Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2001, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C. 5881h E 6 8 N 9 O 1 I / Z I 4 . BBLICA ITALIANA / A N R 6 R 2 A T OGGETTO . T S R I . . I.V.A.: rettifica. U P L G . B L E Rapporti tra processo D I nale e tributario0 206970 1 A R I R LA T B A D A I Q T S E N A 1 SEZIONE CIV VURIBUTARIA I E 3 T S 1 N R I . E E A S N T composta dai Magistrati: E A M R.G. N. 3642/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 4305 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 30.11.2000 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3642 R.G. 1998, proposto da LL NA TA, rappresentata e difesa, giusta procura datata 18 febbraio 1998, a margine del ricorso, dall'avv. Alcide LUCCI, domiciliatario in Roma, presso l'avv. Carlo Piccirillo, alla via R. Grazioli Lante 70;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; Richiesta copia studio
- controricorrente -
IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 1/500 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria # 14 FEB 2001 8 8 IL CANCELLIERE 9 1 1 Regionale dell'Abruzzo in data 10 ottobre 1996, depositata col n. 40 il 9 gennaio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 30 novembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Caputi lambrenghi per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 'ex' art. 366 n. 3 c.p.c. e, in subordine, per il rigetto. Svolgimento del processo L'Ufficio I.V.A. di L'Aquila, sulla base d'un processo verbale di constatazione della polizia tributaria, rettificò le dichiarazioni annuali dal 1986 al 1989 di NN IT CI, esercente il commercio all'ingrosso di carni e bestiame, recuperando l'imposta con relativi accessori ed irrogando le corrispondenti pene pecuniarie. Le impugnative della contribuente furono respinte dalla Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 266 del 19 dicembre 1994, e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, investita del gravame della stessa, lo ha rigettato, con sentenza del 10 ottobre 1996, depositata col n. 40 il 9 gennaio 1997. In essa si esclude l'efficacia di .. giudicato di una sentenza penale di proscioglimento, resa dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano, sia per l'affermata abrogazione implicita dell'art. 12 del d.l. 429/1982 convertito nella legge 516/1982 per effetto dell'art. 654 del sopravvenuto codice di procedura penale, sia perché, dalla motivazione del provvedimento, i fatti materiali posti a base della rettifica sono risultati accertati, sia pure a carico di congiunti 2 della contribuente, gestori di fatto dell'attività; nel merito, si convalidano i rilievi posti dall'ufficio a fondamento delle contestate rettifiche. Per la cassazione ricorre la CI, con atto notificato il 20 febbraio 1998, nel quale articola tre motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 31 marzo successivo. Motivi della decisione Deduce la ricorrente, in ordine successivo: 1) l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.l 429/1982 convertito nella legge 516/1982 ed il concorrente vizio di motivazione, contrastando sia l'argomento di carattere generale impiegato dal giudice 'a quo' sia la concreta portata del provvedimento del g.i.p., per giungere alla conclusione negativa;
2) l'incidenza dell'istanza, già prodotta 'a scopo cautelativo' ai sensi dell'art. 8 del d.l. 83/1991, convertito nella legge 154/1991, con espressa riserva di usufruire del regime transitorio previsto dal d.lgs. 471/1997; 3) la violazione degli artt. 2729 c.c., 53 e 54 del d.P.R. 633/1972, nonché il vizio di motivazione, contrastando la valenza probatoria delle presunzioni poste a base delle rettifiche. L'Amministrazione oppone, rispettivamente: 1) l'infondatezza del primo profilo del primo motivo, risultando corretta l'impostazione della sentenza impugnata, circa l'abrogazione tacita della richiamata disposizione, e l'inammissibilità del secondo profilo, avendo il giudice 'a quo' operato, in ordine ai fatti materiali accertati in sede penale, una valutazione di merito;
2) la sostanziale irrilevanza del secondo 3 mezzo, dovendosi escludere la possibilità di condonare violazioni connesse ad evasione d'imposta; 3) l'inammissibilità del terzo, esso pure rivolto avverso valutazioni di merito e, sotto lo specifico profilo dell'art. 2729 c.c., per il carattere di novità. Il ricorso è inammissibile. Nell'atto, dopo l'intestazione, seguita dalle indicazioni delle parti e della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi dell'art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., si compendia nelle seguenti proposizioni: "In ordine allo svolgimento del processo ci si riporta a quanto contenuto nella suindicata sentenza, che appare ingiusta e merita censura per i seguenti motivi”. Risulta in tal modo mancante un elemento espressamente richiesto a pena di inammissibilità del ricorso, la cui indispensabile autosufficienza non è del resto - come emerge dall'esposizione che precede - recuperabile attraverso la lettura dei motivi. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il criterio della E N soccombenza, la condanna alle spese del giudizio di cassazione. O I A Z I A R 6 5 R 8
P.Q.M.
T . A 9 S 1 N T I / - U G 4 / B E B 6 I R Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alle . 2 R L . L A T R . A D P . . D B spese, liquidate in lire 15.150.000, di cui lire 15.000.000 per onorari, E A A T L I T E N R D 1 E E I 3 S oltre spese a debito. S 1 T E N . A E S N M I Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000. A AZIONE II Cons. estensore II Presidente S A C Enrico Papa a Vincenzo Carbone - IL CANCELLIERE C1 tnico C O R T Amaldo Casano Weld Capry DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 4 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano