Sentenza 6 aprile 2016
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa).
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 febbraio 2024 il Tribunale di Siracusa, accogliendo la richiesta di riesame proposta da Pietro C. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 23 gennaio 2024, ha annullato il decreto stesso e ha disposto la restituzione delle armi sequestrate all'istante. Il sequestro era stato disposto perché, effettuando un controllo nell'abitazione del C. a seguito di un furto di munizioni da lui denunciato, gli inquirenti avevano rilevato la presenza di quattro fucili regolarmente detenuti ma non custoditi nell'apposita cassaforte, bensì appoggiati nella sala da pranzo, e li avevano sequestrati, …
Leggi di più… - 5. Confisca obbligatoria di armi o oggetti atti ad offendereDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2024
Quando la confisca di armi o oggetti atti ad offendere è obbligatoria (Riferimento normativo: L., 22/05/1975, n. 152, art. 6). Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia. 1. La questione: confisca di armi o oggetti atti ad offendere Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel rigettare un incidente di esecuzione, confermava al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2016, n. 33982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33982 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2016 |
Testo completo
339 82/ 1 6 82 REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA Dott. N. - Consigliere - 1276/2016- ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 10121/2015 GIACOMO ROCCHI Dott. - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RL UI N. IL 03/02/1953 avverso l'ordinanza n. 1108/2013 GIP TRIBUNALE di PAOLA, del 07/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. Groete, che he RM ' chiesto diclicerarsi impermissibile it ricorso;
Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 gennaio 2015 il GIP del Tribunale di Paola dichiarava non doversi procedere nei confronti di RL IS per estinzione del reato (art. 697 cod.pen.) dovuta ad oblazione. In tal sede veniva disposta la confisca, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, della sciabola in sequestro. Con contestuale decisione, oggi impugnata, si rigettava l'istanza di restituzione della sciabola in sequestro, trattandosi di ipotesi di confisca obbligatoria, provvedimento da emettersi anche nelle ipotesi di estinzione del reato.
2. avverso l'ordinanza di diniego della restituzione è stato proposto di ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - da RL IS. Si deduce erronea applicazione della legge penale, anche in riferimento a quanto deciso dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso AR
contro
TA. Si sostiene nel ricorso che in assenza di statuizione di condanna non poteva essere disposta la confisca, data la natura penale della ablazione (con applicabilità della previsione contenuta nell'art. 7 della Convenzione Europea del diritti dell'Uomo). Nei confronti dell'imputata il reato è stato dichiarato estinto per oblazione, il che in tesi spiegherebbe effetto preclusivo alla emissione del provvedimento di confisca. RIT 3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La previsione di legge di cui all'art.6 I. n.152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale e rende + obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi. Da ciò deriva la obbligatorietà della confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (tra le molte, Sez. I n. 1806 del 4.12.2012, rv 254213). Tale assetto non contrasta, per più ragioni, con i contenuti della decisione emessa dalla CEDU nel caso AR
contro
TA (sentenza del 29 ottobre 2013) citata dal ricorrente. In primo luogo, va considerata la natura giuridica del procedimento di oblazione. La domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza è - in ogni caso un atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere in 2 ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 co.2 cod.proc.pen. (si veda Corte Cost. n. 14 del 2015 in caso di opposizione a decreto penale di condanna). Non può pertanto affermarsi che, in rapporto alla verifica giurisdizionale, manchi del tutto un accertamento di legalità, tale da giustificare le conseguenze sfavorevoli. In secondo luogo, nel caso specifico della confisca di armi o oggetti atti ad offendere previsto dall'art. 6 della legge n.152 del 1975 la finalità della - confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sè vietata, per le carattestiche intrinseche di pericolosità della cosa. Non può pertanto ritenersi il caso in questione analogo a quello della confisca urbanistica - trattato nella decisione Cedu per la profonda diversità di disciplina (e di oggetto) intercorrente tra le diverse ipotesi e per l'esistenza - nel caso della oblazione di una verifica giurisdizionale in punto di ricorrenza degli specifici - presupposti di legge. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Cristina Siotto Raffaello Magi Holo preg DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 AGO 2016 CANCELLIERE Pietro Di Meor W O N S 3