Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
Il giudice del riesame di un sequestro probatorio deve accertare l'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra il reato ipotizzato ed i diversi beni o le diverse categorie di beni oggetto del provvedimento di sequestro. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto illegittimo il sequestro di un intero "server" aziendale disposto in relazione al reato di turbata libertà dell'industria o del commercio).
Commentario • 1
- 1. Sequestri presso giornalisti: va tutelata libertà di stampa (Cass. 9989/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019
Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2008, n. 12107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12107 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1261
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 26905/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR GE;
avverso l'ordinanza emessa l'11 luglio 2008 dal tribunale del riesame di Rimini;
udita nella udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento al secondo motivo;
udito il difensore avv. Meyer Aldo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata il tribunale del riesame di Rimini rigettò l'istanza di riesame proposta da OR GE avverso il decreto 10 giugno 2008 del pubblico ministero di Rimini che aveva disposto la perquisizione ed il sequestro probatorio di documenti e supporti informatici in uso alla società Atlanta che potessero essere utili ai fini delle indagini in ordine all'ipotizzato reato di cui all'art.513 cod. pen.. L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 523 cod. proc. pen. perché il tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro del contenuto di un intero server aziendale per accertarne la provenienza delittuosa e motivazione solo apparente sul punto. Lamenta che il decreto di sequestro e l'ordinanza impugnata hanno solo in apparenza un oggetto definito e finalità probatorie esplicitate ma in realtà vi è una assoluta genericità dei beni oggetto di apprensione e la mera apparenza di una congrua motivazione. In effetti vi è stato il sequestro di tutta la documentazione aziendale e del contenuto dell'intero server non perché vi fosse pertinenza con un reato ma per valutare se fossero di provenienza delittuosa. Ossia si è disposto il sequestro per cercare la notitia criminis. Vi è quindi una sostanziale assenza di motivazione sulle finalità probatorie.
2) assenza e totale omessa motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alle ipotesi di reato indicate nel provvedimento di sequestro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato in quanto l'ordinanza impugnata contiene una adeguata e congrua motivazione sulla sussistenza delle finalità probatorie che giustificano il sequestro, il quale è stato adottato al fine di consentire l'effettuazione di una consulenza tecnica sul materiale acquisito, resa necessaria in considerazione delle peculiari ipotesi di reato contestate, le quali presuppongono l'esame e la comparazione della documentazione industriale (progetti, know-how) e contabile sulla base di particolari cognizioni tecniche, nonché in considerazione dell'esigenza di utilizzare la detta documentazione in sede di escussione della persone informate sui fatti.
È invece fondato il secondo motivo perché effettivamente è stata totalmente omessa la motivazione sulla necessaria sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra tutti i beni sequestrati e le ipotesi di reato configurate, sebbene l'eccezione di insussistenza di tale vincolo fosse stata espressamente sollevata con l'istanza di riesame. Sono stati infatti sottoposti a sequestro probatorio una gran massa di documenti, file, supporti informatici, oggetti vari di provenienza Atlanta, nonché il contenuto dell'intero server aziendale oltre che tutta la documentazione aziendale (di qualsivoglia genere) appartenente alla Atlanta Stretch spa, anche nelle parti in cui non è stato evidenziato alcun riferimento con la società querelante e concorrente Aetna Group spa. Il tribunale del riesame sul punto si è limitato ad affermare che il sequestro era circoscritto ai documenti e supporti informatici contenenti dati, informazioni, progetti tecnici relativi alla produzione e sviluppo delle macchine della Aetna Group o alla commercializzazione di tali macchine sicché tutti i beni sequestrati avevano la natura di corpo di reato o almeno di cose pertinenti al reato. Sennonché si tratta di una motivazione meramente apparente, e quindi in sostanza inesistente, perché a fronte della espressa eccezione sollevata dal ricorrente nel senso che la gran parte dei beni sequestrati non avevano invece alcun riferimento con la società Aetna Group ed a fronte della molteplicità e varietà dei beni risultanti dai verbali di sequestro, il tribunale non poteva limitarsi a dire apoditticamente che si trattava di corpi di reato o di cose pertinenti al reato, ma doveva specificare, in relazione ai diversi beni o alle diverse categorie di beni sequestrati, quale fosse il loro vincolo di pertinenzialità rispetto ai reati ipotizzati. È giurisprudenza pacifica, infatti, che in tema di sequestro probatorio il giudice del riesame deve, tra l'altro, accertare anche l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nell'art. 253 cod. proc. pen., comma 2, tra le cose sequestrate e l'illecito penale (Sez. Un., 11.11.1994, Ceolin, m. 199172). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per mancanza di motivazione sul punto, con rinvio al tribunale di Rimini per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009