Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 1
Per potersi legittimamente predicare l'esistenza di un effettivo "stato di abbandono" che giustifichi la dichiarazione di adottabilità di un minore devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore stesso, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e / o educativi dei genitori. Ne consegue che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore medesimo sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità onde offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico - fisica (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto i disturbi di mente della nonna materna del minore - potenziale affidataria dello stesso, all'esito dell'accertata, assoluta inidoneità dei genitori - tali da pregiudicarne la sana ed equilibrata crescita psicofisica, ed aveva, per l'effetto, dichiarato il relativo stato di adottabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2001, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GI, nella qualità di nonna materna del minore BE LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato OSCAR PIEROTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE INNAMORATI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IN CI, nella qualità di Curatore-Speciale del minore BE LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso l'avvocato GIUSEPPE MARSICO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, Sezione Minori, depositata il 09/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Germani, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16 ottobre 1998 il Tribunale per i minorenni di Perugia dichiarava lo stato di adottabilità del minore GA NE, nato il [...], sul presupposto dell'emerso stato di abbandono non reversibile, da ricondurre, da un lato, all'inadeguatezza della madre, incapace di prendersi cura del figlio e di adempiere agli oneri genitoriali e, dall'altro, alle inaffidabili risorse della cerchia parentale (i nonni materni Otello NE e US VE, malgrado la dichiarata disponibilità a sostenere la propria figlia, non si erano mostrati in grado di offrire al neonato un ambiente adeguato di crescita). Con sentenza dell'8-9 marzo 2000, la Corte d'appello di Perugia, sezione per i minorenni, rigettava l'appello della nonna materna US VE, osservando:
a) che la madre aveva trascurato totalmente le esigenze del figlio, dimostrando una disaffezione qualificabile come rinuncia al ruolo genitoriale;
b) che non meno gravi dovevano ritenersi i limiti della nonna materna, la cui intenzione di voler svolgere una supplenza integrale e protettiva del piccolo GA non dava alcun affidamento, giacché la VE non aveva per alcun verso manifestato un affettuoso attaccamento al IP, in sostituzione della madre naturale, incapace di. espletare i suoi compiti genitoriali, durante il periodo di tre mesi in cui il bambino si trovava in ospedale e, quindi, in istituto;
c) che, secondo le conclusioni del c.t.u., che meritavano di essere condivise, la nonna materna era incapace di svolgere una supplenza integrale e protettiva in seno al nucleo familiare in questione;
d) che, in particolare, la VE, con l'instabilità emotiva dovuta ai disturbi della sua personalità, avrebbe usato il piccolo GA come mezzo per superare le proprie frustrazioni e recuperare, in parte, un ruolo che non aveva sortito effetti positivi, considerando la storia dei figli;
e) che ricorreva una situazione di abbandono del minore, configurabile anche nell'ipotesi di obiettiva conseguenza di una condotta commissiva o omissiva che, indipendentemente dagli intendimenti da cui possa essere ispirata, esponga a grave rischio il sano sviluppo psicologico del minore;
f) che la situazione abbandono ritenuta sussistente in caso di minore la cui madre era risultata affetta da disturbo della personalità di tipo misto, tale da assumere un ruolo genitoriale positivo ed adatto per la crescita della bambina, sussisteva a fortiori nella specie, in cui i disturbi della personalità era riferibilì alla nonna materna del minore.
Avverso la sentenza d'appello US EL proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il curatore speciale del minore resisteva con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
--) Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione dell'art. 8 della legge 184/83 per insussistenza dei requisiti di legge per la declaratoria dello stato di abbandono del minore.
Sostiene la EL che nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento alla situazione ambienta1e ed alle condizioni di vita oggettivamente offerte dalla nonna al piccolo GA contenendo la motivazione solo valutazioni sulla stato psichico della ricorrente (peraltro infondate) senza alcun rigoroso accertamento in merito alla capacità di assistenza materiale della ricorrente. L'affermazione della Corte di merito - secondo cui la situazione di abbandono può verificarsi quando la mancanza di assistenza deriva dal fatto che i parenti siano affetti da malattia mentale o da una loro irrimediabile limitatezza mentale o culturale - era in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo cui le (eventuali) anomalie caratteriali dei genitori e lo stile di vita difforme dall'ordinario non integrano di per sè una situazione di abbandono. Poiché l'esigenza primaria è che il minore cresca nella famiglia d'origine, non è sufficiente, ai fini della dichiarazione di adottabilità, che risultino carenze caratteriali o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragioni di tali patologie, il genitore sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili Per un'equilibrata e sana crescita psicofisica (vedi Cass.
9.1.1998 n. 120). L'ascendente propostasi nel caso in esame avrebbe dovuto essere equiparata al genitore ed essere considerata con lo stesso favor, indagandosi in merito alla sua idoneità a provvedere al bambino secondo i suddetti parametri.
--) Il motivo non è fondato.
Secondo la sentenza di questa Corte richiamati dalla stessa ricorrente (9 gennaio 1998 n. 120), perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori. Ne consegue che, ai .fini della dichiarazione di adottabilità, non è sufficiente che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica.
Non è vero che, come sostenuto dalla ricorrente, che la sentenza impugnata non abbia applicato gli stessi parametri nei confronti della nonna materna, avendo la Corte d'appello, all'esito di una lunga analisi, concluso che nella specie i disturbi della personalità erano riferibili alla nonna materna del minore. In particolare, il giudice d'appello, dopo aver premesso che la declaratoria di adottabilità è subordinata all'inidoneità delle figure genitoriali e delle altre figure, parentali nonché all'esistenza o alla probabilità di un danno grave ed irreversibile alla sana crescita psicofisica del minore, ha precisato che occorreva stabilire se la nonna materna garantiva al minore l'appagamento dei suoi imprescindibili bisogni di cure, di affetto e di equilibrata e sana crescita psicofisica.
