Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 4
La situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è consentita dalla legge solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione.
Poiché l'articolo 75 della legge n. 184 del 1983, in tema di patrocinio a spese dello Stato nelle procedure previste dalla stessa legge, rinvia al secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 533 del 1973, secondo cui i diritti e gli onorari del difensore nominato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati con il provvedimento che decide la causa, di fronte alla richiesta di liquidazione delle proprie competenze a tale titolo avanzate dal curatore speciale del minore costituito in proprio nel grado di appello del giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, incombe sul giudice l'obbligo di provvedere e non è possibile rinviare ad un separato provvedimento.
Anche nel giudizio di opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, in cui la trattazione della causa è collegiale anche nella fase istruttoria, il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione, dal momento dell'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione; pertanto non è configurabile nullità della sentenza nel caso dell'istruttoria.
Nel grado di appello del giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, mentre devono essere necessariamente sentiti l'appellante e il pubblico ministero, è rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione sull'opportunità di ascoltare, se non appellanti, i genitori e gli altri soggetti indicati nel penultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 184 del 1983, la cui audizione è invece obbligatoria nella fase camerale del procedimento e nel primo grado del giudizio di opposizione; peraltro, essendo l'audizione personale degli appellanti stabilita unicamente a maggior tutela dell'interesse sostanziale ad essi riconosciuto, solo gli stessi possono lamentarne l'omissione (nella specie, la S.C. ha affermato che non poteva dolersi della omessa audizione dei genitori appellanti il curatore speciale del minore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9643 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UB OB Curatrice speciale del minore RT UA JUNIOR, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMAM di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;
- ricorrente -
contro
RT UA, IO NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor L. GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE MASCOLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
P.M. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO DI BARI, SARNO EGIDIO TUTORE DEL MINORE RT UA JUNIOR, P.M. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 776/98 della Corte d'Appello di BARI, Sezione Minori, depositata il 15/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per i resistenti, l'Avvocato Mascolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 Il Tribunale per i monorenni di Bari, con decreto 9 agosto 1996, dichiarava lo stato di adottabilità del minore IC RD junior, nato a [...] il [...]. I genitori naturali del minore, IC RD e GI FR, proponevano opposizione, respinta dal Tribunale per i minorenni. Avverso tale sentenza i su detti genitori proponevano gravame alla Corte di appello, la quale - disposti accertamenti peritali ulteriori rispetto a quelli espletati in primo grado - con sentenza depositata il 15 luglio 1998, accoglieva il gravame e revocava il decreto di adottabilità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 7 ottobre 1998 al Procuratore Generale della Corte di appello di Bari, a IC RD e GI FR, e il 6 ottobre 1998 al tutore del minore e al Procutarore generale presso questa Corte la Curatrice speciale del minore, avv. Roberta Rubino, formulando cinque motivi. Resistono con controricorso notificato il 26 novembre 1998 i genitori del minore, IC RD e GI FR.
Motivi della decisione 1 Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso, per essere stato notificato il 26 novembre 1998, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c., scaduto il 26 novembre 1998, essendo stato il ricorso notificato in data 6/7 ottobre 1998.
2 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 158 e 62 c.p.c. Si deduce al riguardo innanzitutto che nel corso del giudizio di appello vi sarebbero state sostituzioni nel collegio giudicante, già nella fase istruttoria, senza che fossero adottati provvedimenti di sostituzione dei componenti del collegio.
Deduceva altresì che il collegio, dopo avere ritenuta necessaria, con ordinanza 13 giugno 1997, un nuova C.T. sulla personalità dei genitori del minore, rinviando all'udienza dell'11 luglio 1997 per la formulazione dei quesiti, con ordinanza 10 ottobre 1997, aveva ammesso C.T. su quattro quesiti proposti da essa curatrice, nonché su gli altri quesiti "di cui all'ordinanza 11 luglio 1997", che non erano stati mai formulati.
Il motivo è infondato.
I collegi delle Corti di appello, ivi compresi quelli delle sezioni per i minorenni, sono precostituiti ai sensi dell'art. 7 bis dell'Ordinamento giudiziario, e la trattazione della causa è collegiale anche nella fase istruttoria, ma è ius receptum che nei giudizi civili il principio della immutabilità del collegio è inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, cosicché trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, e pertanto non è configurabile alcuna nullità nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell'istruttoria (da ultimo Cass. 2 novembre 1998, n. 10947 e 16 maggio 1997, n. 4368 in materia di appello nel rito del lavoro;
2 agosto 1990, n. 7757 e 15 marzo 1988, n. 2448 in materia di procedimenti camerali).
Quanto alla ammissione della consulenza tecnica, oltre che sui quesiti in concreto formulati, anche con riferimento a quesiti di cui ad un'ordinanza che in effetti non ne conteneva, ciò costituisce un errore materiale inidoneo a dar luogo ad alcuna nullità, una volta che la consulenza tecnica sia stata esattamente espletata in riferimento ai quesiti effettivamente sottoposti al consulente tecnico ed essa, come nel caso di specie, sia stata ritenuta dal giudice idonea a fornire il supporto tecnico richiesto per la decisione della causa.
