Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
c.c. 62-621 E N O A I R A F REPUBBLICA ITALIANA T N E S ME EL POPOLO IT LAN0 1 7 67 /03 E A I A T A LA CORTE UP EMA D M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 42/1999 Presidente CRISTARELLA-ORESTANO Dott. Francesco Dott. Massimo ODDO Consigliere 4061 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 14/06/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: TributiSENTENZ CAMPIONE CIVILE Procedimento Ricorso per N. 62621 sul ricorso proposto da: Cassazione Termine per la relativa DELLE FINANZE dei HIISLIO AMMINISTRAZIONE proposizione in mancanza notifica pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei sentenza appello. Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura difende perGenerale dello Stato che la rappresenta e legge;
ricorrente
contro
EURONORD di IE RI & C. snc, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall'Avv. Francesco Napolitano, e presso il suo studio domiciliato in Roma, Via Po n. 9; 1 2717 controricorrente resistente avversO la sentenza n. 147/8/97 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona Sez. n.8^, del 30-09- 1997, depositata il 14-10-1997. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14-06-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. E. A. Sepe, che ha concluso per ed in subordine per il rigetto del 1'inammissibilità, ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso notificato il 04/10/1989, l'Ufficio IVA di Macerata sulla base di p.v.c redatto dalla Guardia di Finanza di Ancona in data 24/07/89, rettificava la dichiarazione presentata per l'anno 1988 dalla Soc. Euronord di LL RI & C. s.n.c, rilevando e contestando diverse violazioni, fra le quali l'indebita detrazione dell'IVA afferente commissioni di garanzia fideiussorie. La contribuente impugnava l'accertamento e l'adita Commissione tributaria Provinciale di Macerata, con decisione n. 33/03/92, in accoglimento della relativa prospettazione difensiva, riconosceva la deducibilità dell'IVA con riferimento alle commissioni per garanzie fideiussorie, argomentando che, nel caso, non era stata 2 fornita la prova che le commissioni costituisserc corrispettivi. Decidendo sull'appello proposto dall'Ufficio la C.T.R di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, nel prendere atto della cessazione della materia del contendere e dell'intervenuta rinuncia dell'Ufficio in ordine ad alcuni rilievi, dichiarava legittimo l'operato dell'Ufficio stesso in ordine al recupero di imposta per ₤. 362.250, e confermava la sentenza segnatamente nella parte relativa alla impugnata, detrazione dell'IVA afferente le citate contestata commissioni di garanzia fideiussoria. Con ricorso notificato il 16/12/1998 l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezzo. L'intimata società, con controricorso notificato il 21/01/99, ha chiesto dichiararsi inammissibile er comunque, rigettarsi l'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE pregiudizialmente esaminata la questione relativa Va alla rituale proposizione del ricorso di legittimità, tenuto conto che lo stesso risulta notificato in data 16 dicembre 1998, mentre l'impugnata sentenza risulta emessa il 30/09/97 e depositata il 14/10/97. La Corte ritiene tardiva l'impugnazione risultando 3 proposta allorquando era interamente decorso il termine lungo previsto dal combinato disposto degli artt. 51 comma I e III del D.Leg.vo 31/12/92 n. 546 e dall'art. 327 comma I c.p.c. Ai sensi delle richiamate disposizioni, in vero, il ricorso va proposto о entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte ovvero, nel caso nessuna delle parti provveda alla notificazione, entro il termine di un anno dalla relativa pubblicazione, e cioè dalla data del suo deposito in cancelleria. Nel caso, non constando la rituale notifica della sentenza di appello deve ritenersi applicabile il termine lungo, il quale, tenuto conto che la pubblicazione era avvenuta il 14/10/97 e che termini erano rimasti sospesi nel periodo feriale dall'1/08/98 al 15/09/98, veniva a scadenza il 29/11/1998. Risultando, pertanto, il ricorso essere stato notificato il 16/12/1998, 10 stesso a ritenersi tardivo, in quanto proposto allorquando la sentenza era già passata in giudicato. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con effetti preclusivi per l'esame delle altre doglianze. Né la tempestività del ricorso può essere ricollegata alle disposizioni degli artt. 1 DL 27/10/97 n. 364 e 61 4 Legge 27/12/97 n. 449. Ritiene, infatti, il Collegio che la disciplina di favore prevista dalla speciale normativa riguardi solo i soggetti danneggiati aventi la sede о la residenza nelle zone interessate dagli eventi sismici del 1997, cioè nel territorio delle Regioni Umbria e Marche, che non possa trovare applicazione estensiva e che, in ogni caso, non debba operare a favore dell'Amministrazione ricorrente non rientrando la stessa tra i soggetti residenti colpiti dalla calamità. Ciò nella considerazione che la ratio della normativa sia quella di sovvenire solo quanti, risiedendo nei territori terremotati possano, per ciò stesso, avere avuto difficoltà а proporre impugnativa nel termine ordinario. Ne consegue che nel caso la speciale disciplina non può essere utilmente invocata dal Ministero delle Finanze e per esso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14 Giugno 2002. S Il Presidente Dott. Francesco RI AN гнилетки Орио Охота IL. CANCELLIERE C1 Amaido Casanпо болель -- Il Consigliere Relatore Estensore Dott Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi FED 2003... IL CANCELLIERE C1 f old Casano E N ZIO ISTRA P.P. 26/4/1986 REG 5 A . IA D N 17 R 3 TA U 1 IB R T 6