Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, perchè tale rito conduce ad una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari, che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Concussione: rientra nel concetto di utilità anche l'aumento del proprio prestigio professionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, il termine utilità include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, pur se di natura non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, e dunque anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di concussione, e non invece quello di violenza privata, in relazione alle condotte costrittive poste in essere da un carabiniere nei confronti di un cittadino straniero per indurlo ad acquistare una partita di eroina e consentirgli di effettuare un arresto in flagranza, così da acquisire benemerenze utili ai fini della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2008, n. 24402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24402 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/03/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 462
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41755/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI IC, n. a Ivrea il 31.12.1971;
avverso la sentenza in data 9 maggio 2005 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. CRAVERO Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 6 febbraio 2003 del Tribunale di Ivrea, appellata da IC HI, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro
Euro 8.000,00, di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni tre, in quanto responsabile di vari reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (hashish o canapa indiana), nonché del reato di cui agli artt. 455 e 458 c.p., (detenzione a fine di messa in circolazione di 13 banconote da 100 dollari USA ciascuna contraffatte), tutti unificati dalla continuazione, commessi tra il febbraio e il giugno 2001. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. CRAVERO Renato, il quale si duole del trattamento sanzionatorio sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione dell'art.133 c.p.. Quanto al primo aspetto, osserva il ricorrente che la Corte di appello non ha fornito alcuna logica spiegazione del trattamento sensibilmente più mite in termini di pena riservato ad alcuni coimputati, che avevano all'evidenza responsabilità maggiori, trattandosi dei fornitori dello Schifino. Non valeva il rilievo secondo cui alcuni dei coimputati avevano scelto la via del patteggiamento, perché allo Schifino questa strada era stata preclusa in ragione delle imputazioni pervicacemente mantenute dal pubblico ministero e dalle quali poi l'imputato venne assolto. Quanto al secondo profilo, si rileva che la Corte ha illegittimamente omesso dì tenere conto della positiva condotta di vita dell'imputato dopo i fatti, che denotavano un forte e sincero impegno di reinserimento sociale, che costituiva un parametro specificamente considerato dall'art. 133 c.p., comma 2. Il ricorso appare manifestamente infondato.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 133 c.p., avendo la Corte di appello diffusamente motivato sul trattamento sanzionatorio, prendendo in considerazione gli aspetti più rilevanti ai fini del giudizio di commisurazione della pena.
La motivazione, poi, non appare ne' carente ne' illogica, dato che, nel fissare la pena-base a un livello medio, si è tenuto conto, dal lato oggettivo, del dato ponderale, della protrazione dei fatti nel tempo, della ampiezza del raggio di azione delle condotte e, dal lato soggettivo, del precedente penale.
Non può essere preso come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che hanno definito la loro posizione con il patteggiamento, non solo per la specificità delle posizioni, ma anche perché tale rito conduce a una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari, che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008