Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA INN DE P PO ITALIANO0.0 4 7.8 .0 1... LA CORTE SUPREMADI ASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3632/98 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Cron.852 Dott. Alberto SPANO' Dott. IE CUOCO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Ud.12/10/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 15 GEN 2001 IL CANCELLIERE NI TR, domiciliato in ROMA presso LA CA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e LI CA difeso dall'avvocato ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale INPS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig. per diritti L. 12 FEB. 2001 1'Avvocato Centrale dell'Istituto, presso IL CANCELLIERE 2000 NI rappresentato e difeso dagli avvocati 4197 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 133/97 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/06/97 R.G.N. 89/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 6 maggio 1997, il Tribunale -Sezione del lavoro di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto dal Sig. IE GI nei confronti dell'INPS avverso la sentenza 22 febbraio 1995 con la quale il Pretore - giudice del lavoro aveva rigettato la domanda del GI volta ad ottenere la pensione di invalidità. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il GI con unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente deduce illegittimità- carenza di motivazione - omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art.360 n.5 c.p.c. e si duole che il Tribunale abbia acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. Questi non avrebbe approfondito l'indagine su causa e natura dei sintomi accusati dall'assicurato - che pur compromettevano l'attività di carpentiere-muratore - con ulteriori ricerche specialistiche, così acquietandosi a fronte della difficoltà della diagnosi. Lo stesso Tribunale avrebbe dovuto, in tali circostanze, richiedere chiarimenti al consulente tecnico di ufficio o disporre pt supplemento di perizia. em Il motivo è infondato. V 363298.doc Il giudice di appello ha disposto nuova consulenza medico-legale di ufficio dalla quale l'assicurato era risultato affetto da patologie somatiche di modesto rilievo clinico e pensionistico;
le manifestazioni critiche etichettate come crisi epilettiche non hanno corrispettivo elettroencefalografico e presentano caratteri clinici estremamente dubbi;
l'assetto psicocomportamentale è caratterizzato dalla pervasività di un tratto ansioso che si esprime clinicamente con le caratteristiche del "disturbo somatiforme". Avendo quindi concluso il Consulente di ufficio che tali patologie non riducevano la capacità di lavoro dell'assicurato a meno di un terzo del normale, il Tribunale ha respinto la domanda. La sentenza impugnata non merita le censure che le sono state mosse. Non solo, infatti, il ricorrente non deduce di avere formulato in grado di appello richiesta di ulteriore consulenza tecnica di ufficio, ma deve ritenersi che il Tribunale non avesse alcun obbligo di disporre ulteriori indagini, posto che le conclusioni cui è giunto il Consulente tecnico erano con sicurezza nel senso della esclusione di epilessia, non accertata in sede strumentale (pur essendosi fatti gli esami del caso) e della riferibilità dei disturbi accusati dal periziando a sindromi di natura psico-somatica, peraltro non incidenti nella capacità di lavoro in misura pensionabile. Sostanzialmente, lo stesso ricorrente, che non menziona alcun accertamento che già non fosse stato svolto o una qualche attestazione medica motivatamente critica rispetto alle indagini fatte e alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico di ufficio, tende soltanto ad una diversa valutazione della situazione di fatto, il che è inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 8 agosto 1998, n.7798; 23 febbraio 1995, n.2039; 23 novembre 1994, n.9929). 363298.doc Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, inducono a rigettare il ricorso. Nulla in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara di non dovere provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Roma, addì 12 ottobre 2000. IL PRESIDENTE. Корито bе luis IL CONSIGLIERE EST) " Stille IL COLLABORATORE DI CA Depositata in Cancelleria ESENTE DA P OSTA DI BOLLO, D. 15 GEN. 2001 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA oggi, O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 E IL LABORATORE M DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 E R CA P U S T R O 5 363298.doc