Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
Integra il reato di evasione l'allontanamento del detenuto dall'abitazione ove si trova ristretto in detenzione domiciliare, senza attendere la formale comunicazione del provvedimento di rimessione in libertà a seguito dell'entrata in vigore della legge con la quale è stato concesso l'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2012, n. 8812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8812 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 14/11/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - N. 1542
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 19893/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE SQ, n. a Sarno il 14/01/1968;
contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa il 08/02/2011;
- vistigli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di SQ CR ricorre per cassazione avverso la decisione indicata in epigrafe, confermativa della sentenza emessa del Tribunale di Nocera Inferiore, con cui era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 c.p., per evasione dalla propria abitazione, ove doveva rimanere ristretto in detenzione domiciliare (il 17 agosto 2006).
2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza di legge penale (artt. 43 e 385 c.p.) e mancanza di motivazione della sentenza per avere i giudici di merito omesso di considerare che nei confronti del CR era stato emesso dall'autorità giudiziaria un provvedimento applicativo dell'indulto, sia pure non ancora notificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente ripropone i motivi già avanzati nei precedenti gradi del processo, motivatamente rigettati dai giudici di merito, cosicché va adottata declaratoria d'inammissibilità per mancanza di plausibili ragioni di critica alla motivazione della sentenza d'appello.
2. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che ("indulto non opera automaticamente, ma solo a seguito del provvedimento di applicazione da parte della competente autorità giudiziaria ex art.672 c.p.p. (Cass. Sez. 6, n. 2628/1998, Rv. 210584, PG in proc.
Permoli; Sez. 1, n. 23803/2010, Rv. 247677, El Karfi). Risponde, pertanto, di evasione il detenuto che si allontana dagli arresti domiciliari a seguito dell'entrata in vigore di un provvedimento di concessione di indulto, senza attendere il provvedimento di rimessione in libertà ufficialmente comunicatogli dall'autorità giudiziaria.
Ove, infatti, come ha sottolineato la Corte territoriale, si ammettesse che il detenuto può reputare cessato lo stato di restrizione della sua libertà personale comunque abbia appreso di un titolo idoneo a perimere tale stato, si priverebbe l'autorità del potere di vigilanza su chi è ristretto, il che è proprio la ragion d'essere della fattispecie penale prevista dall'art. 385 c.p.. Va, infine, rammentato che nella predetta fattispecie il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura detentiva senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguata determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2013