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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10678 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. Francesca Ceroni, che ha chiesto accoglimento della richiesta;
udito il difensore avvocato Giovanni AB, il quale si è riportato integralmente ai motivi del vecchio ricorso e ha insistito per l'accoglimento della richiesta. RITENUTO IN FATTO 1. Con mail inviata a mezzo posta certificata in data 27 giugno 2022, l'avv. Giovanni AB ha formulato istanza (indirizzata al Presidente della Prima Sezione Penale di questa Corte), chiedendo di fissare nuovamente l'udienza in camera di consiglio nel procedimento promosso con ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 20 dicembre 2017, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di AN PA. Sul suddetto ricorso ha deciso la Prima Sezione Penale con sentenza del 26 settembre 2018, depositata in data 31 gennaio 2019. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10678 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 15/11/2022 2. Il difensore istante ha rappresentato di non aver ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata dinanzi alla Prima Sezione, inviato a mezzo PEC all'avvocato NI AB e ricevuto, quindi, nella casella postale di tale difensore. Ha aggiunto di aver saputo dell'esito del procedimento solo in data 31 maggio 2021, dopo aver richiesto notizie all'URP centrale con istanza inviata in data 5 gennaio 2021. 3. L'istanza del difensore è stata trasmessa alla Cancelleria centrale per la fascicolazione come "ricorso" ex art. 625 bis cod. proc. pen. e, poi, a questa Sezione, per competenza tabellare a decidere nei casi di denunzia di errore materiale o di fatto in relazione a sentenze emesse dalla Prima Sezione Penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per molteplici profili. 2. In primo luogo, va rilevato che, non avendo la Prima Sezione Penale inteso promuovere d'ufficio l'istituto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., si procede su istanza della difesa di AN PA e che l'avv. Giovanni AB, che ha sottoscritto la richiesta con la quale è stata attivata la procedura, non risulta munito di procura speciale per proporre l'impugnazione di cui alla suddetta norma processuale. In proposito, va ricordato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dall'interessato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex multis, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177; si veda in motivazione Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018- Rv. 272010). 3. Va inoltre rilevata la tardività del ricorso. La sentenza della Prima Sezione Penale impugnata ex art. 625 bis cod. proc. pen. è stata depositata in data 31 gennaio 2019, mentre la richiesta di attivazione della procedura ex art. 625 bis cod. proc. pen., con denunzia dell'errore percettivo afferente alla notifica a diverso difensore dell'avviso di udienza (deducibile con ricorso straordinario: Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Rv. 245569), è stata inviata a mezzo pec in data 27 giugno 2022. Il comma 2 dell'art. 625 bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato "entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento". Irrilevante risulta la circostanza allegata dall'avv. AB di aver saputo dell'esito del procedimento solo in data 31 maggio 2021, dopo aver richiesto notizie sul procedimento all'URP centrale con istanza inviata in data 5 gennaio 2021. Il difensore si è attivato per chiedere notizie sull'esito di un ricorso presentato nel 2018 (e che risulta pervenuto in Corte il 3 aprile 2018) solo nel gennaio 2021 ovvero circa due anni dopo aver impugnato il provvedimento della Corte di appello. 2 Il momento dell'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento non incide in alcun modo sulla decorrenza del termine per la presentazione del ricorso straordinario, in considerazione della perentorietà di detto termine, che trova coerente giustificazione nel sistema processuale alla luce delle finalità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna sia esposta per un tempo potenzialmente indeterminato alla situazione di relativa instabilità derivante dall'esperibilità dell'ulteriore ricorso (così Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino, Rv. 269901; Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo, Rv. 239813). Il termine perentorio di 180 giorni per proporre il ricorso straordinario è stato ritenuto congruo dal legislatore per attivare una procedura che costituisce una deroga al principio dell'irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, giustificata dalla presenza di errori materiali o di fatto;
e, proprio per l'eccezionalità della disciplina se, da un lato, il legislatore ha stabilito che la decorrenza del termine per il ricorso è legata al momento del deposito, dall'altro, è stato indicato un termine più lungo (ben 180 giorni) rispetto a quello ordinario per la presentazione del gravame, evidentemente contando sul fatto che la parte interessata, operando con ordinaria diligenza, ha la possibilità, in un così ampio contesto temporale, di prendere piena cognizione del provvedimento impugnato e predisporre l'eventuale ricorso (così Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. Francesca Ceroni, che ha chiesto accoglimento della richiesta;
