CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'PI CC, nato a Sant'Eramo in [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1262 della Corte di appello di Trieste del 28 settembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Daniela AGNELLO, del foro di Messina, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 2607 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 28 settembre 2021 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con la quale il precedente 10 marzo 2017 il Tribunale di Trieste aveva dichiarato la penale responsabilità di D'PI CO in relazione ala violazione dell'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, per avere egli svolto la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi senza essere nel possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Trieste ha, in particolare, osservato che la sentenza di primo grado era stata motivata in reazione ad un duplice ordine di ragioni per le quali il D'PI non era fornito della detta autorizzazione. Infatti, essa era stata negata dalla competente Questura sia in funzione del fatto che il soggetto per conto del quale il prevenuto raccoglieva le scommesse, cioè la Stanley bet Malta limited, non era titolare della necessaria concessione governativa, sia perché il medesmo imputato non aveva fornito all'atto di richiedere l'autorizzazione in questione tutte le informazioni che la locale Questura aveva inteso richiedergli. Averso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario, il D'PI, censurando la decisione assunta in sede di merito in quanto la stessa sarebbe stata presa in violazione di legge ed in difetto di un'adeguata motivazione, non avendo tenuto conto la Corte giuliana di tutto l'articolato sviluppo giurisprudenziale che aveva condotto a ritenere illegittimo il diniego della autorizzazione a gestire scommesse su eventi sportivi a causa della mancata partecipazione del soggetto imprenditoriale per conto del quale esse eran raccolte alla gara pubblica per il rilascio delle concessioni governative. In particolare, il ricorrente, a comprova della assenza del necessario elemento soggettivo caratterizzante la sua condotta, segnalava il fatto che questi fosse stato assolto da analoga accusa con una sentenza del 20 settembre 2016 e con altra sentenza del 16 marzo 2017. Peraltro, ha, ancora, rilevato il ricorrente che avverso il provvedimento del 20 novembre 2013, con il quale il Questore di Udine aveva rigettato la sua richiesta di rilascio della autorizzazione in questione, egli aveva presentato impugnazione di fronte al Tribunale amministrativo regionale. 2 A tali considerazioni la ricorrente difesa ha fatto seguire una dettagliatissima ricostruzione delle vicende giurisprudenziali relative alla necessarietà o meno della partecipazione alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni governative per lo svolgimento della attività di raccolta delle scommesse ai fini del conseguimento della autorizzazione prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsol per come lo stesso è stato proposto isi palesa inammissibile. Come risulta dalla lettura della sentenza ora impugnata, con essa la Corte di appello di Trieste, nel rigettare il gravame proposto dalla difesa del D'PI avverso la sentenza di primo grado, ha evidenziato il fatto che il Questore di Udine (la indicazione di quello di Trieste pare frutto di un, peraltro irrilevante, errore materiale) aveva, con provvedimento reso in data 20 novembre 2013, dichiarato l'inammissibilità della richiesta, da=cpzettth presentata il precedente 19 agosto 2013, di rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS non soltanto perché la impresa commerciale per conto della quale l'odierno imputato intendeva svolgere l'attività di raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi, cioè la Stanley bet Malta limited, era un soggetto di nazionalità estera che non era titolare della concessione governativa per l'esercizio della attività in questione in quanto non aveva partecipato, a causa della vigente normativa nazionale ritenuta non conforme al diritto eurounitario, alle gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio della attività di raccolta di scommesse sugli eventi sportivi (circostanza queste che, laddove fosse stata la esclusiva ragione del diniego del rilascio della autorizzazione in questione, avrebbe giustificato il richiamo della copiosa giurisprudenza formatasi, sia in ambito nazionale che sovranazionale, nel senso della illegittimità di un tale diniego e della conseguente irrilevanza penale dello svolgimento della attività in discorso pur in assenza della autorizzazione de qua;
si veda, infatti, per tutte in argomento, Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 settembre 2020, n. 25439), ma, in primo luogo, in quanto il già citato D'PI aveva presentato una richiesta di licenza non completa, e pertanto, non valida, omettendo anche di integrare la richiesta in questione trasmettendo i dati richiestigli dalla autorità di pubblica sicurezza con nota del 3 ottobre2013 a lui comunicata il successivo 19 ottobre 2013. A fronte di tale articolata motivazione, con la quale era stato dato conto della duplicità della ratio del diniego opposto al rilascio della autorizzazione in \I \ 3 questione - la cui disponibilità è elemento che rende lecita la condotta di raccolta delle scommesse, altrimenti tale da integrare il reato contestato al D'PI - la difesa del prevenuto, nel contestare la legittimità della sentenza emessa dalla Corte dì appello, si è limitata a valorizzare il profilo riguardante il fatto che la Stanley bet Malta limited non aveva potuto partecipare alle gare pubbliche di assegnazione delle concessioni governative per effetto della legislazione nazionale a contenuto discrminatorio, di fatto trascurando il restante aspetto esaminato dalla Corte di appello di Trieste e da tale stesso giudice considerato il più