Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
Non è censurabile in sede di legittimità la statuizione della sentenza impugnata relativa alla conformità alla tariffa professionale della liquidazione delle spese giudiziali operata nella sentenza di primo grado qualora, ancorché nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione siano analiticamente specificate le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti, analoga specificazione non sia stata effettuata nell'atto di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8543 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 30/98 del Tribunale di FORLII, depositata il 05/03/98 R.G.N. 693/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 10 /21 maggio 1994, il OR - giudice del lavoro di Forlì accoglieva la domanda del sig. US RI nei confronti dell'INPS, volta ad ottenere sulla pensione di riversibilità in godimento (comprensiva dell'integrazione al minimo già spettante al de cuius) i benefici di cui all'art.4 della legge n.140/1985, pur dopo la cessazione della contitolarità con altri superstiti.
Su appello principale dell'Istituto di previdenza ed incidentale del RI - il quale si doleva che il OR non avesse specificato che la pensione doveva essere riliquidata ab origine, e avesse liquidato le spese di lite, poste a carico di controparte, in misura inferiore alle tariffe vigenti -, il Tribunale - Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 22 gennaio 15 marzo 1998 dichiarava che il RI aveva diritto ad ottenere sulla pensione di riversibilità, riliquidata al 1^ settembre 1971 nella misura del 60% della pensione diretta già spettante al dante causa integrata il minimo, gli aumenti stabiliti dal OR;
precisava in motivazione che la riliquidazione della pensione doveva essere operata dal momento del decesso della dante causa;
provvedeva ad una diversa regolamentazione del cumulo tra interessi e rivalutazione e confermava nel resto l'appellata sentenza;
in particolare, riteneva infondato l'appello incidentale del RI in punto di spese e affermava che le somme liquidate dal OR erano congrue, proporzionate all'attività processuale svolta dal difensore e non inferiori ai limiti tariffari.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il RI con due motivi.
L'INPS si è limitato a produrre procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., dell'art. d.m. 4 ottobre 1994, n.585, dell'art.152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché per contraddittoria,
insufficiente motivazione su un punto decisivo della lite (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) deducendosi da parte del ricorrente che il Tribunale non aveva spiegato perché la liquidazione delle spese giudiziali, operata dal OR in complessive L. 1.100.000, fosse conforme a tariffa, a fronte della analitica esposizione nella notula delle spettanze: una volta detratti, infatti, i diritti di procuratore, esposti in L. 620.000 nella notula, e le spese, esposte in Lire 32.000 (la notula esponeva altresì un ulteriore importo, pari al 10% di diritti e onorari per spese generali ai sensi dell'ari 15 della tariffa), sarebbero residuate per gli onorari solo L. 448.000, a fronte di un ammontare minimo di L. A.295.000 complessivamente previsto dalla tariffa per le voci 11, 12 14, 15 (2), 18 (2) e 19, come specificato, voce per voce, nel ricorso.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, il ricorrente avrebbe dovuto precisare, già con l'atto di appello (che invece non contiene specificazioni al riguardo), le voci relative alle proprie prestazioni nel giudizio di primo grado per le quali il OR avrebbe violato i minimi tariffari: in assenza di tale specificazione, la sentenza del Tribunale non è censurabile in cassazione anche se, con il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, come risulta dall'esposizione che precede, il ricorrente ha provveduto ad illustrare le ragioni per cui, considerando quanto spettante per singole voci (peraltro alla luce delle tariffe del d.m. 5 ottobre 1994, n.585, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 ottobre, e per la parte entrata in vigore dal 1^ aprile 1995, mentre la sentenza del OR è del maggio 1994 e quindi si sarebbero dovute applicare in prime cure le tariffe di cui al d.m. 24 novembre 1990, n.392), la liquidazione del primo giudice sarebbe stata complessivamente inferiore alle tariffe.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. ed art.152 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.; contraddittoria, insufficiente motivazione su un punto decisivo della lite (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) e censura la sentenza del Tribunale per la compensazione delle spese, sul presupposto della ricorrenza di giusti motivi, senza che questi fossero esplicitati. Ove poi avessero dovuto essere ravvisati nella reiezione dell'appello incidentale sulle spese di primo grado, l'accoglimento del primo motivo di questo ricorso avrebbe fatto venire meno tale giustificazione. Comunque, il Tribunale, considerata la diversa misura della soccombenza in appello, avrebbe dovuto eventualmente provvedere ad una compensazione parziale. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato (cfr. ex multis Cass. 12 luglio 2000, n. 9271; 27 aprile 2000 n. 5390; 14 giugno 1999, n. 5908 ) che i giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza (che del resto vi era stata) potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa;
e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che i motivi dedotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori, ma tali non appaiono, sotto il profilo logico - giuridico quelli afferenti alla natura della controversia, richiamati dal Tribunale. In assenza di nuovi, decisivi argomenti, non ritiene la Corte di doversi discostare da tale consolidato orientamento.
Ricorrono giusti motivi per compensare anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001