Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2010, n. 25986
CASS
Sentenza 5 luglio 2010

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In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della Corte di appello ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed ha applicato all'estradando la misura della custodia cautelare in carcere, comporta l'immediata liberazione della persona detenuta e deve essere pronunciato senza rinvio, non residuando in capo al giudice d'appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo "status libertatis" dell'estradando.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2010, n. 25986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25986
    Data del deposito : 5 luglio 2010

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