Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
La richiesta di riesame di misure cautelari reali è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., anche con un telegramma o con la trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2009, n. 19807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19807 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
198 07 /09 1 Sentenza n.314/ camera di consiglio del 10.02.2009 n. 12 ruolo
R. G. n. 19545 / 2008
M REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati:
de Roberto presidente Giovanni 1. dott.
Antonio S. Agrò consigliere 2. dott.
Francesco Serpico consigliere 3. dott. 4. dott. Giovanni Conti consigliere 5. dott. Giacomo Paoloni consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BI AN, nato a Praia a [...] il [...], avverso ordinanza del 19/03/2008 del Tribunale di Cosenza-sezione riesame;
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Rilevato in fatto e considerato in diritto che:
il pubblico ministero presso il Tribunale di Paola ha emesso, nell'ambito di indagini preliminari, decreto in data 17.2.2008 di perquisizione e sequestro nei confronti dell'indagato AN IN;
- avverso il provvedimento del p.m. l'indagato IN ha proposto istanza di riesame ex art. 324 cpp davanti al competente Tribunale di Cosenza;
■ con l'ordinanza in data 19.3.2008 indicata in epigrafe il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame dell'indagato, in quanto asseritamente
"proposta senza il rispetto delle forme di cui all'art. 324 cpp", l'istanza di riesame essendo stata presentata con telegramma, modalità “non espressamente richiamata dal 1° comma dell'art. 324 cpp (che prevede la presentazione della richiesta in cancelleria) né dal 2° comma della stessa disposizione (che richiama l'art. 582 cpp)", poiché la presentazione dell'istanza di riesame con lettera raccomandata o telegramma deve ritenersi ammissibile solo nel caso in cui tali mezzi di presentazione siano richiamati specificatamente dalla legge (ciò che è previsto per le sole misure cautelari personali);
il proposto ricorso è assistito da fondamento, poiché la richiesta di riesame di misure cautelari reali deve ritenersi consentita anche se compiuta ("presentata”) con il mezzo postale (lettera raccomandata o telegramma), come statuito dalle Sezioni Unite di questa S.C. (Cass. S.U., 20.12.2007 n. 230/08, Normanno, rv. 237861: “In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 cpp, anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell'art. 324 co. 5 cpp").
-per l'effetto l'ordinanza impugnata va annullata con relativa restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza per nuova deliberazione sull'istanza di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal p.m. presentata nell'interesse dell'indagato AN IN.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Cosenza per nuovo esame.
Roma, 10 febbraio 2009
Il consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Paoloni Giovanni de Roberto
Така еее DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 9 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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