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Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2023, n. 30944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30944 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO LU, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1817 della Corte di appello dell'Aquila del 27 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta recidiva ed alla eventuale applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30944 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 27 giugno 2022, la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 17 giugno 2021 il Gup del Tribunale di Pescara, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SS LU, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 per avere ceduto, all'interno di una casa circondariale, della sostanza stupefacente del tipo marijuana a tale DE RR RA, alla pena ritenuta di giustizia, ritenuta la contestata aggravante a carico dell'imputato. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per c:assazione la difesa del prevenuto, formulando 4 motivi di ricorso (il ricorso ne enumera 5, ma va detto che il motivo n. 3 non risulta essere stato redatto). Con il primo si lamenta la violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato aggravato e la mancata valutazione di una prova decisiva. Con il secondo motivo è lamentata la violazione o la falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo motivo, erroneamente indicato come n.4, è lamentata, sempre con riferimento alla violazione di legge, il mancato ric:onoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre con il quarto (indicato per errore come n. 5) è censurata la erronea applicazione dell'art. 99, comma quarto cod. pen., in punto di ritenuta recidiva reiterate infraquinquennale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto nei limiti di quanto di ragione. Palesemente infondato è infatti, risultato il primo motivo di impugnazione;
è infatti del tutto destituita di fondamento l'affermazione contenuta nella impugnazione articolata dalla difesa del SS, secondo la quale - pacificamente riconosciuto essendo stato l'avvenuto passaggio di una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal SS al DE RR, soggetto ristretto all'epoca dei fatti, come l'imputato, all'interno della Casa circondariale di Pescara - "non c'è stata cessione, non essendovi stata corresponsione di alcuna utilità". 2 Come è, infatti, è evidente sulla base del semplice esame 1:estuale della disposizione che si assume essere stata violata dal ricorrente, ai fini della integrazione del reato di cessione di sostanza stupefacente - condotta di per sè penalmente rilevante in quanto ricompresa nell'elenco delle varie modalità operative attraverso le quali si realizza la violazione dei precetti contenuti nell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 - non vi è alcuna necessità che siffatta cessione sia realizzata attraverso la corresponsione di un prezzo ovvero di altra utilità; vi è, semmai, da rilevare che, una tale ipotesi, ove realizzatasi, costituirebbe l'elemento materiale della diversa condotta, altrettanto penalmente rilevante, della vendita della sostanza stupefacente presente nel catalogo delle condotte vietate dal citato art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Passando al secondo motivo di impugnazione, riferito alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della non punibilità per effetto dell'art. 131- bis cod. pen., va ribadito che siffatta qualificazione, cioè la entità particolarmente lieve della offesa al bene protetto tutelato è stata dal legislatore rimessa alla discrezionalità del giudicante, essendo stati dettati dei criteri indicativi onde rilevare o meno siffatta estrema modestia della lesione;
uno di questi indici è legato alla natura non abituale del comportamento tenuto dall'imputato; quest'ultima condizione è stata esclusa, con motivazione non manifestamente illogica - unico parametro oltre a quello della illegalità qui indubbiamente non ricorrente, oggetto di sindacato da parte di questa Corte - in funzione della esistenza di precedenti anche specifici a carico del SS, indicativi di una certa familiarità con i reati in tema di stupefacenti (nel senso ora condiviso si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2018, n. 776). Si tratta, pertanto, di motivo infondato. Il successivo motivo di impugnazione è riferito alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all'art. 80, lettera g), del dPR n. 309 del 1990 ed al mancato riconoscimento in favore del SS delle circostanze attenuanti generiche;
al riguardo si osserva che, quanto alla esclusione delle attenuanti generiche, essa è stata coerentemente operata sulla base, per un verso, della personalità del soggetto ora ricorrente, gravato da precedenti Denali ' e, per altro verso, dalla, sia pure implicitamente, ritenuta assenza di elementi che le avrebbero giustificate;
