Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
IN OME DEL PO LO LIANO0 1 7 1 6 / 0 1 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 21026/98 Dott. Alfredo ROCCHI Cron.3634 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere - Rep. 554 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud.27/09/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E N TENZA Richlesta copia studio, IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 150 per diritti L. 7 FEB. 2001 NE AL, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA DEL FONTANILE ARENATO 206, presso l'avvocato SERIO M.. rappresentato e difeso dall'avvocato TREVISI LIRE 1500 CANCELLE ANGELO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente contro 0292621 IE ER;
intimato 1 avverso la sentenza n. 630/97 della Corte d'Appello di 2000 LECCE, depositata il 16/10/97; 1680 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/09/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Cignitti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 23-9-87, NE OR, premesso di essere creditore di NT BE per l'importo di £.67.250.000, in virtù di assegni bancari emessi a titolo di mutuo, conveniva lo stesso NT innanzi al Tribunale di Lecce per sentirlo condannare alla restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione. Costituitosi il convenuto, che sosteneva di non dovere alcuna somma al NE e che con l'attore vi era stato “uno scambio di titoli alla pari”, l'adito Tribunale, espletata prova testimoniale, con sentenza n.2257/94, rigettava la domanda, ritenendo la stessa sfornita di prova in ordine al rapporto sottostante all'emissione degli assegni, stante la loro astrattezza causale, ed al relativo credito. A seguito dell'impugnazione proposta dal NE, la Corte d'Appello di Lecce, costituitosi il NT, con la decisione in esame, rigettava il gravame in virtù delle stesse argomentazioni dei giudici di primo grado. Ricorre per cassazione, con due motivi, il NE;
non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con il primo e secondo motivo il ricorrente deduce, rispettivamente, la violazione dell'art.2697 c.c. ed il difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale considerato, sulla base delle risultanze processuali, ed in particolare delle deposizioni testimoniali, che "l'emissione degli assegni ha avuto l'esclusiva funzione di costituire un mutuo a favore del traente" e che il NT non ha fornito alcuna prova del contrario. Il ricorso è inammissibile. A parte la considerazione che spettava al NE, quale attore, fornire la prova del rapporto fondamentale inerente l'emissione degli assegni in questione, avendo, in relazione a questi ultimi, agito in via causale e non meramente cartolare e che, pertanto, non è configurabile, in tale controversia, alcuna inversione dell'onere probatorio come sostenuto dal ricorrente, deve osservarsi che entrambe le suesposte doglianze tendono ad un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, delle circostanze di fatto e degli elementi di giudizio posti a fondamento dell'impugnata pronuncia. La Corte di Lecce ha, tra l'altro, con logica e più che sufficiente motivazione, anche sulla base di quanto affermato dal Tribunale, ritenuto "non sufficienti" e "generiche" le prove (documentali e testimoniali) fornite dal NE riguardo al dedotto rapporto di mutuo e, conseguentemente, “ininfluenti" e "non persuasive" le argomentazioni dallo stesso formulate. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Siate t o reg ranne presso Agenzia 11.3.2011 delle Entrated on 2 sene 4 al n.14606 versate € 145,44 In Roma, il 27- -2000 apposta in calco alla copia autentica (art. 278 T.U. 1:5 30/5/2002) L'estensore Il Presidente CANCELLERIA IL CANCELLIERE 2001 Nuzzo Di FEB IN e BEPOSITAȚA an m 7 a M - "'"M Oggi, IL CANCELLIERE 10ST 124,11 Maria D 4567 10,3320000 806T 600 270000 14544