Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
053 17/03 E N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto abolic dimantersche SEZIONE SECONDA CIVILE bottells ustifore works, texmine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G. N. 11681/00 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 13749/00 Cron. 11755 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rep.1466 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo - Rel. Consigliere- Dott. NCesco Paolo FIORE Ud. 10/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA * sul ricorso proposto da: ET IN, ND GA, ET NA, ET RI, elettivamente domiciliati in ROMA LGO DEL NAZARENO 8/T, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO ANDREETTO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ZA ER;
intimato e sul 2° ricorso n° 13749/00 proposto da: ZA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2002 1623 GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato FABIO -1- SEVERINI, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO TOGNON, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ET IN, ND GA, ET NA, ET RI;
- intimati avverso la sentenza n. 467/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 21/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. NCesco Paolo FIORE;
preliminarmente la Corte, su concorde parere del P.M., dispone la riunione dei due procedimenti trattandosi di ricorsi proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Sergio TOGNON, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per " rigetto del ricorso principale con conseguenziale assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 luglio 1990, DI TI, RI AN, AN TI e RI TI chiedevano al Pretore di Padova la manutenzione del possesso dell'appartamento in Padova, via S. Eufemia n. 14, che assumevano pregiudicato da rumori ed esalazioni intollerabili, provenienti dal sottostante laboratorio di falegna- meria di AL ZA. Il ricorso, col decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non veniva notificato nel termine inizialmente assegnato, ma in quello ulteriore, che il Pretore fissava su istanza dei ricorrenti. AL ZA si costituiva e resisteva alla domanda, eccependo l'illegittimità della fissazione di nuovo termine per la notifica del ricorso, l'intempestività della domanda e l'insussistenza della lesione possessoria denunciata. In esito ad attività istruttoria, il Pretore, dapprima, in via interinale, con ordinanza del 25 maggio 1992, e poi, in via definitiva, con sentenza del 3 aprile 1996, manteneva il possesso dei ricorrenti, disponendo la cessazione delle immis- sioni. 3 AL ZA interponeva gravame, cui resisteva- no le controparti. Con sentenza del 21 aprile 1999, il Tribunale di Padova, in riforma della decisione del primo giudice, dichiarava l'improcedibilità del ricorso proposto dai TI e dal AN e li condan- nava al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nei detti termini di improcedibilità del ricorso, rilevava il Tribunale, doveva essere risolta la questione proposta in ordine alla concessione di £ nuovo termine per la notifica del ricorso introdut- tivo di lite, questione preliminare rispetto а quella di soccombenza c.d. virtuale, conseguente al sopravvenuto rilascio del laboratorio di falegname- ria da parte dello ZA. Secondo il sistema processuale applicabile, anteriore alla riforma del 1990, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di compari- zione era da considerarsi perentorio, posto che si versava in ipotesi di manutenzione c.d. semplice, non essendo stato richiesto alcun provvedimento immediato, così escludendosi -per prospettazione degli stessi ricorrenti- la sussistenza di pericolo di danno grave ed immediato, propria della diversa ipotesi di manutenzione c.d. qualificata. Quel termine, quindi, perché perentorio, non poteva essere prorogato, come invece disposto dal primo giudice, con conseguente vizio di costituzione del rapporto processuale ed improcedibilità del ricor- SO, nient'affatto sanabile con la costituzione del resistente. Per la cassazione di tale sentenza, DI TI, RI AN, AN TI e RI TI hanno proposto ricorso in forza di un unico motivo. AL ZA ha resistito con controricorso e, incidentale al contempo, ha proposto ricorso condizionato in forza di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorsi sono stati riuniti, preliminarmente, perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Il ricorso principale espone un unico motivo. I ricorrenti TI e AN, infatti, censurano la sentenza impugnata, per aver ritenuto perentorio il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di compa- rizione, così pervenendo alla dichiarata improcedi- bilità del ricorso, in violazione degli artt. 154 e 5 703, comma 3°, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990, e con vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Il