a fronte di tale piana motivazione (in relazione alla cui sufficienza si richiama: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 settembre 2017, n. 43952), il ricorrente ha opposto, in termini di non sempre limpida chiarezza, questioni afferenti al giudizio di bilanciamento fra le circostanze di 3 segno opposto, che, in assenza della ritenuta sussistenza per la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, nè per vero di altre circostanze di tale favorevole verso, appaiono eccentriche rispetto al contenuto della sentenza impugnata;
quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante contestata, il dato obbiettivo e non contestato che la cessione della sostanza stupefacente sia intercorsa fra due soggetti che si trovavano entrambi ristretti all'interno di una casa circondariale, fa sì che al riguardo ogni questione appaia solo pretestuosa e rende inammissibile il motivo di doglianza. Fondato è, invece il quarto motivo di impugnazione, deve, infatti, ribadirsi che se la esistenza di precedenti penali per delitti già definitivi al momento in cui viene commesso un nuovo reato è condizione indispensabile ai fini della affermazione della sussistenza della aggravante della recidiva, tale esistenza non è, di per sé, sufficiente ai fini della affermazione della condizione di recidivo dell'imputato. Va, infatti, ricordato, che - proprio perchè si tratta di aggravante inerente alla persona del colpevole, in quanto espressiva di una particolare proclività al delinquere del soggetto, proclività che rende più allarmante da punto di vista sociale il fatto commesso e giustifica, in funzione del ragionevolmente più lungo, complesso ed articolato percorso riabilitativo da svolgere da parte del condannato, un più ampio periodo di tempo da dedicare all'espiazione della pena - ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concrel:o, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 marzo 2023, n. 10988; idem Sezione III penale, 10 luglio 2017, n. 33299). Tale verifica, pur a fronte della intervenuta censura formulata in sede di gravame da parte della ricorrente difesa in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi della contestata recidiva, come espressamente emergente dalla sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata, non è stata assolutamente operata dalla Corte abruzzese che sul punto ha omesso 4 Il Presidente • qualsivoglia rilievo, venendo, evidentemente meno sul punto all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata quanto alla conferma della recidiva contestata al SS, con rinvio, con nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta recidiva ed alla eventuale applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30944 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 27 giugno 2022, la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 17 giugno 2021 il Gup del Tribunale di Pescara, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SS LU, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 per avere ceduto, all'interno di una casa circondariale, della sostanza stupefacente del tipo marijuana a tale DE RR RA, alla pena ritenuta di giustizia, ritenuta la contestata aggravante a carico dell'imputato. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per c:assazione la difesa del prevenuto, formulando 4 motivi di ricorso (il ricorso ne enumera 5, ma va detto che il motivo n. 3 non risulta essere stato redatto). Con il primo si lamenta la violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato aggravato e la mancata valutazione di una prova decisiva. Con il secondo motivo è lamentata la violazione o la falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo motivo, erroneamente indicato come n.4, è lamentata, sempre con riferimento alla violazione di legge, il mancato ric:onoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre con il quarto (indicato per errore come n. 5) è censurata la erronea applicazione dell'art. 99, comma quarto cod. pen., in punto di ritenuta recidiva reiterate infraquinquennale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto nei limiti di quanto di ragione. Palesemente infondato è infatti, risultato il primo motivo di impugnazione;
