Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9643
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Sentenza 10 settembre 1999

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La situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è consentita dalla legge solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l'unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendosi considerare "situazione di abbandono" non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione.

Poiché l'articolo 75 della legge n. 184 del 1983, in tema di patrocinio a spese dello Stato nelle procedure previste dalla stessa legge, rinvia al secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 533 del 1973, secondo cui i diritti e gli onorari del difensore nominato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati con il provvedimento che decide la causa, di fronte alla richiesta di liquidazione delle proprie competenze a tale titolo avanzate dal curatore speciale del minore costituito in proprio nel grado di appello del giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, incombe sul giudice l'obbligo di provvedere e non è possibile rinviare ad un separato provvedimento.

Anche nel giudizio di opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, in cui la trattazione della causa è collegiale anche nella fase istruttoria, il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione, dal momento dell'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione; pertanto non è configurabile nullità della sentenza nel caso dell'istruttoria.

Nel grado di appello del giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, mentre devono essere necessariamente sentiti l'appellante e il pubblico ministero, è rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione sull'opportunità di ascoltare, se non appellanti, i genitori e gli altri soggetti indicati nel penultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 184 del 1983, la cui audizione è invece obbligatoria nella fase camerale del procedimento e nel primo grado del giudizio di opposizione; peraltro, essendo l'audizione personale degli appellanti stabilita unicamente a maggior tutela dell'interesse sostanziale ad essi riconosciuto, solo gli stessi possono lamentarne l'omissione (nella specie, la S.C. ha affermato che non poteva dolersi della omessa audizione dei genitori appellanti il curatore speciale del minore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9643
    Data del deposito : 10 settembre 1999

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