Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9968 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B' 2 RE BR Y0 9 6 G IN ✓ POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 4781/00 - Consigliere Cron.
1.22073 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 14/05/02 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: I.N.P.S- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA elettivamente 17,presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OI UD;
- intimata 2002 avverso la sentenza n. 82/99 del Tribunale di BOLOGNA, 2136 depositata il 26/03/99 R.G.N. 3600/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 4781/2000 ud. 14 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Preture di Ferrara depositato il 23 giugno 1990 la signora LO UD proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo carico ed a favore dell'Inps per complessive L.11.791.645 a titolo di ratei indebitamente riscossi nel periodo dal febbraio 1984 al luglio 1986, e relativi interessi. L'opponente chiedeva che fosse l'indebito dichiarato irripetibile, ai sensi dell'art.52 della legge n.88 del 1989. Costituitosi il contraddittorio l'Istituto assicuratore si opponeva alla domanda e chiedeva la conferma del decreto opposto. Con sentenza in data 15-19 aprile 1991 il Pretore di Ferrara accoglieva il ricorso, revocava il decreto di ingiunzione e condannava l'Inps alle spese. La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Ferrara con pronunzia in data 9 marzo/11 aprile 1994, che condannava a sua volta l'Istituto assicuratore alle spese del grado. L'Inps proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza n.5490/97 in data 12 febbraio/20 giugno 1997 questa Corte cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Ferrara rimettendo per nuovo esame del merito al 3 Tribunale di Bologna incaricato anche del regolamento delle spese del giudizio di cassazione. In particolare questa Corte rilevava come nell'esame della fattispecie non potesse "prescindersi dai commi 260, 261, 262, 263 e 265 dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), intervenuta nelle more del giudizio di cassazione, i quali sostituendo retroattivamente ed in via transitoria la precedente normativa costituente eccezione all'art.2033 c.c.. disciplina l'indebito versamento per i periodi anteriori al primo gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche. trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria senza distinzione tra i vari tipi di pensione (come invece, nell'art.52 della legge n.88 del 1989) stabilendo salvo in ogni caso il dolo - -la ripetibilità e relativi limiti ovvero l'irripetibilità, a seconda del reddito del pensionato". Questa Corte stabiliva dunque che dovesse essere applicato il criterio secondo cui "non si farà luogo al recupero dell'indebito se l'assicurata risulterà beneficiaria di un reddito personale I.R.P.E.F. per l'anno 1995 pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avverrà nei limiti dei tre quarti (il dolo era stato escluso dalla sentenza impugnata e non vi era sul punto specifica censura), con le modalità di cui al comma 262 dell'art. citato (e con esclusione degli eredi della pensionata), qualora l'LO risultasse titolare di un reddito superiore a tale limite". Il procedimento è stato riassunto innanzi al tribunale di Bologna dalla signora LO UD, che ha chiesto affermarsi l'irripetibilità della somma percepita allegando il fatto di avere percepito nell'anno 1995 un reddito inferiore ai sedici milioni. Ha resistito l'Istituto assicuratore non contestando che nell'anno 1995 avesse percepito redditi non superiori a sedici milioni di lire, ma chiedendo che venisse sollevata questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 ed 81 della Costituzione, dei commi 260 e seguenti dell'art. 1 della legge n.662 del 1996. 4 Chiedeva comunque la compensazione delle spese del grado. Il Tribunale di Bologna sezione lavoro con sentenza n.82/99 del 17.2/6.3.1999, in accoglimento del ricorso in riassunzione proposto dalla LO, confermava la sentenza emessa tra le parti dal Pretore di Ferrara e condannava l'Istituto a rifondere alla controparte medesima le ulteriori spese di giudizio liquidate per la fase di cassazione e per la fase di rinvio. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con un unico motivo. L'intimata non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'INPS censura la violazione e falsa applicazione artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c. n.ri 3 e 5. Deduce che è vero che il Tribunale ha applicato alla fattispecie le norme, sopravvenute in corso di giudizio, contenute nei commi 260 sgg. dell'art. 1 1.662/96, come stabilito dalla sentenza di questa Corte sopra richiamata. Però il giudice di rinvio ha anche pronunciato la condanna dell'Istituto alle spese di tutti i gradi del giudizio, mentre avrebbe dovuto tener conto -ai fini della compensazione delle stesse che secondo la disciplina previgente l'indebito previdenziale era ripetibile.
2. Il ricorso è infondato. 50 Questa Corte (Cass. 21 novembre 2000, n. 15005) ha già affermato che in ipotesi di cassazione di una sentenza - ivi compresa dunque la statuizione sulle spese - con rinvio, il giudice di questa successiva fase del processo deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa Ed è quanto correttamente ha fatto il tribunale di Bologna. D'altra parte la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14576); evenienza questa che nella specie non si è verificata a nulla rilevando che la soccombenza è conseguenza dello jus superveniens intervenuto nelle more del giudizio;
circostanza questa che può solo essere discrezionalmente apprezzata dal giudice di merito (nella specie dal giudice di rinvio) per compensare tra le parti le spese del giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione in mancanza della costituzione della parte intimata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amoreso) (Guglielmo Sciarelli) Garfielen funk IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi SLUG. 2002 CANGELUERE