Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
E inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dalla persona offesa, atteso che l'impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è consentita esclusivamente a favore del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 32989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32989 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/12/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1750
Dott. CIAMPI F. M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 38625/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.R. N. IL (OMISSIS) ;
Ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE N. 2196/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14 dicembre 2011 la terza sezione di questa Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da P.R. avverso i decreti di archiviazione emessi rispettivamente il 29 aprile ed il 10 agosto 2010 della denuncia querela presentata, quale padre della minore P.M.S. nei confronti di B.B. , Pa.Lu. , G.A. e M.D.
, in quanto proposto personalmente dalla persona offesa.
2. Per la correzione di tale decisione ha proposto ricorso il P. deducendo che erroneamente la Corte aveva ritenuto che il ricorso non fosse stato sottoscritto dal difensore di fiducia avvocato Ganzerla, iscritto all'albo dei cassazionisti e munito di regolare mandato difensivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Non sussiste il denunciato errore materiale.
Il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 c.p.p. può infatti essere adottato solo per porre rimedio ad errori o ad omissioni, senza modificare il contenuto essenziale del provvedimento. Tale tipo di errore, infatti, comprensivo, come già detto, sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. Il che spiega la ragione per cui la correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto. La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento. L'integrazione deve pertanto consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamente dovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi o che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (cfr. Sez, 6, n. 18326 del 25/02/2003, Olivieri ed altro, Rv. 225898). Nel caso di specie è evidente come la "correzione" richiesta comporterebbe, in violazione del limite stabilito dall'art. 130 c.p.p., una modificazione non consentita del contenuto decisorio dell'atto.
4. Il ricorso è comunque infondato anche se più correttamente qualificato quale ricorso per la correzione di errore di fatto ex art. 625 bis.
Va a riguardo premesso che del tutto differente, rispetto all'errore materiale, è la natura dell'errore di fatto. Questo ultimo consiste infatti in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di Cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato - a differenza dell'errore materiale - dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. L'art. 625 bis, introdotto con la L. 26 marzo 2001, n. 128, costituisce tuttavia un rimedio eccezionale (straordinario, appunto) disposto ad esclusivo favore del condannato in un giudizio penale, al solo fine di porre riparo (anche) a detto tipo di errore contenuto in un provvedimento pronunciato dalla Corte, azionabile esclusivamente, oltre che dal detto condannato, dal procuratore generale (cfr. Sez. U, n. 16103 dei 27/03/2Q02, Basile, Rv. 221281).
Senza necessità di spingere l'osservazione in profondità appare del tutto evidente che l'odierno ricorrente non ha titolo per invocare il rimedio in parola, non rivestendo il ruolo di condannato. Nè, la natura dell'istituto, in pieno rientrante nel novero dei rimedi straordinari, consente (di estenderne l'accesso a soggetti la cui posizione non è neppure lontanamente assimilabile a quella del condannato (sulla tassatività dell'ipotesi si veda Sez. 3, 10/11/2011, n. 43697 ). Peraltro, una tale scelta legislativa non impinge in alcun contrasto con superiori principi (Costituzione, CEDU). La norma, infatti, è tesa ad assicurare il massimo della tutela possibile, davanti a pronunce d'ultima istanza affette da errore materiale o di fatto, ai diritti fondamentali (quali la libertà e la dignità, che potrebbero restare, in casi eccezionali, ma possibili, offese dalla presenza di un errore di tal fatta, incidente sulla posizione del condannato a seguito di un processo penale) e non di certo a scardinare il principio irrinunciabile per l'Ordinamento della certezza delle statuizioni giudiziarie di ultima istanza.
5. Dal rigetto del ricorso proposto dal P. discende ex art. 616 c.p.p. la di lui condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013