Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2017, n. 22221
CASS
Sentenza 10 gennaio 2017

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Massime1

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

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  • 1Video senza consenso in casa privata, utilizzabile come prova? (Cass. 8602/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2026

    Il reato di interferenze illecite nella vita privata tutela la riservatezza domiciliare e sanziona esclusivamente le condotte di captazione poste in essere da soggetti estranei agli atti di vita privata ripresi; non è pertanto configurabile quando chi effettua la ripresa partecipa direttamente alla scena domestica, condividendo il momento di vita privata oggetto della registrazione. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 615-bis c.p., il criterio distintivo non è il luogo della ripresa né la natura del momento di riservatezza, ma la estraneità del soggetto agente rispetto all'atto di vita privata captato: risponde del reato chi predispone strumenti di captazione anche nella …

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  • 2Il video registrato dal coniuge in casa è utilizzabile nel processo se chi riprende partecipa alla scena (Cass. Pen. n. 8602/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026

    Massima In tema di interferenze illecite nella vita privata, non integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p. la ripresa video effettuata da un soggetto che partecipa direttamente alla scena domestica oggetto della captazione. Ne consegue che il video realizzato dal coniuge all'interno dell'abitazione familiare è utilizzabile nel processo penale, anche in assenza del consenso dell'altro coniuge ripreso, purché chi effettua la registrazione non sia estraneo agli atti di vita privata documentati. 1. Riprese domestiche e prova nel processo penale La sentenza n. 8602 del 2026 affronta un tema ricorrente nella pratica processuale: l'utilizzabilità delle riprese video realizzate da uno dei …

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  • 3Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …

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  • 4Filmare in casa altrui non è reato se .. (Cass. 27160/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2021

    L'interferenza illecita prevista e sanzionata dalla legge è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato. La legge punisce le "interferenze illecite nella vita privata", definendo come tale, come vita privata, quella che si svolge nel domicilio o nelle sue appartenenze, così mostrando come la condotta punibile debba consistere nella ripresa visiva o sonora da parte di chi a tale vita privata, e quindi al domicilio ove …

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  • 5Registrare la moglie nuda a sua insaputa è reato (Cass. 36109/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 agosto 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2017, n. 22221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22221
Data del deposito : 10 gennaio 2017

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