Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula R 04148/0 1 RE PUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.:assicurazioni Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.N.19716/98 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere 21 Francesco A. Maiorano Cron.8836 " AT AN " Rep. " OV OS " Ud. 15/12/2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da I.N.P.D.A.I., in persona del suo legale rappresentante, elett. dom in Roma,via 4 Fontane n.16,presso l'avv.Sergio Grasselli che rappresenta e difende, per procura speciale a margine dello ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
LV OL, elett.dom.in Roma,viale Cassiodoro n.19, presso l'avv.Luigi Janari che unitamente all'avv. Riccardo Musatti lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
5477 1 良 L 12186 شهد CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenzatenzadel Tribunale di Milano in data 15 novembre 1997, n.n.121/97 RG.: udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15/12/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UL LI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano l'INPDAI, deducendo che: assunto dalla s.p.a. Frendo il 2 gennaio 1978,nominato dirigente nel febbraio 1979 e preposto allo stabilimento di Orzinuovi, aveva cessato l'attività il 30 aprile 1994:per tutto il periodo lavorativo era stato esposto ad inalazioni di polvere di amianto e la datrice aveva versato all'INAIL il premio supplementare previsto per un tal tipo di lavorazioni;
aveva perciò maturato il diritto all'applicazione del coefficiente moltiplicatore dell'1,5,ai sensi dell'art. 13,comma 8, della legge 27 marzo 1992,n.257. Nella resistenza dell'INPDAI,il Pretore, con sentenza 15 novembre 1996, accoglieva la domanda e la decisione, su gravame dell'Istituto, veniva confermata dal Tribunale locale, con sentenza del 15 novembre 1997. Pres 2 Osservava, in particolare, il Tribunale che:la società Frendo aveva effettivamente svolto lavorazioni con esposizione ad inalazioni di polvere di amianto dei dipendenti, tra cui l'appellato, che era dirigente tecnico responsabile proprio di tali lavorazioni;
per costoro la materia dell'effetto moltiplicatore del rischio di amianto doveva essere regolata per analogia dalla norma dell'art.13,comma 8,della legge n.257 del 1992. L'INPDAI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi controricorso. Entrambe le particui ha resistito il LI con hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi omessa e/o erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia,in relazione alle previsioni di cui all'art.13,comma 10,della legge n.257 del 1992, nonché illegittimità costituzionale della detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, si 20640 deduce che HCMCMCMCMCMC CMK tale ultimo aspetto non è dato comprendere come esclusivamente a favore dell'INPS sia disposto dall'art.13 un doppio sistema di sgravio degli oneri derivanti. In altri termini, se fosse condivisibile la tesi dell'applicabilità dell'anzidetto art.13, comma 8,ai dirigenti, l'INPDAI sarebbe assoggettato al carico di quanto è disposto dai commi 6,7 e 8 senza alcun sgravio a suo favore. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge n.257 del 27 marzo 1992, si deduce che il Tribunale, nel ritenere che il comma 8 della 3 citata norma sia applicabile anche ai dirigenti, non ha colto il significato del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, che ha integrato l'art. 13. In altri termini, l'interpretazione che esclude i dirigenti suffragata dalle modifiche apportate con la dai benefici è della parola "dipendenti" con quella di sostituzione "lavoratori". omessa e/o insufficienteCon il terzo motivo, denunciandosi motivazione circa punti decisivi della controversia in relazione alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n.257 del 1992,si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che il detto art. 13 si applica comunque ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano amianto 'impegnate in processi di ristrutturazione" e riconversione produttiva". In tale profilo la domanda del dirigente era improponibile, non essendo emerso alcunchè su tali processi della Frendo. Così come ancora più grave era la carenza di motivazione in sentenza per la valutazione sulla prova dell'esposizione all'amianto da parte dell'interessato, essendo richiesta una esposizione continua, ininterrotta e prolungata per oltre dieci anni, invece che una esposizione al rischio occasionale ed episodica. I tre motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico-giuridico delle censure proposte, vanno rigettati perché infondati. 