udito il difensore avvocato Giovanni AB, il quale si è riportato integralmente ai motivi del vecchio ricorso e ha insistito per l'accoglimento della richiesta. RITENUTO IN FATTO 1. Con mail inviata a mezzo posta certificata in data 27 giugno 2022, l'avv. Giovanni AB ha formulato istanza (indirizzata al Presidente della Prima Sezione Penale di questa Corte), chiedendo di fissare nuovamente l'udienza in camera di consiglio nel procedimento promosso con ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 20 dicembre 2017, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di AN PA. Sul suddetto ricorso ha deciso la Prima Sezione Penale con sentenza del 26 settembre 2018, depositata in data 31 gennaio 2019. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10678 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 15/11/2022 2. Il difensore istante ha rappresentato di non aver ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata dinanzi alla Prima Sezione, inviato a mezzo PEC all'avvocato NI AB e ricevuto, quindi, nella casella postale di tale difensore. Ha aggiunto di aver saputo dell'esito del procedimento solo in data 31 maggio 2021, dopo aver richiesto notizie all'URP centrale con istanza inviata in data 5 gennaio 2021. 3. L'istanza del difensore è stata trasmessa alla Cancelleria centrale per la fascicolazione come "ricorso" ex art. 625 bis cod. proc. pen. e, poi, a questa Sezione, per competenza tabellare a decidere nei casi di denunzia di errore materiale o di fatto in relazione a sentenze emesse dalla Prima Sezione Penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per molteplici profili. 2. In primo luogo, va rilevato che, non avendo la Prima Sezione Penale inteso promuovere d'ufficio l'istituto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., si procede su istanza della difesa di AN PA e che l'avv. Giovanni AB, che ha sottoscritto la richiesta con la quale è stata attivata la procedura, non risulta munito di procura speciale per proporre l'impugnazione di cui alla suddetta norma processuale. In proposito, va ricordato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dall'interessato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex multis, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177; si veda in motivazione Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018- Rv. 272010). 3. Va inoltre rilevata la tardività del ricorso. La sentenza della Prima Sezione Penale impugnata ex art. 625 bis cod. proc. pen. è stata depositata in data 31 gennaio 2019, mentre la richiesta di attivazione della procedura ex art. 625 bis cod. proc. pen., con denunzia dell'errore percettivo afferente alla notifica a diverso difensore dell'avviso di udienza (deducibile con ricorso straordinario: Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Rv. 245569), è stata inviata a mezzo pec in data 27 giugno 2022. Il comma 2 dell'art. 625 bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato "entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento". Irrilevante risulta la circostanza allegata dall'avv. AB di aver saputo dell'esito del procedimento solo in data 31 maggio 2021, dopo aver richiesto notizie sul procedimento all'URP centrale con istanza inviata in data 5 gennaio 2021. Il difensore si è attivato per chiedere notizie sull'esito di un ricorso presentato nel 2018 (e che risulta pervenuto in Corte il 3 aprile 2018) solo nel gennaio 2021 ovvero circa due anni dopo aver impugnato il provvedimento della Corte di appello. 2 Il momento dell'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento non incide in alcun modo sulla decorrenza del termine per la presentazione del ricorso straordinario, in considerazione della perentorietà di detto termine, che trova coerente giustificazione nel sistema processuale alla luce delle finalità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna sia esposta per un tempo potenzialmente indeterminato alla situazione di relativa instabilità derivante dall'esperibilità dell'ulteriore ricorso (così Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino, Rv. 269901; Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo, Rv. 239813). Il termine perentorio di 180 giorni per proporre il ricorso straordinario è stato ritenuto congruo dal legislatore per attivare una procedura che costituisce una deroga al principio dell'irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, giustificata dalla presenza di errori materiali o di fatto;
e, proprio per l'eccezionalità della disciplina se, da un lato, il legislatore ha stabilito che la decorrenza del termine per il ricorso è legata al momento del deposito, dall'altro, è stato indicato un termine più lungo (ben 180 giorni) rispetto a quello ordinario per la presentazione del gravame, evidentemente contando sul fatto che la parte interessata, operando con ordinaria diligenza, ha la possibilità, in un così ampio contesto temporale, di prendere piena cognizione del provvedimento impugnato e predisporre l'eventuale ricorso (così Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente