Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
Il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile nel caso in cui il giudice, sostituendo la pena detentiva con la libertà controllata, erri nell'applicazione del criterio di calcolo commutativo, trattandosi di un errore di giudizio che incide sulla quantificazione della pena e che può essere rimosso soltanto attraverso lo strumento impugnatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2016, n. 26323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26323 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
26 323/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente Dott. SENTENZA N. 1418/2016 Dott. ADET TONI NOVIK - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 21303/2015 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE NA N. IL 01/02/1982 avverso l'ordinanza n. 508/2013 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 11/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. AzAz Aufchille 1 che for certi il refetts out causeli прен 210121 Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a LE LL ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi 10 di reclusione, sostituita con la libertà controllata per mesi 10. La sentenza diveniva irrevocabile.
2. Con ordinanza emessa il 11 febbraio 2015, il Giudice per le indagini preliminari, rilevato che la determinazione del periodo di libertà controllata era viziato da un errore di calcolo, in quanto per legge (art. 57 Legge n. 689 del 1981) un giorno di pena detentiva equivaleva a due giorni di libertà condizionata, emetteva ordinanza di correzione di errore materiale determinando in mesi 20 la durata della libertà controllata.
3. Ricorre per cassazione LL, a mezzo del difensore di fiducia, per la violazione di legge e il difetto di motivazione e ne chiede l'annullamento. Secondo il ricorrente, l'errore nel calcolo della pena stante la definitività della sentenza non era emendabile con la procedura di correzione, ma avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione della sentenza. La modifica comportava una violazione del divieto di reformatio in peius.
4. Il Procuratore generale presso questa corte ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 130 cod. proc. pen. subordina la correggibilità dell'errore materiale (commissivo od omissivo) alla duplice condizione che esso non determini nullità e che la sua rimozione non si traduca in una "modificazione essenziale dell'atto". E' ben noto che mediante questo procedimento può porsi rimedio esclusivamente a discrasia meramente formale o che, in ogni caso non necessiti d'intervento implicante esercizio di discrezionalità, come accade, al contrario, allorquando debba correggersi un errore di giudizio. Il ricorso alla correzione dell'errore materiale è consentito solo quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta, atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuta parte del processo formativo della volontà del giudice, riverbera i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima della formazione del giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (cfr., 1 in termini, Cass. Sez. 1 n. 12017 del 12/2/2013, dep. 14/2/2013, Bodini, Cass. Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 26/1/2011, Sardi, Rv. 249551). Le Sez. Un., 18 maggio 1994, n. 8, Armati, intervenute per risolvere il contrasto insorto in precedenza circa in particolare i limiti di correzione di errori materiali afferenti i provvedimenti della Corte di Cassazione, hanno, in via generale, delimitato i confini applicativi del rimedio di cui all'art. 130, indicando il confine invalicabile per qualsiasi intervento correttivo nella necessità di impedire che l'uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione sicché, la decisione, quantunque affetta da errori che ne abbiano potuto influenzare il processo formativo, 'nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione. Deriva da ciò che "la correzione integrativa sarà consentita solo se la stessa sarà riconducibile nell'ambito di un rapporto di stretta dipendenza logico- giuridica con il contenuto di una decisione, perché soltanto in presenza di tale rapporto l'integrazione rispetta l'intangibilità".
3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha fatto corretta applicazione di questi principi avendo utilizzato la procedura di cui all'art. 130 in un caso in cui la correzione incideva sulla quantificazione della pena, cioè sulla parte essenziale della sentenza considerando errore materiale quello che invece era un errore di giudizio. Come si ricava dall'ordinanza, il G.I.P., accogliendo la richiesta di patteggiamento, nel dispositivo della sentenza aveva emesso la statuizione "sostituisce la pena detentiva con libertà controllata per medesima durata", errando nell'applicazione del criterio di calcolo. A questo errore del giudice doveva porre rimedio la parte pubblica attivando lo strumento impugnatorio. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 625 comma 3 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016. Il Consigliere estenspre Il Presidente Adet Toni/Novik Maria Cristina Siotto Tole DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GIU 2016 L CANCELLIERE Stefania FRIELLA