rilevante ai fini della adozione della sentenza impugnata. Nel suo ampio atto impugnatorio, infatti, il ricorrente - oltre a richiamare sue precedenti vicende processuali aventi, secondo quanto riportato in sede di impugnazione, analogo contenuto rispetto alla presente e conclusesi (non è dato, peraltro, sapere neppure se ciò sia avvenuto in termini di definitività processuale, ovvero se le relative questioni siano, sia pure in diverso grado di giudizio, tuttora sub judice, non essendo stato tale dato convenientemente allegato dalla ricorrente difesa) in termini a lui favorevoli, fattore questo, tuttavia, non rilevante rispetto alla presente vicenda trattandosi, evidentemente di condotte fra loro autonome, in relazione alle quali nessuna valenza di giudicato preclusivo potrebbero avere le sentenze richiamate dalla difesa dell'odierno imputato - non ha affatto preso posizione in relazione alla incompletezza della sua istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza, affermando al riguardo, in termini quanto meno generici, di avere, in data 25 ottobre 2013, trasmesso alla Questura di Udine "osservazioni scritte con allegata documentazione", il cui contenuto e la cui valenza satisfattiva rispetto alla integrazione documentale sollecitata dalla autorità locale di pubblica sicurezza il ricorrente non ha in alcun modo chiarito, e di avere, successivamente impugnato, con ricorso di fronte agli organi della locale giurisdizione amministrativa, il provvedimento di diniego della autorizzazione emesso dal Questore di Udine, anche in questo caso senza, tuttavia, specificare né l'esito di tale impugnazione né l'attuale stato della medesima. Così ricostruita la attale vicenda processuale, rileva la Corte la indubbia inammissibilità del presente ricorso, posto che con lo stesso la ricorrente difesa non si è confrontata, con la dovuta compiutezza con le ragioni poste a base della decisione impugnata;
dato questo che, comportando la genericità della doglianza agitata di fronte a questa Corte di legittimità, ne determina la inammissibilità (si veda, infatti, nel senso ora illustrato: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 febbraio 2022, n. 3953, laddove è chiarito che, ai fini 4 Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 / della ammissibilità del ricorso per cassazione, questo deve confrontarsi con la complessità dei motivi posti a base della decisione contestata e non limitare le censure solo a taluni aspetti del percorso argomentativo seguito dal giudicante, tralasciando, in caso di pluralità di rationes decidendi, di contestare tutte quelle che sono risultate, anche singolarmente intese, autonomamente funzionali alla deliberazione della decisione presa). Nel caso che interessa tale onere di specificità non è stato soddisfatto dal ricorrente che, come detto, ha di fatto tralasciato di censurare quella che lo stesso giudice del gravame ha definito la ragione principale per la quale è stata assunta la decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso tiene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Daniela AGNELLO, del foro di Messina, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 2607 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 28 settembre 2021 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con la quale il precedente 10 marzo 2017 il Tribunale di Trieste aveva dichiarato la penale responsabilità di D'PI CO in relazione ala violazione dell'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, per avere egli svolto la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi senza essere nel possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Trieste ha, in particolare, osservato che la sentenza di primo grado era stata motivata in reazione ad un duplice ordine di ragioni per le quali il D'PI non era fornito della detta autorizzazione. Infatti, essa era stata negata dalla competente Questura sia in funzione del fatto che il soggetto per conto del quale il prevenuto raccoglieva le scommesse, cioè la Stanley bet Malta limited, non era titolare della necessaria concessione governativa, sia perché il medesmo imputato non aveva fornito all'atto di richiedere l'autorizzazione in questione tutte le informazioni che la locale Questura aveva inteso richiedergli. Averso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario, il D'PI, censurando la decisione assunta in sede di merito in quanto la stessa sarebbe stata presa in violazione di legge ed in difetto di un'adeguata motivazione, non avendo tenuto conto la Corte giuliana di tutto l'articolato sviluppo giurisprudenziale che aveva condotto a ritenere illegittimo il diniego della autorizzazione a gestire scommesse su eventi sportivi a causa della mancata partecipazione del soggetto imprenditoriale per conto del quale esse eran raccolte alla gara pubblica per il rilascio delle concessioni governative. In particolare, il ricorrente, a comprova della assenza del necessario elemento soggettivo caratterizzante la sua condotta, segnalava il fatto che questi fosse stato assolto da analoga accusa con una sentenza del 20 settembre 2016 e con altra sentenza del 16 marzo 2017. Peraltro, ha, ancora, rilevato il ricorrente che avverso il provvedimento del 20 novembre 2013, con il quale il Questore di Udine aveva rigettato la sua richiesta di rilascio della autorizzazione in questione, egli aveva presentato impugnazione di fronte al Tribunale amministrativo regionale. 