è infatti del tutto destituita di fondamento l'affermazione contenuta nella impugnazione articolata dalla difesa del SS, secondo la quale - pacificamente riconosciuto essendo stato l'avvenuto passaggio di una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal SS al DE RR, soggetto ristretto all'epoca dei fatti, come l'imputato, all'interno della Casa circondariale di Pescara - "non c'è stata cessione, non essendovi stata corresponsione di alcuna utilità". 2 Come è, infatti, è evidente sulla base del semplice esame 1:estuale della disposizione che si assume essere stata violata dal ricorrente, ai fini della integrazione del reato di cessione di sostanza stupefacente - condotta di per sè penalmente rilevante in quanto ricompresa nell'elenco delle varie modalità operative attraverso le quali si realizza la violazione dei precetti contenuti nell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 - non vi è alcuna necessità che siffatta cessione sia realizzata attraverso la corresponsione di un prezzo ovvero di altra utilità; vi è, semmai, da rilevare che, una tale ipotesi, ove realizzatasi, costituirebbe l'elemento materiale della diversa condotta, altrettanto penalmente rilevante, della vendita della sostanza stupefacente presente nel catalogo delle condotte vietate dal citato art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Passando al secondo motivo di impugnazione, riferito alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della non punibilità per effetto dell'art. 131- bis cod. pen., va ribadito che siffatta qualificazione, cioè la entità particolarmente lieve della offesa al bene protetto tutelato è stata dal legislatore rimessa alla discrezionalità del giudicante, essendo stati dettati dei criteri indicativi onde rilevare o meno siffatta estrema modestia della lesione;
uno di questi indici è legato alla natura non abituale del comportamento tenuto dall'imputato; quest'ultima condizione è stata esclusa, con motivazione non manifestamente illogica - unico parametro oltre a quello della illegalità qui indubbiamente non ricorrente, oggetto di sindacato da parte di questa Corte - in funzione della esistenza di precedenti anche specifici a carico del SS, indicativi di una certa familiarità con i reati in tema di stupefacenti (nel senso ora condiviso si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2018, n. 776). Si tratta, pertanto, di motivo infondato. Il successivo motivo di impugnazione è riferito alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all'art. 80, lettera g), del dPR n. 309 del 1990 ed al mancato riconoscimento in favore del SS delle circostanze attenuanti generiche;
al riguardo si osserva che, quanto alla esclusione delle attenuanti generiche, essa è stata coerentemente operata sulla base, per un verso, della personalità del soggetto ora ricorrente, gravato da precedenti Denali ' e, per altro verso, dalla, sia pure implicitamente, ritenuta assenza di elementi che le avrebbero giustificate;
a fronte di tale piana motivazione (in relazione alla cui sufficienza si richiama: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 settembre 2017, n. 43952), il ricorrente ha opposto, in termini di non sempre limpida chiarezza, questioni afferenti al giudizio di bilanciamento fra le circostanze di 3 segno opposto, che, in assenza della ritenuta sussistenza per la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, nè per vero di altre circostanze di tale favorevole verso, appaiono eccentriche rispetto al contenuto della sentenza impugnata;
quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante contestata, il dato obbiettivo e non contestato che la cessione della sostanza stupefacente sia intercorsa fra due soggetti che si trovavano entrambi ristretti all'interno di una casa circondariale, fa sì che al riguardo ogni questione appaia solo pretestuosa e rende inammissibile il motivo di doglianza. Fondato è, invece il quarto motivo di impugnazione, deve, infatti, ribadirsi che se la esistenza di precedenti penali per delitti già definitivi al momento in cui viene commesso un nuovo reato è condizione indispensabile ai fini della affermazione della sussistenza della aggravante della recidiva, tale esistenza non è, di per sé, sufficiente ai fini della affermazione della condizione di recidivo dell'imputato. Va, infatti, ricordato, che - proprio perchè si tratta di aggravante inerente alla persona del colpevole, in quanto espressiva di una particolare proclività al delinquere del soggetto, proclività che rende più allarmante da punto di vista sociale il fatto commesso e giustifica, in funzione del ragionevolmente più lungo, complesso ed articolato percorso riabilitativo da svolgere da parte del condannato, un più ampio periodo di tempo da dedicare all'espiazione della pena - ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concrel:o, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 marzo 2023, n. 10988; idem Sezione III penale, 10 luglio 2017, n. 33299). Tale verifica, pur a fronte della intervenuta censura formulata in sede di gravame da parte della ricorrente difesa in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi della contestata recidiva, come espressamente emergente dalla sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata, non è stata assolutamente operata dalla Corte abruzzese che sul punto ha omesso 4 Il Presidente • qualsivoglia rilievo, venendo, evidentemente meno sul punto all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata quanto alla conferma della recidiva contestata al SS, con rinvio, con nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore