Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 1
In tema di accertamento dello stato di abbandono, il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con i genitori di sangue, di cui agli artt. 1 della legge n. 184 del 1983 e 9 della legge n. 176 del 1991, tutela un suo interesse superiore presunto, perché va rispettata e preservata, in base al diritto interno ed a quello internazionale, l'indennità del minore e la sua esigenza nella misura del possibile a vivere con i genitori biologici e ad essere allevato da loro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2002, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^. 12146 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto:
da
IA ER GO, curatrice speciale delle minori DD ER e NA, nate a Oristano il 24.02.1989 e il 22.03.1991, elettivamente domiciliata in Roma, V. Francesco Crispi n. 99, presso l'avv. Paolo Mazzotta e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Franca Boi di Cagliari.
- ricorrente-
contro
AR IA NI, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'avv. Luisella Fanni di Cagliari e dall'avv. Gianfranco Dosi, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Nomentana n.257.
- controricorrente -
nonché
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari per i minorenni, n. 4 del 30 marzo - 3 aprile 2001. Udita, all'udienza del 5 dicembre 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentiti l'avv. Dosi, per la controricorrente, che ha domandato il rigetto del ricorso e il P.M. Dott. Libertino Alberto Russo, che ne ha chiesto l'accoglimento.
Svolgimento del processo
La Corte di Cassazione, con sentenza 12 aprile 1999 n. 13837, ha cassato la decisione della sezione per i minorenni della Corte d'appello di Cagliari che nel 1998 aveva confermato il rigetto dell'opposizione di AR IE IS al decreto che aveva dichiarato adottabili le sue figlie minori ER e AN DI, pur avendo il c.t.u. in entrambi i gradi del giudizio riconosciuto l'idoneità della donna, affetta da depressione, a curare le figlie;
la decisione era cassata, perché apodittica e immotivata sul carattere irreversibile dello stato di abbandono delle bambine ex art. 8 della L. 4 maggio 1983 n. 384, rilevato per l'incapacità della madre di opporsi ad atti di violenza sulle minori ad opera del marito malato di mente e oligofrenico, senza tenere conto delle migliorate condizioni mentali della donna e dell'intervenuta interdizione del marito alla data della sentenza e non rilevando la pendenza della causa di separazione legale iniziata dalla IS contro il marito.
Con sentenza del 30 marzo 2001, all'esito del giudizio di rinvio, la sezione per i minorenni di Sassarì della Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'appello della IS ed ha revocato la dichiarazione di adottabilità delle minori, con l'opposizione della curatrice delle minori AR ES AG, affermando che la sentenza di rinvio aveva riconosciuto alle minori il diritto di crescere nella famiglia di sangue, non sacrificabile per l'inadeguatezza degli atteggiamenti educativi e psicologici dei genitori di sangue.
Secondo la Corte occorreva valutare all'attualità se almeno uno dei genitori avesse consapevolezza dei suoi compiti e potesse offrire cure e calore affettivo alle figlie, al cui interesse esclusivo all'atto della declaratoria nessun rilievo si era dato nella decisione cassata, che aveva rilevato solo l'inidoneità della donna a sottrarre le figlie dalle violenze del padre oligofrenico, con ottica difforme da quella di legge.
Infatti, poiché il padre delle minori era stato interdetto e la causa di separazione da lui era stata coltivata dalla IS, che aveva così dimostrato di voler proteggere le bambine, affermando di non avere denunciato l'uomo in precedenza, solo per evitare che le piccole le fossero tolte, la Corte ha negato che la situazione di abbandono delle minori sussistesse ancora e fosse irreversibile e, pur disponendo precauzioni da adottare per facilitare il rientro delle minori nella casa d'origine, a cura dei competenti Servizi territoriali, in accoglimento dell'appello della IS, ha revocato la dichiarazione di adottabilità e affidato le piccole alla madre, disponendo che, a cura dei Servizi sociali del paese dell'attrice e di quello della famiglia affidataria, fosse curata progressivamente la preparazione psicologica di ER e AN a riprendere la convivenza con l'appellante, predispondendo incontri delle ragazze con la madre.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la AG per cinque motivi illustrati da memoria, e la IS si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 3, comma 1^, e 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991 n. 186 e dell'art. 17, comma 4^ L.4 maggio 1983 n. 184, perché la Corte territoriale,
che doveva valutare la vicenda "alla luce delle circostanze da ultimo emerse e del loro ulteriore sviluppo" per uniformarsi ai principi di diritto della sentenza della Cassazione n. 13837/99 a base del rinvio, avrebbe violato l'interesse superiore delle minori di cui al citato art. 3 L. 176/91, avendo avuto le ragazze, dal 1995, solo due incontri con la madre ed essendosi inserite in gruppi familiari nei quali hanno realizzato buoni progressi nel loro sviluppo. L'astratta prevalenza del diritto delle minori a crescere nella famiglia di sangue ha impedito la valutazione effettiva delle situazioni sopravvenute in cui esse si trovano, il cui mutamento potrebbe incidere negativamente su loro;
poiché le minori hanno avuto problemi psicologici e ritardi nell'evoluzione, il trauma del distacco dalle famiglie affidatarie potrebbe dar luogo a danni maggiori di quelli derivanti dal distacco dalla famiglia biologica nè su di esso avrebbe rilievo positivo l'attuazione del loro diritto a vivere nella famiglia di sangue., per cui la scelta di non sentire nè le minori ne' la loro curatrice aveva leso l'interesse superiore delle bambine.