4 RE Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema -che va in questa sede ribadita in quanto si condividono le ragioni poste a - dal tenore e dalla genesi della legge n.257 del 1992 sostegno dell'impiego dell'amianto) relative alla cessazione si (Norme evince che il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi di cui all'art. 13, comma 8, della legge si applica a tutte le categorie di dipendenti, ivi compresi i dirigenti, non potendosi evincere nulla in contrario al riguardo dal successivo comma 9. Né assume rilievo il diverso tipo di espressione ("lavoratori" e "dipendenti") che il legislatore adopera rispettivamente nei due commi citati. Invero, anche nei confronti dei dirigenti si rinviene la ratio del beneficio, che consiste principalmente nel loro sostegno in dipendenza del difficile reinserimento sul mercato del lavoro.D'altra parte, l'attribuzione del beneficio è perfettamente compatibile con il trattamento specificamente riservato ai dirigenti.Né la diversità dell'onere contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti previdenziali, risultante dal comma 10 dell'art.13, può condurre a risultati ermeneutici diversi. La disposizione del comma 10 rappresenta, infatti, soltanto l'effetto che il legislatore,sia pure relativamente ai soli lavoratori assicurati presso l'INPS, ha tratto dalla disciplina posta nei precedenti commi della disposizione (Cass., 27 ottobre 1998,n.10722). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza, onde l'incensurabilità del giudizio espresso, perché esente da errori e corretto sul piano logico-giuridico. 5 Quanto alla eccezione di incostituzionalità della normativa all'esame, per contrasto con gli artt.3 e 38 Cost., se ne rileva l'assoluta genericità perché non accompagnata da idonei argomenti giustificativi. In ogni caso, il denunciato contrasto risultante dal confronto tra il rapporto assicurativo con 1'INPS e 1'INPDAI appare non rilevante nella presente causa, in considerazione della diversità dei soggetti coinvolti dalla questione di legittimità costituzionale, oltre che manifestamente infondata, in relazione alla evidente esclusiva appartenenza al potere discrezionale del legislatore della disciplina, eventualmente diversa, dell'onere derivante dai benefici in questione ai diversi Istituti previdenziali (Cass.,27 ottobre 1998, n.10722 cit.,in mot.). Quanto alla mancata prova da parte della società-datrice di del requisito oggettivo per l'acquisizione deilavoro dalla predisposizione di programmi di benefici, costituito riorganizzazione produttiva, decisivo è il ristrutturazione e censurato rilievo che il ricorrente ha Lamentato esclusivamente l'applicabilità ai dirigenti del beneficio previsto dall'art.13, ottavo comma, della legge n.257 del 1992. Dall'altro non può farsi questione di onere probatorio relativamente ad un soggetto che non è parte del rapporto processuale e ad un oggetto che ben poteva ritenersi non controverso in primo grado. Resta per ultimo da esaminare la censura riguardante vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova 6 dell'esposizione all'amianto da parte dell'interessato per oltre dieci anni. infondata, atteso che il Anche questa doglianza confermare sul punto la decisione pretorile, ha Tribunale, nel accertato, sulla base delle ammissioni della stessa datrice e di. tutti gli altri elementi probatori acquisiti nonchè nell'ambito dei suoi poteri discrezionali (Cass.,10 maggio 2000,n.6023),che il LI era rimasto effettivamente esposto dal 1978 al 1995 ad inalazioni di polvere di amianto. D'altro canto egli era un dirigente tecnico responsabile proprio di quelle lavorazioni, onde la correlazione tra esposizione e svolgimento delle mansioni. Così come il Tribunale ha rilevato che,a fronte di tali prove, non era emersa,né era stata offerta dimostrazione alcuna di significativamente prolungata dell'esposizione una sospensione all'amianto. Trattasi anche in questo aspetto di giudizio corretto ed esente da errori, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte finiscono col sollecitare un diverso ed inammissibile riesame del materiale probatorio. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese di questo giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
7 RA 7 La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese 39.000 oltre lire cinquemilioni per in lire onorari. M es Pale Da Vicedo Roma, 15 dicembre 2000 Il Consigliere es Il Presidente Vinceuse Tresse Hall. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 22 MAR. 2001 oggi, IL LABORATORE DICANCELLERIA A S I S 3 D A 3 , T 0 5 , O 1 L A : . L S T E N O R P B S 3 A I ' I 7 D L - N L 8 G A E - T O 1 D S 1 I A O S D P E N E M E G , I S O G I A R E T D A L S I E O T G A T E N L T I R E L R S E I E D D O 0 08