2 Con il secondo motivo si deduce sotto un primo profilo la violazione degli artt. 90 e 92 disp. att. c.p.c., 194 e 132, n. 4, c.p.c., denunciandosi la violazione del diritto di difesa per avere la ricorrente avuto comunicazione unicamente del luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni peritali, ma non delle operazioni successive, così da non essere stata posta in condizione di parteciparvi. Si lamenta altresì il mancato deposito di tutti i "tests" compiuti, nonché uno "straripamento di potere" da parte del C.T. per avere compiuto considerazioni sul minore senza il suo esame, una visita alla pensione Cristal per chiarire la reale motivazione delle assenze della madre del minore GI FR, considerazioni sulle decisioni giudiziarie prese, richiesta di chiarimenti alla GI senza l'autorizzazione del giudice. Con il motivo si lamentano altresì vizi motivazionali della sentenza impugnata in ordine all'eccepito straripamento dei suoi poteri da parte del C.T., anche in ordine all'esame del minore, che non era stato disposto dal Tribunale.
Quanto al primo profilo del motivo, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio - condiviso da questo collegio - secondo il quale l'inosservanza da parte del consulente tecnico di ufficio, quando riprende le operazioni peritali interrotte, del dovere di avvertire le parti, determina la nullità relativa della consulenza tecnica (sanata ove non dedotta nella prima difesa o nell'udienza successiva) solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass. 21 maggio 1997, n. 4511; 7 febbraio 1996, n. 986). Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che tale pregiudizio non sussistesse, e tale affermazione va confermata in questa sede, trattandosi di perizia psicologica in relazione alla quale, non essendo stato nominato un consulente di parte, la mancata comunicazione delle singole sedute ai difensori era inidonea a determinare in concreto una lesione del diritto di difesa. Quanto al secondo aspetto del motivo, con esso si deducono una serie di asserite irregolarità che sarebbero state compiute dal consulente tecnico, senza peraltro indicare sotto quale profilo avrebbero inciso sulla decisione adottata dalla Corte di appello, ovvero avrebbero pregiudicato il diritto di difesa. Ne deriva l'inammissibilità del motivo in relazione a tale aspetto per genericità, poiché il difetto della su detta specificazione impedisce di verificare se le irritualità dedotte possano avere influito sulla decisione del giudice o sull'esercizio del diritto di difesa.
3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 8, 12 e 15 della legge n. 184 del 1983. Si deduce al riguardo che lo stato di abbandono che dà luogo allo stato di adottabilità è una situazione obbiettiva, nella quale non rileva la disponibilità dei genitori verso il figlio, ove in concreto non sia idonea ad eliminarla, non dipendendo da una situazione meramente transitoria di forza maggiore. Nel caso di specie la Corte di appello non avrebbe evidenziato mutamenti radicali e decisivi della situazione di abbandono ravvisata dal Tribunale, ne' l'adesione dei genitori a misure di sostegno, sempre in precedenza rifiutate. Nè la Corte avrebbe accertato un mutamento della situazione di salute della madre e della situazione di lavoro del padre.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte di appello, dopo ampio esame comparativo delle risultanze delle consulenze tecniche espletate in primo e secondo grado, premesso che lo stato di abbandono del minore era stato affermato dal giudice di primo grado in relazione alla ritenuta inadeguatezza dei genitori al loro ruolo, che gli arrecava grave pregiudizio nel suo sviluppo psicofisico, in accoglimento del gravame e in contrasto con tale decisione ha giudicato che in realtà il minore non è stato "allevato dai ricorrenti al di sotto di quella che viene definita, in conformità di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza in materia e secondo criteri di esperienza, una soglia minima di cure materiali di calore affettivo ed aiuto psicologico, indispensabili per il normale sviluppo della personalità del minore"; che in particolare la figura materna non era stata carente nei sui confronti e comunque non è affetta da problematiche psichiche, bensì fisiche di tipo transitorio;
che la coppia è "sostanzialmente idonea a curare in modo adeguato lo sviluppo fisico, psichico e affettivo del figlio, in quanto capace di avere piena consapevolezza dei compiti e delle responsabilità nei suoi confronti".
Trattasi di motivazione conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in relazione al concetto di situazione di abbandono, che a norma dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario perché sia dichiarato lo stato di adottabilità, principi secondo i quali la dichiarazione di adottabilità del minore, comportando il sacrificio della esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è consentita dalla legge solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da fare considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio (Cass. 29 aprile 1998, n. 4363), e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale (Cass. 2 aprile 1998, n. 3405), dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obbiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necesaria a tal fine (Cass.20 gennaio 1998, n. 482). Avendo la Corte di appello accertato - con valutazione di merito di sua esclusiva competenza, non censurabile in questa sede - che lo stato di abbandono, nei sensi anzi detti, nel caso di specie non sussiste, il motivo è infondato.
