Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2001, n. 2010
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Sentenza 13 febbraio 2001

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Per potersi legittimamente predicare l'esistenza di un effettivo "stato di abbandono" che giustifichi la dichiarazione di adottabilità di un minore devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore stesso, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e / o educativi dei genitori. Ne consegue che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore medesimo sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità onde offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico - fisica (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto i disturbi di mente della nonna materna del minore - potenziale affidataria dello stesso, all'esito dell'accertata, assoluta inidoneità dei genitori - tali da pregiudicarne la sana ed equilibrata crescita psicofisica, ed aveva, per l'effetto, dichiarato il relativo stato di adottabilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2001, n. 2010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2010
    Data del deposito : 13 febbraio 2001

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