Il giudice d'appello ha sottolineato, tra l'altro, anche sulla base delle risultanze della c.t.u.: a) che l'affermazione dell'appellante di voler svolgere una supplenza integrale e protettiva del piccolo GA non dava alcun affidamento, non avendo la VE manifestato un affettuoso attaccamento al IP, in sostituzione della madre naturale, incapace di espletare i suoi compiti, durante il periodo di tre mesi in cui il bambino si trovava in ospedale e, quindi, in istituto;
b) che il "modello pedagogico" sarebbe stato sicuramente molto pregiudizievole per la sana ed armoniosa crescita psicofisica del minore, atteso che il matrimonio della VE era stato caratterizzato da una conflittualità continua con il partner con conseguente disgregazione prima della coppia e, poi, della famiglia, tanto che quattro figli su cinque erano stati allontanati dalla vita familiare per prevenire patologie gravi e, malgrado ciò, due di. essi avevano sviluppato quadri psicopatologici rilevanti sul piano psichiatrico, essendo psicotici;
c) che la VE presentava un quadre di personalità alterata, caratterizzata da comportamenti rigidi e schemi di comportamento incapaci di adattamento al l'ambiente, che avevano determinato in lei una compromissione funzionale significativa, nelle relazioni, con il risultato del fallimento educativo dei figli e della situazione familiare disgregata;
d) che un simile modello comportamentale era chiaramente schizofrenico ed aveva contribuito a determinare in alcuni figli delle sindrome dissociative;
e) che la VE presentava un quadro psichiatrico definibile come di sturbo paranoide di personalità, essendo alterate le modalità di percezione ed interpretazione del sè e vivendo la medesima nel continuo sospetto di essere danneggiata o ingannata dalle decisioni altrui;
f) che la VE aveva evidenziato temi persecutori e di inefficacia terapeutica oltre che di ostilità con i servizi sociali con i quali sarebbe stato pressoché impossibile ipotizzare una benché minima collaborazione. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza della lamentata violazione di legge, in quanto la Corte di merito ha riscontrato una situazione di pregiudizio per il minore anche con riferimento alla nonna materna.
--) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia difetto assoluto di motivazione.
La trattazione della pretesa incapacità della VE di fornire assistenza morale al IP appariva del tutto carente e contraddittoria, secondo la medesima. La sentenza dopo aver sostenuto che la risposta del bambino all'interazione con gli adulti (genitori o altre figure parentali) non era riconducibile semplicemente ad un solo aspetto del comportamento e della personalità dei genitori e delle figure parentali, aveva preso in considerazione esclusivamente le condizioni psichiche e caratteriali della ricorrente. Quest'ultima lamenta poi che la Corte territoriale ha immotivatamente disatteso le critiche formulate dal perito di parte appellante alla c.t.u. eseguita in primo grado, nonché l'istanza della difesa di approfondire, mediante perizia in appello, l'idoneità o meno della VE ad occuparsi del bambino. Grave difetto motivazionale è ravvisabile, secondo la ricorrente, nel fatto che la Corte di merito, non potendo negare l'affermata disponibilità della VE a prendersi cura del IP, aveva motivato il rigetto dell'appello sostenendo semplicemente che l'interpretazione di voler svolgere una supplenza integrale e protettiva sul piccolo IE non dava alcun affidamento, senza però indicare nessun elemento concreto a suffragio di tale conclusione.
---) Il terzo motivo di ricorso ha per oggetto una doglianza di motivazione, apparente.
La sentenza impugnata ha affermato che il minore aveva bisogno di figure genitoriali che rompessero con il suo passato e che era doveroso affidarlo a persone serene, gratificate ed attente a non trasformare il figlio in oggetto di possesso o in mezzo per superare vuoti o carenze personali, ma ha omesso di considerare l'esigenza di assicurare al minore, in difetto di specifiche ragioni ostative, la crescita e lo sviluppo nella famiglia d'origine come ambiente naturale. In definitiva la Corte d'appello aveva soltanto addebitato alla nonna del minore una cura non troppo assidua, contestandole il fatto di non avergli fatto visita come dovuto, con ciò finendo per elevare a condizioni integranti lo stato di abbandono comportamenti transitori e dimostratamente accidentali non tali da legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilità. L'istituto dell'adozione costituisce estremo rimedio ad una accertata ed irreparabile situazione di abbandono, e non un rimedio per ovviare a carenze assistenziali o per procurare condizioni di vita migliori che di quelle la famiglia di origine è in grado di offrire.
--) Il secondo ed il terzo motivo di ricorso congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione sono inammissibili. Con il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, a norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere fatta valere solo in quanto integri violazione di legge, e cioè si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica (oltreché nei casi di totale omissione) nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", fra loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse o obiettivamente incomprensibili, mentre deve escludersi il controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 1999 n. 4292, 1^ dicembre 1999 n. 13419). Nella specie, come emerge anche dall'esame del precedente motivo di ricorso, la Corte di merito ha. basato la sua decisione su una lunga serie di argomenti, sia in ordine alla sussistenza della situazione di abbandono sia all'impossibilità di rimediarvi mediante l'affidamento del minore alla nonna materna, sicché non è configurabile l'inosservanza dell'obbligo della motivazione. --) Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001