 marzo, che era stata revocata, deduce comunque due ulteriori motivi. Rileva infatti come la convalida dell'arresto e la successiva misura cautelare non siano motivate in relazione al pericolo di fuga, esigenza cautelare indefettibile per la privazione della libertà, e come, ancora, manchi ogni valutazione circa l'adeguatezza della misura cautelare prescelta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va respinta la censura di nullità dell'ordinanza del 13 aprile 2010, in quanto questa è espressione del potere di applicazione provvisoria di misura coercitiva, provvedimento che ai sensi dell'art. 715 c.p.p. può adottarsi in ogni tempo e al di fuori dal contraddittorio.
2. Deve piuttosto rilevarsi, in accoglimento delle ulteriori deduzioni, che tale ordinanza, come già quella confermata del 29 marzo, appare priva di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari perché emanata in contemplazione di un pericolo di fuga tratto dalla sola circostanza che il ricorrente non ha consentito alla sua consegna. E in tal modo v'è stata una considerazione distorta di una espressione del diritto di difesa, la quale mai può essere valutata come sintomatica di un concreto pericolo di allontanamento clandestino.
3. Occorre dunque procedere all'annullamento delle ordinanze impugnate, dispositivo che, riguardando i titoli di restrizione della libertà personale, comporta, essendosi definitivamente esauriti gli effetti dell'arresto di polizia giudiziaria, l'immediata liberazione del ES, se non detenuto per altra causa, così come già ritenuto in analoga fattispecie da Cass. sez. 6, 4 dicembre 2009, Flati (rv. 244785).
Simile annullamento definisce l'oggetto del giudizio in esame e va quindi pronunziato senza rinvio, perché, a differenza di quanto ha ritenuto la pronunzia appena citata, in capo alla Corte d'Appello non residua alcuna valutazione rescissoria in relazione ai titoli invalidati. Ovviamente resta salvo il potere della Corte d'Appello di rivalutare (non i titoli ormai annullati, ma) la vicenda cautelare e, se del caso, individuate circostanze realmente sintomatiche di un pericolo di fuga, intervenire nuovamente sullo status libertatis dell'estradando con una nuova misura cautelare.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio i provvedimenti impugnati e dispone l'immediata liberazione di ES FL se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Potenza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010