Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 515
CASS
Sentenza 16 gennaio 2001

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Commentario1

  • 1INCAPACITÀ NATURALE - RIGETTO ISTANZA INABILITAZIONE - GIUDICATO SUI GENERIS - EFFETTI - LIMITI
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 febbraio 2012

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, va accertata dal giudice del merito, la cui valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità non è normalmente censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, si connota non già per la totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la sola menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 515
Data del deposito : 16 gennaio 2001

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