Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8543
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Non è censurabile in sede di legittimità la statuizione della sentenza impugnata relativa alla conformità alla tariffa professionale della liquidazione delle spese giudiziali operata nella sentenza di primo grado qualora, ancorché nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione siano analiticamente specificate le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti, analoga specificazione non sia stata effettuata nell'atto di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8543
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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