La curatrice che in precedenza aveva sostenuto l'inopportunità di dichiarare adottabili le minori, nella situazione sopravvenuta, nella quale esse avevano finalmente progredito e realizzato uno sviluppo positivo della personalità in una famiglia che le aveva in affidamento, aveva chiesto il rigetto della domanda della IS;
la sentenza impugnata giustifica il prevalere del diritto alla famiglia di sangue su ogni altra valutazione, escludendo che il migliore tenore di vita della famiglia affidataria possa far pervenire a soluzione diversa, dando quindi disposizioni per attenuare i danni cagionati alle minori palesemente insufficienti, dovendo la decisione eseguirsi in trenta giorni, irrazionalmente non si sono ascoltate le minori che, ai sensi dell'art. 12 L. 176/91, hanno diritto ad essere sentite e nonostante il loro equilibrio psichico raggiunto nel corso dell'affidamento potrebbe essere alterato dal rientro presso la madre.
La IS nel controricorso rileva la mancanza di ogni aiuto dai Servizi Sociali, che si sono impegnati solo dopo la nuova decisione oggetto di ricorso e a seguito della revoca dello stato di adottabilità, per provare i danni che le minori avrebbero ricevuto da un rientro a casa e sollecitare i P.M. presso il Tribunale per i minorenni a chiedere la decadenza della potestà genitoriale per i genitori di sangue, dopo un'attività di indagine svolta senza controllo giudiziale ed espletata al di fuori delle garanzie del contraddittorio.
1.1. Questa Corte, nella sentenza che ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, ha escluso che la situazione della IS, di depressione e di mancata opposizione alle condotte del marito in danno delle figlie, rilevasse l'irreversibilità dello stato di abbandono delle minori, demandando al giudice del rinvio un'aggiornata valutazione della situazione, nella quale si tenesse conto del diritto delle piccole di rimanere con la famiglia biologica (art. 1 L. 184 /83), salvo a ritenere esistente uno stato di abbandono ex art. 8 della stessa L. 184/83, che si ha se "i genitori o altri parenti tenuti a provvedervi" lascino i minori "privi di assistenza morale o materiale ... non per forza maggiore di carattere transitorio".
In tale contesto, correttamente la Corte d'appello che ha accertato il carattere transitorio dell'abbandono delle minori., venuto meno per avere la madre superato il suo stato depressivo ed evidenziato capacità di difendere le figlie dal padre, separandosene legalmente e impedendo che lo stesso possa di nuovo compiere atti violenti verso di loro, ne ha negato con motivazione logica e coerente lo stato di abbandono.
Invero, "nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità l'accertamento dell'insussistenza dello stato di abbandono del minore implica di per sè l'accoglimento dell'opposizione, senza che occorra indagare sulla situazione dei minori presso gli affidatari o raffrontare questa situazione con quella del rientro nella famiglia di origine" (Cass. 11 novembre 1996 n. 9861), perché "la dichiarazione dello stato di adottabilità che comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita nella famiglia biologica, è consentita solo quando la vita offerta dai genitori di sangue sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come unico strumento adatto ad evitare più gravi pregiudizi" (Cass. 10 settembre 1999 n. 9643). In sostanza, il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con i genitori di sangue, di cui agli artt. 1 L. 184/83 e 9 L. 176/91, t.ute2a un suo interesse superiore presunto (art.3 L. 176/91), perché va rispettata e preservata, in base al diritto interno e a quello internazionale, l'identità del minore e la sua esigenza nella misura del possibile, a vivere con i genitori biologici e ad essere allevato da essi.
