Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
'Aula 'A' 0 1 9 93 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 17663/99 Cron.4873 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATA, GENCHI 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ARNO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avversO la sentenza n. 4705/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/03/99 R.G.N. 3/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4067 udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. GU -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 22 febbraio 1991, TA HI conveniva dinanzi al Pretore di Bari il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità civile a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Pretore rigettava la domanda ed il Tribunale di Bari a seguito di gravame dell'assicurata, con sentenza del 9 marzo 1999, rigettava l'appello. Nel Guislo Vol un pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e per gli assicurati che non hanno raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età il diritto all'assegno. di invalidità non può essere concesso senza la prova dell'incollocazione al lavoro, coincidente con la iscrizione nelle liste speciali di collocamento nella richiesta di detta iscrizione. Tale requisito, configurante un requisito costitutivo del diritto all'assegno, a differenza di quello sanitario, che può essere integrato da malattie intervenute nel corso del giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c.,deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda 1 amministrativa. Per concludere, non avendo l'assicurata presentato istanza di iscrizione al momento della presentazione della domanda amministrativa, epoca in cui non aveva ancora 55 anni di età, la sua domanda andava rigettata non potendo in ogni caso in via presuntiva il requisito dell'incollocabilità desumersi dallo stato d'invalidità, pur superiore al 70%. Avverso tale sentenza TA HI propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Il Ministero non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ✗1 ricorrente denunzia 1. islo VoluGuislo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e degli artt. 1, secondo comma, e 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria. In particolare sostiene l'assicurata che il Tribunale successivamente alla ha errato nel ritenere che domanda amministrativa non potesse sanarsi la mancanza del requisito dell'incollocazione ed aggiunge anche che aveva richiesto, comunque, in via subordinata,l'assegno di invalidità al compimento del 55 anno di età, epoca in cui per non essere più l'iscrizione alle liste speciali di possibile collocamento, dovevano ritenersi presenti tutti i 2 requisiti costitutivi del diritto all'assegno di invalidità. Ne consegue che la domanda avrebbe dovuto essere accolta almeno a partire dalla data del compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 20 legge n. 482 del 1968 nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene in particolare che il Tribunale avrebbe, in ogni caso, dovuto desumere il suo stato di incollocabilità dalla entità stessa della Умієво пове sua incapacità lavorativa e dal suo precario stato di salute, che se valutato nel suo insieme, attestava l'impossibilità di espletamento di qualsiasi attività lavorativa བསླབ་。 2. I due motivi,da esaminarsi congiuntamente, comporta la soluzione di questioni interdipendenti sul versante logico-giuridico, vanno rigettati perchè infondati. Ai fini di un ordinato iter motivazionale vanno fatte alcune precisazioni. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta - al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale (art. 13 e 12 della legge citata) - un 3 elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del g.Диово Кови diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi solo quando I mak essendo iscritto (o- avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrastoa risolvere - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in laalcune sentenze si era ritenuto che incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : GU VI -a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della legge 118 non è il "disoccupato" "° non occupato", bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma alla mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti 5 commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione. -La rigorosità di tali principi la cui ratio 2.1. va nell'esigenza del individuata riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne Gusto Viole la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa Corte con riguardo agli invalidi infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette(cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per 6 i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il del cinquantacinquesimo anno disuperamento età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro о alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età - à, ma non i sessantacinque limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 Gen slo Vide - a detto invalido non può della legge n. 118 del 1971 essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una volta alla- - richiesta di assegno da parte dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato - come si è visto - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato 7 : di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido КовиGendo Violen ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. : Cass. 19 gennaio 1993 n. 473).
2.2. Per concludere, in osservanza di quanto un., n. 203 del 1992, va stabilito da Cass., Sez. ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto 8 il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso,per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità, debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere • Gu sto Viole possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
3. Alla luce di quanto sinora detto il ricorso va, come detto, rigettato. Ed invero il Tribunale, anche se ha errato nel sostenere che per ottenere il riconoscimento dell' L'assegno in via giudiziale il requisito dell'incollocazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa (cfr. al riguardo Cass. 13 luglio 1996 n. 63688 e Cass. 29 marzo 1993), ha mostrato però di basare la sua decisione sui principi innanzi esposti, più volte affermati da questa Corte, e cioè sulla necessità della 9 prova della incollocazione da fornirsi con l'iscrizione o con la domanda di iscrizione alle liste speciali per gli infracinquantacinquenni ed invece, prova presuntiva,per gliattraverso la ultracinquantacinquenni. chiede la riforma della Orbene, il ricorrente impugnata decisione lamentando che il requisito dell'incollocazione possa essere desunto sulla base della natura delle infermità riscontrate all'assicurato, dimenticando però che l'esistenza di una incapacità lavorativa per infermità nei limiti GU ViolenG₁ richiesti per il godimento dell'assegno, configurando il requisito sanitario previsto per legge, non può essere contestualmente utilizzato anche come prova presuntiva dello stato (cfr. al riguardo Cass. 15 marzo 1999 n. 2310).Ne consegue che, il ricorso non può trovare accoglimento per fondarsi su tale errato rilievo e per non avere invece fatto riferimento all'elemento decisivo per la controversia, quello appunto attinente all'esistenza dello stato di incollocazione ed alla prova da fornire di detto stato nelle forme richieste dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'età dell'assicurato.
4. In ragione della mancata costituzione del Ministero nessuna statuizione può essere emessa sulle 10 spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE لهincenzo Miles Cudre Scorselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 12 FEB. 2002 IL CANCELLIERE S ell I A D 0 S 3 , 1 S 3 . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T N - S S 1 G 1 O N O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L S D E E E R O D 11