ricorso incidentale condizionato espone, anch'esso, un motivo unico. Il ricorrente ZA, infatti, deduce che al non auspicato accoglimento del ricorso principale dovrà conseguire, necessariamente, a fini di soccombenza c.d. virtuale, l'esame delle ulteriori questioni, da esso ricorrente sollevate con riguardo alla tempestività ed al merito della domanda avversaria, questioni che la sentenza impugnata ha ritenuto appunto assorbite dalla dichiarata improcedibilità del ricorso. Il ricorso principale è ammissibile e fondato. Quanto all'ammissibilità, che il ricorrente inci- dentale contesta per supposta inapplicabilità della sospensione feriale al termine di notifica del ricorso per cassazione in materia possessoria (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21 aprile 1999 ed il ricorso per cassazione è stato notifica- to il 26 maggio 2000), non può che riaffermarsi il principio più volte enunciato da questa Corte, che, nei procedimenti possessori, l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, fissata dall'art. 3, legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 12 del 1941, dell'ordinamento giudiziario, r.d. n. a cognizione si applica soltanto alla prima fase, sommaria, caratterizzata dall'urgenza, e non anche alla successiva fase di merito, a cognizione piena, secondo rito ordinario, compresa quella di impugna- 7200/95, n. zione (v. Cass. n. 11517/99, n. Quanto alla fondatezza, difformemente da quanto * 3095/88, n. 2102/84 e n. 280/84). mostra di ritenere la sentenza impugnata, va osservato che la natura c.d. semplice dell'azione di manutenzione possessoria, non qualificata cioè da pericolo di danno grave ed immediato, cui l'orientamento di questa Corte collega il carattere perentorio del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di compa- rizione, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990 (v. ex plurimis Cass. n. 1046/79 e n. 2666/76), è natura da correlarsi all'assenza in sé di pericolo di danno grave ed immediato, per come il denunciato pregiudizio possessorio si obiettivizza e non per come esso + pregiudizio હૈ avvertito ladalla parte, quale, altrimenti, in violazione delle stesse attribuzioni legislative in materia (art. 152 c.p.c.), finirebbe con l'essere arbitro del carattere perentorio o non perentorio di quel termine. Errata, dunque, છે la sentenza impugnata, laddove ritiene che sia stata esercitata un'azione di manutenzione possessoria c.d. semplice, con conse- termine assegnato per laguente perentorietà del notificazione del ricorso e del decreto di fissa- zione dell'udienza di comparizione, sol perché i ricorrenti non ebbero a chiedere la concessione di interdetto immediato, inaudita altera parte, così escludendo la ricorrenza di pericolo di danno grave e immediato, invece sussistente per la stessa intollerabilità delle immissioni denunciate. L'incidenza di tale errore sulla sentenza impugnata è tutt'affatto palese. La negazione al termine in oggetto del carattere perentorio e la correlata attribuzione del diverso infatti, avrebbero escluso carattere ordinatorio, declaratoria di improcedibilità del ricorso la possessorio, posto che, come questa Corte ha già chiarito, nei procedimenti di nunciazione e posses- sori, la scadenza del termine ordinatorio, assegna- to per la notifica del ricorso € del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, senza che siano stati adottati provvedimenti immediati, non osta a che l'istante possa chiedere ed ottenere dal udienza di giudice la fissazione di una nuova integrando ciò non una illegittima comparizione, l'esercizio matermine già scaduto, proroga del dell'autonomo potere di convocare le parti per una nuova udienza mediante un distinto decreto (v. Cass. n. 248/92, n. 1582/87 e n. 578/84). Per tanto, per le ragioni e nei termini esposti, il ricorso principale deve essere accolto e tale accoglimento, cui consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbe il ricorso pone questioni incidentale condizionato, che dipendenti. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di EN (in ragione della sopravvenuta istituzione del giudice unico di prima istanza, V. Cass. S.U. n. 1044/00), provvederà a nuovo esame controversia, facendo applicazione del della principio innanzi enunciato, e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso ९ principale e dichiara assorbito quello incidentale;
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di EN. Così deciso il 10 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. ત fil come. Pest. Il presidente глут IL CANCELLIERE C1 NC o TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4 APR 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia NCes to valand delle Entrate di Roma 2 il 22.7.2004 serie 4 al n. 103450 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 RT EC 10