La Corte di merito, poiché la madre è idonea a curare le due minori, pur nel contesto dei ritardi psicologici e mentali che la affliggono irrilevanti sul piano dell'accertamento dello stato di abbandono delle minori (Cass. 26 aprile 1999 n. 4139), ha negato che queste possano ritenersi attualmente non assistibili dalla IS e, pur considerando le esigenze connesse al loro buon inserimento, alla data della sentenza, nelle famiglie affidatarie, ne ha escluso la adottabilità, disponendo che le ragazze tornino a vivere con la madre, con le precauzioni e la gradualità necessarie a ridurre il trauma che immancabilmente verrà per il distacco dal gruppo familiare nel quale sono state accolte in via provvisoria. La Corte non ha ritenuto necessaria, nel giudizio di rinvio, l'audizione della curatrice e delle minori, anche se non risulta dal ricorso, sul punto non autosufficiente, se esse mai siano state ascoltate nelle precedenti fasi del processo.
Ai sensi dell'art. 7 della L. 184 del 1983 e dell'art. 12 della L. 196 del 1991, le minori hanno diritto di essere ascoltate in ordine alla loro posizione e di esprimere la loro opinione sulla procedura in corso, ma detto diritto è strumentale rispetto al provvedimento da adottare e quindi l'audizione può essere esclusa, quando, come nel caso, l'insussistenza al momento della decisione e all'esito di un lungo procedimento, di uno stato irreversibile di abbandono, impedisce in ogni caso la dichiarazione di adottabilità, rendendo in sostanza irrilevante qualsiasi "opinione" delle due ragazze (art. 12 L. 176/91) sulla decisione del giudice, la ricostruzione della famiglia naturale senza il padre interdetto, è possibile secondo la sentenza impugnata, per essere venute meno nel corso del processo, le cause dell'abbandono, che quindi non è irreversibile (Cass. 10 novembre 1999 n. 12449). Inutile sarebbe stata l'audizione delle ragazze, rispondendo al loro superiore interesse, secondo la legge, piuttosto la ripresa del loro legame con la madre biologica che la "migliore" situazione sociale, economica e culturale, presso le famiglie affidatarie. La Corte poi non aveva obbligo, ex art. 12 L. 184/83, di sentire la curatrice delle adottande, perché non è uno dei soggetti indicati nella norma che devono essere sentiti e possono censurare la mancata loro audizione, da esperire nella fase di preparazione del decreto di adottabilità e nel primo grado del giudizio di opposizione e non in quella di appello (Cass. 10 settembre 1999 n.9643), per giunta in sede di rinvio, anche se detta censura è ammissibile se sono specificati i danni arrecati al minore dall'omessa audizione. Pertanto, risultando la decisione, sul punto dell'interesse delle minori a ricongiungersi con la famiglia di sangue, razionale e conforme al principio di diritto affermato da questa Corte nel rinviare la causa ai giudici del merito, il primo motivo di ricorso è da ritenere infondato;
la sentenza impugnata non è priva di motivazione, ovvero astratta e apodittica, perché tiene conto dei nuovi legami affettivi ed umani delle minori, dando rilievo prevalente a quello di sangue con la madre, in conformità alle prescrizioni del diritto vigente anche in sede internazionale, pur riconoscendo che questo diritto relativo e non assoluto, va tutelato, tenendo conto degli altri interessi delle minori, e che la stessa Corte territoriale ha cercato di proteggere con la previsione di interventi dei Servizi territoriali per seguire le minori nel momento traumatico del distacco dalle famiglie affidatarie e del ricongiungimento alla madre naturale.
"Ai fini della dichiarazione di adottabilità non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità onde offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, indispensabili per una crescita sana ed equilibrata" (Cass. 13 febbraio 2001 n. 2010). La sentenza di merito ritiene che la migliore situazione di salute mentale della madre, l'interdizione del padre, la disponibilità dei molti fratelli di lui ad aiutare economicamente le minori e il giudizio di separazione tra i coniugi, sono tutti motivi che alla data della decisione evidenziano il venir meno delle condizioni che avevano comportato la dichiarazione di adottabilità e del preteso stato di abbandono;
il primo motivo di ricorso che esclude una reale motivazione della decisione è quindi infondato.
2. Il secondo motivo d'impugnazione lamenta violazione degli artt. 8 e 17 della L. 184/83 per avere la Corte d'appello solo in astratto valutato la situazione attuale della famiglia di origine delle minori, essendo apodittica l'affermazione di un'idoneità della IS a curare le figlie, perché il giudizio di separazione tra i genitori delle bambine, che in fatto appare pendente, non avrebbe impedito la convivenza dei due coniugi per cui il rischio di maltrattamenti per le minori permane ed è ancora rilevante. Dalle relazioni dei servizi sociali del paese ove le minori dovrebbero rientrare risulta che i vigili urbani hanno accertato la ripresa della convivenza dei genitori delle minori e sul punto occorre un'indagine nell'interesse delle bimbe, inattuata dalla Corte di merito;
questa parte dalla esistenza dello stato di abbandono affermato dalla sentenza cassata per la quale vi era stato il rinvio e la riassunzione, ma già il venir meno della precedente decisione cassata non può che escludere lo stato di abbandono da essa accertato, facendo venir meno la logica di quest'ultima, anche a non tener conto che nel giudizio di primo grado era emerso che fino al 1998 i coniugi ancora convivevano.