4 Con il quarto motivo si deduce sotto un primo profilo la violazione dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983, per non essere stati i genitori del minore, ricorrenti nel giudizio proposto dinanzi alla Corte di appello, sentiti dalla Corte e sotto un secondo profilo per non avere il P.M. preso conclusioni orali nella fase di appello, come detto articolo imporrebbe obbligatoriamente. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto al primo profilo va osservato che l'art. 17, comma 4, della legge n. 184 del 1983, dispone che avverso la sentenza resa dal
Tribunale per i minorenni sull'impugnazione del provvedimento sullo stato di adottabilità, possono proporre impugnazione dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte di appello il pubblico ministero, l'opponente e il curatore speciale, e la Corte di appello decide "sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15". Secondo la prospettazione della parte ricorrente la mancata audizione degli appellanti sarebbe causa di nullità assoluta della sentenza, ancorche l'art. 17 nulla dica in proposito.
Ritiene questo collegio che la norma vada interpretata diversamente, nel contesto sitematico in cui è inserita. Vanno sottolineate al riguardo le differenze testuali fra il disposto dell'art. 17, comma 4, in esame e quello dei commi 2 e 3 i quali, disciplinando il giudizio di opposizione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale sullo stato di adottabilità, prevedono la convocazione e l'audizione da parte del Tribunale, prima della decisione, dell'opponente e delle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, cioè dei genitori e dei parenti indicati al primo comma dell'art. 12, così statuendo la replica dell'audizione di quegli stessi soggetti che debbono essere convocati e ascoltati prima del provvedimento impugnato relativo allo stato di adottabilità. Viceversa il comma 4, a proposito del giudizio di appello, espressamente rimette alla valutazione della Corte l'opportunità di ascoltare nuovamente le persone indicate nell'art. 15 (genitori e parenti indicati nell'art. 12), che possono essere o non essere fra gli appellanti. Ne deriva che la volontà espressa dal legislatore, quanto al giudizio di appello, è stata quella di rendere facoltativa - in relazione alla tutela dell'interesse del minore - una ulteriore audizione dei genitori e dei parenti di cui all'art. 12. Ma se tale è stata la voluntas legis espressamente manifestata, deve ritenersi che l'audizione personale degli appellanti, prevista dall'art. 17, comma 4, è stabilita unicamente a maggior tutela dell'interesse sostanziale ad essi riconosciuto, cosicché nel caso in cui appellanti siano i genitori del minore, solo essi, avendo un diritto processuale alla propria audizione personale, possono lamentare di esserne stati esclusi. Nel caso di specie, pertanto, solo i genitori del minore, in quanto appellanti, avrebbero potuto dolersi della loro mancata audizione e della relativa lesione del loro interesse, essendo l'audizione dei genitori del minore, di per sè, facoltativa nel giudizio di appello, in base alla espressa statuizione della norma. Ne consegue che nel caso di specie non poteva dolersi della mancata audizione dei genitori del minore (appellanti) la curatrice speciale, che oltre tutto non ne aveva mai richiesto l'audizione nel corso del giudizio di appello.
Quanto all'ulteriore profilo della mancanza di conclusioni orali da parte del pubblico ministero, esso è a sua volta infondato, giacché ove la legge non preveda espressamente (come all'art. 379 c.p.c.), che il pubblico ministero debba formulare conclusioni orali, esso può formulare conclusioni scritte, come ha fatto nel caso di specie. 5 Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 75 della legge n. 184 del 1983, per non essere state liquidate nella sentenza, come disposto dall'art. 14, comma 3, della legge 11 agosto 1973, n. 533, richiamato tale articolo, il compenso ad essa curatrice speciale ricorrente.
Il motivo è fondato. Infatti l'art. 75 della legge n. 184 del 1983 rinvia, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente alle procedure di adozione, all'art. 14, comma 2, della legge n. 533 del 1973, il quale prevede che i diritti e gli onorari del difensore nominato alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati con il provvedimento che decide la causa. Erroneamente, pertanto, di fronte alla richiesta di liquidazione delle proprie competenze a tale titolo, avanzate dall'Avv. Roberta Rubino, curatrice speciale del minore, con la sentenza impugnata si è omesso di decidere, rinviandosi ad un separato provvedimento.
La sentenza va pertanto cassata unicamente sul punto, ferma restando ogli altra statuizione, e rinviata alla Corte di appello per i minorenni di Bari, che deciderà in altra composizione al riguardo, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta i primi quattro motivi del ricorso. Accoglie il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, sezione per i minorenni, in altra composizione, che deciderà anche sulle spese di questo grado. Così deciso in Roma il 16 aprile 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in cancelleria il 10 settembre 1999.