Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 2
È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullità la notificazione di un avviso di fissazione avanti a sé dell'udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull'utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza però comunicarlo).
Il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso.
Commentari • 2
- 1. Art. 625-bis - Ricorso straordinario per errore materiale o di fattohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Omessa notifica ad un codifensore (Cass. 51539/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2018
L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2017, n. 18998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18998 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
1 89 9 8- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 221 Presidente MAURIZIO FUMO - Consigliere rel. CARLO ZAZA CC 22/02/2017- - R.G.N. 49090/2016 FRANCESCA MORELLI - Consigliere - PAOLO MICHELI - Consigliere ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da IN NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/02/2015 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il condannato NI IN ricorre avverso l'ordinanza del 18/02/2015 con la quale la Settima sezione penale di questa Corte dichiarava inammissibile, a seguito dell'udienza camerale prevista dall'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., il ricorso proposto dal IN avverso la sentenza del 26/02/2014 con cui la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 1 El 02/12/2010, aveva ritenuto la responsabilità del IN per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri.
2. Il ricorrente deduce nullità del giudizio per omessa notifica del relativo avviso al difensore dell'imputato. Premesso che quest'ultimo aveva notizia dell'ordinanza impugnata solo con la notifica del provvedimento di esecuzione di pene della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova del 05/08/2016, ove era riportata la data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello di Genova di cui sopra, l'avviso sarebbe stato inviato il 10/11/2014 con il mezzo del telefax allo studio del difensore avv. Riccardo Pedullà in via Brigata Liguria di Genova, dal quale il legale si era trasferito il precedente 6 novembre presso altro studio in via XX Settembre di Genova con diverso numero di utenza telefax. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è per più aspetti inammissibile. L'impugnazione risulta in primo luogo presentata il 02/11/2016, e quindi oltre il termine di centottanta giorni dalla data della sentenza impugnata, che l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede come termine inderogabile per la presentazione del ricorso straordinario del condannato avverso un provvedimento della Corte di Cassazione, decorrente dal deposito dello stesso, nella specie avvenuto il 27/05/2015. Non rileva in contrario la circostanza, dedotta dal ricorrente, per la quale il IN avrebbe appreso della sentenza di questa Corte solo con la notifica di una provvedimento di esecuzione di pene da cui risultava l'irrevocabilità della decisione di merito oggetto del ricorso ordinario deciso con la sentenza stessa. Il momento dell'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento non incide infatti in alcun modo sulla decorrenza del termine per la presentazione del ricorso straordinario (Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264), in considerazione della perentorietà di detto termine, che trova coerente giustificazione nel sistema processuale alla luce delle finalità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna sia esposta per un tempo potenzialmente indeterminato alla situazione di relativa instabilità derivante dall'esperibilità dell'ulteriore ricorso (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo, Rv. 239813). Anche a voler prescindere da questo, peraltro, il ricorso è comunque manifestamente infondato laddove ravvisa un vizio di notifica nella trasmissione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso ordinario dinanzi a 2 EY questa Corte, con il mezzo del telefax, presso lo studio dal quale il difensore del ricorrente si era trasferito quattro giorni prima, adottando un nuovo numero di utenza. Posto che dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che l'avviso era regolarmente ricevuto dal sistema telefax dello studio precedentemente occupato dal difensore, costituiva invero onere di quest'ultimo, in attuazione del generale dovere di diligenza dell'adempimento del mandato difensivo, la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente delle intervenute variazioni rilevanti ai fini della regolarità della ricezione delle notificazioni, e fra esse del mutamento del numero dell'utenza telefax (Sez. 5, n. 29828 del 13/03/2015, Cascella, Rv. 265150). La mancata osservanza di tale onere esclude pertanto la sussistenza della lamentata nullità della notifica, . eseguita nelle forme di legge presso il recapito risultante agli atti come proprio del difensore. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 2.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DISPOSITATA IN CANCELAMA Maurizio Fumo Carlo Zazarr мesmig my add 20 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cam's Las e ощ um 3