2 A tali considerazioni la ricorrente difesa ha fatto seguire una dettagliatissima ricostruzione delle vicende giurisprudenziali relative alla necessarietà o meno della partecipazione alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni governative per lo svolgimento della attività di raccolta delle scommesse ai fini del conseguimento della autorizzazione prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsol per come lo stesso è stato proposto isi palesa inammissibile. Come risulta dalla lettura della sentenza ora impugnata, con essa la Corte di appello di Trieste, nel rigettare il gravame proposto dalla difesa del D'PI avverso la sentenza di primo grado, ha evidenziato il fatto che il Questore di Udine (la indicazione di quello di Trieste pare frutto di un, peraltro irrilevante, errore materiale) aveva, con provvedimento reso in data 20 novembre 2013, dichiarato l'inammissibilità della richiesta, da=cpzettth presentata il precedente 19 agosto 2013, di rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS non soltanto perché la impresa commerciale per conto della quale l'odierno imputato intendeva svolgere l'attività di raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi, cioè la Stanley bet Malta limited, era un soggetto di nazionalità estera che non era titolare della concessione governativa per l'esercizio della attività in questione in quanto non aveva partecipato, a causa della vigente normativa nazionale ritenuta non conforme al diritto eurounitario, alle gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio della attività di raccolta di scommesse sugli eventi sportivi (circostanza queste che, laddove fosse stata la esclusiva ragione del diniego del rilascio della autorizzazione in questione, avrebbe giustificato il richiamo della copiosa giurisprudenza formatasi, sia in ambito nazionale che sovranazionale, nel senso della illegittimità di un tale diniego e della conseguente irrilevanza penale dello svolgimento della attività in discorso pur in assenza della autorizzazione de qua;
si veda, infatti, per tutte in argomento, Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 settembre 2020, n. 25439), ma, in primo luogo, in quanto il già citato D'PI aveva presentato una richiesta di licenza non completa, e pertanto, non valida, omettendo anche di integrare la richiesta in questione trasmettendo i dati richiestigli dalla autorità di pubblica sicurezza con nota del 3 ottobre2013 a lui comunicata il successivo 19 ottobre 2013. A fronte di tale articolata motivazione, con la quale era stato dato conto della duplicità della ratio del diniego opposto al rilascio della autorizzazione in \I \ 3 questione - la cui disponibilità è elemento che rende lecita la condotta di raccolta delle scommesse, altrimenti tale da integrare il reato contestato al D'PI - la difesa del prevenuto, nel contestare la legittimità della sentenza emessa dalla Corte dì appello, si è limitata a valorizzare il profilo riguardante il fatto che la Stanley bet Malta limited non aveva potuto partecipare alle gare pubbliche di assegnazione delle concessioni governative per effetto della legislazione nazionale a contenuto discrminatorio, di fatto trascurando il restante aspetto esaminato dalla Corte di appello di Trieste e da tale stesso giudice considerato il più rilevante ai fini della adozione della sentenza impugnata. Nel suo ampio atto impugnatorio, infatti, il ricorrente - oltre a richiamare sue precedenti vicende processuali aventi, secondo quanto riportato in sede di impugnazione, analogo contenuto rispetto alla presente e conclusesi (non è dato, peraltro, sapere neppure se ciò sia avvenuto in termini di definitività processuale, ovvero se le relative questioni siano, sia pure in diverso grado di giudizio, tuttora sub judice, non essendo stato tale dato convenientemente allegato dalla ricorrente difesa) in termini a lui favorevoli, fattore questo, tuttavia, non rilevante rispetto alla presente vicenda trattandosi, evidentemente di condotte fra loro autonome, in relazione alle quali nessuna valenza di giudicato preclusivo potrebbero avere le sentenze richiamate dalla difesa dell'odierno imputato - non ha affatto preso posizione in relazione alla incompletezza della sua istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza, affermando al riguardo, in termini quanto meno generici, di avere, in data 25 ottobre 2013, trasmesso alla Questura di Udine "osservazioni scritte con allegata documentazione", il cui contenuto e la cui valenza satisfattiva rispetto alla integrazione documentale sollecitata dalla autorità locale di pubblica sicurezza il ricorrente non ha in alcun modo chiarito, e di avere, successivamente impugnato, con ricorso di fronte agli organi della locale giurisdizione amministrativa, il provvedimento di diniego della autorizzazione emesso dal Questore di Udine, anche in questo caso senza, tuttavia, specificare né l'esito di tale impugnazione né l'attuale stato della medesima. Così ricostruita la attale vicenda processuale, rileva la Corte la indubbia inammissibilità del presente ricorso, posto che con lo stesso la ricorrente difesa non si è confrontata, con la dovuta compiutezza con le ragioni poste a base della decisione impugnata;
dato questo che, comportando la genericità della doglianza agitata di fronte a questa Corte di legittimità, ne determina la inammissibilità (si veda, infatti, nel senso ora illustrato: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 febbraio 2022, n. 3953, laddove è chiarito che, ai fini 4 Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 / della ammissibilità del ricorso per cassazione, questo deve confrontarsi con la complessità dei motivi posti a base della decisione contestata e non limitare le censure solo a taluni aspetti del percorso argomentativo seguito dal giudicante, tralasciando, in caso di pluralità di rationes decidendi, di contestare tutte quelle che sono risultate, anche singolarmente intese, autonomamente funzionali alla deliberazione della decisione presa). Nel caso che interessa tale onere di specificità non è stato soddisfatto dal ricorrente che, come detto, ha di fatto tralasciato di censurare quella che lo stesso giudice del gravame ha definito la ragione principale per la quale è stata assunta la decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso tiene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.