Sul punto della ripresa di convivenza dei genitori non è sufficientemente motivata la sentenza impugnata.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in ordine alla pretesa insufficienza di motivazione, in quanto in questa sede si possono dedurre solo le violazioni di legge e quindi la totale mancanza di motivi, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, L. 184/83. Si chiede comunque di tener conto in questa sede della ripresa della convivenza tra i genitori delle minori, che comporterebbe una coabitazione di queste con il padre oligofrenico e malato di mente, e detta valutazione di fatto è preclusa in sede di legittimità. Il motivo di ricorso è inammissibile pure in rapporto alla prova che i due genitori delle minori coabitano, perché deduce una situazione di fatto non eccepita in sede di merito;
l'autorizzazione presidenziale a vivere separati emessa nel giudizio di separazione tra i genitori delle minori, comporta la presunzione della fine della convivenza, che non risulta si sia contestata o chiesta di superare dalla curatrice con ordinari mezzi istruttori, anche da sollecitare e far deliberare di ufficio dalla Corte d'appello, che non poteva che rilevare la mancata convivenza di cui agli atti e tenuto conto della liberazione della donna dalla coabitazione con il marito, la cui presenza a causa della malattia era ostativa alla ripresa della convivenza di lei con le figlie, ha escluso la permanenza dell'abbandono da parte della madre, cioè di uno dei due genitori, con il quale soltanto ovviamente la convivenza delle minori potrà e dovrà riprendere.
3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 384 (rectius 394) c.p.c., perché la sentenza di merito non si sarebbe conformata a quella di cassazione dal cui rinvio dipende, adeguandosi solo all'affermazione dell'astratta riversibilità dello stato di abbandono, ripetuta apoditticamente come nella sentenza cassata si era in precedenza rilevato, con uguale difetto di motivi, che la dipendenza della donna dal marito escludeva detta riversibilità. In difetto di indagine o istruttoria nuove, la Corte di merito non poteva valutare all'attualità la situazione erroneamente esaminata dalla decisione cassata.
3.1. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato dato che la sentenza di merito interviene per verificare la correttezza e legittimità di quella di primo grado, la quale doveva essere rivalutata alla luce dei fatti accertati in corso di causa e dei principi di diritto enunciati nella sentenza di cassazione;
all'esito di detto esame e della valutazione conseguente, la Corte territoriale ha negato che rispetto alla IS potesse affermarsi la permanenza dello stato di abbandono delle minori, data la capacità della donna a curarle e a tenerle con sè e dovendosi presumere la cessazione della convivenza di lei con il marito i cui maltrattamenti avevano dato luogo al rigetto dell'opposizione. La Corte d'appello non poteva non tenere conto delle valutazioni dei giudici di primo grado ripetute nella sentenza già cassata circa l'esistenza di uno stato di abbandono, già ritenuto dal tribunale irreversibile e definitivo, e, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema sul diritto delle minori a convivere con uno o entrambi i genitori e tenuto conto dell'idoneità della IS a curare e tenere con sè le due ragazze, in assenza del padre, ha dichiarato inesistente all'atto della decisione, il predetto stato di abbandono, ormai concluso. Anche questo ulteriore motivo di ricorso è quindi infondato.
4. In quarto luogo si lamenta violazione dell'art. 111 Cost. e 132, numero 4 c.p.c., perché mancherebbe l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata in relazione alle doglianze già formulate. Il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione dimostra l'infondatezza anche di questo quarto motivo.
5. Il quinto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 17 della L. 184 del 1983, e degli artt. 113 e 112 c.p.c., per non avere la Corte richiamato la sentenza del Tribunale che ha rigettato l'opposizione al decreto che aveva dichiarato lo stato di adottabilità facendo riferimento solo a quest'ultimo, rilevandosi detta carenza nello svolgimento del processo e nel dispositivo.
5.1. Anche questo motivo non coglie nel segno in quanto il giudizio di merito è nel caso un'opposizione al decreto dichiarativo dello stato d'adottabilità confermato dalla sentenza gravata d'appello, la cui riforma incide sia su di essa, in quanto caducata per l'accoglimento del gravame, che sullo stato di adottabilità, dichiarato con decreto, revocato in secondo grado con la decisione che lo aveva confermato, con la conseguenza che anche questa ragione d'impugnazione è da rigettare perché infondata, come l'intero ricorso.
6. Soccorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002