Sentenza 21 maggio 2012
Massime • 1
Il sequestro preventivo richiede quale imprescindibile presupposto una relazione specifica e stabile tra il bene da sequestrare e il reato, anche nel caso in cui quest'ultimo preveda come obbligatoria la confisca. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria, di cui all'art. 416 bis, comma settimo, cod. pen.).
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- 2. Cosa deve caratterizzare l'oggetto del sequestro preventivoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 luglio 2022
(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 321 e ss.) >>>Sull'argomento leggi anche: Il sequestro preventivo Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, aveva disposto un sequestro preventivo nei confronti di una persona – limitatamente alla somma di euro 1.175,00 in banconota, rigettando nel resto il gravame – indagata dei delitti di cui agli artt. 416, 416 bis, 512 bis, 513 bis, 646, 648 ter.1 cod. pen. e all'art. 1, comma 3, L. n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2012, n. 27750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27750 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/05/202
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI IO - Consigliere - N. 911
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 11724/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino;
nel procedimento penale nei confronti di:
DA NA n. a Chivasso il 29.3.1978;
contro l'ordinanza del tribunale di Torino, emessa il 31.1.2012;
- visti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. GALASSO Aurelio, che per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Torino ha disposto il dissequestro e la restituzione dell'esercizio commerciale di bar "Il Timone", in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di VA NA avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, il 14 ottobre 2011, aveva rigettato l'istanza di dissequestro del bene.
2. Il sequestro dell'esercizio commerciale era stato disposto nel corso di un procedimento penale nei confronti di 150 soggetti indagati per appartenenza alla 'ndrangheta (art. 416 bis c.p.) in territorio piemontese.
A IO A' è stata contestata la partecipazione all'articolazione mafiosa locale di Chivasso. Tra gli altri beni del VA, sottoposti a misura cautelare reale, veniva sequestrato il bar sopra indicato, intestato alla figlia NA, utilizzato per lo svolgimento di riunioni e cerimonie della 'ndangheta.
3. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce, ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., comma 7, nella parte in cui dispone che nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, il sequestro preventivo di un bene è legittimo se vi sia una relazione specifica e stabile tra detto bene e l'illecito, che testimoni l'esistenza di rapporto strutturale e strumentale. La dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è necessaria anche caso di confisca obbligatoria, come quello previsto dall'art. 416 bis cod. pen., comma 7, in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentante delle cose che si intendono sequestrare (Cass. n. 9954/2005, Rv. 231029, De Gregorio).
2. Il Tribunale, ai fine della decisione cui era chiamato, ha preso le mosse da tale principio di diritto ed ha annullato il decreto, escludendo il nesso di strumentante fra il bar "Il Timone" e il reato di associazione mafiosa contestato al IO VA, padre della ricorrente, osservando che le circostanze evidenziate dall'accusa "per quanto rilevanti e significative, non implicano in alcun modo la sussistenza del descritto rapporto di strumentante tra bene e reato essendo numericamente ridotte e dunque senz'altro occasionali rispetto alla molteplicità di incontri e di cerimonie il cui svolgimento è funzionale alla sopravvivenza della "onorata società".
3. Rileva il Collegi o che al Tribunale non può rimproverarsi nessuna inosservanza o erroneità applicativa della legge penale, avendo fatto corretta applicazione dei criteri dettati da questa Corte in materia di confisca obbligatoria ex art. 416 bis c.p., comma 7. Può semmai discutersi dell'adeguatezza della predetta sintetica motivazione a fronte della specificità della concreta fattispecie. Ma i provvedimenti cautelari reali sono ricorribili soltanto per violazione di legge, tant'è che il ricorrente ha formalmente limitato la sua impugnazione al vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ella specie insussistente, per censurare inammissibilmente la motivazione del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012